Il diritto all’indennità una tantum per perdita di lavoro e disoccupazione è riservato solo ai collaboratori a progetto.
Sono esclusi dal diritto all’indennità una tantum a sostegno del reddito i lavoratori a progetto delle Pubbliche Amministrazioni, tutti coloro che abbiano stipulato rapporti di lavoro diversi dal contratto di collaborazione a progetto: ad esempio, gli assegnisti di ricerca, i partecipanti a dottorati di ricerca con borsa di studio, i soggetti che svolgano una specie di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, redolato dall’articolo 61, comma 2, del D.Lgs. n.276/2003 e non del comma 1.
La norma limita l’erogazione dell’indennità una tantum, corrisposta in una unica soluzione, solo ai collaboratori a progetto che hanno perduto il lavoro per fine contratto, per fine realizzazione del progetto e che abbiano operato in regime di committenza, cioè con un solo committente o anche per diversi committenti, ma non in periodi che si sovrappongono, come abbiamo specificato in precedenza.
La norma è mirata a tutelare i lavoratori iscritti alla Gestione separata, in quanto questi soggetti, pur essendo parasubordinati, hanno un’occupazione più o meno per due anni e per fine lavoro perdono la loro qualifica di lavoratori a progetto. Pertanto, come i lavoratori subordinati che perdono il posto di lavoro, hanno diritto anch’essi diritto all’indennità una tantum di disoccupazione.
Secondo quanto emerge da alcuni recenti studi in materia, le imprese italiane sarebbero sempre più convinte dell’importanza della formazione al fine di prevenire e gestire gli infortuni sul lavoro. Una sensibilizzazione che sta emergendo in piena misura nel corso degli ultimi anni, e che coincide con la contemporanea emersione della parte più difficile della crisi economico finanziaria, che rischia di minare alla base lo sviluppo degli interventi formativi in questo delicato tema.
La Corte di Cassazione, sentenza n. 9661 del 13 giugno 2012, si è pronunciata nel caso di infortunio di un lavoratore esperto; in effetti, in questo caso il datore di lavoro è assolto dall’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, nel momento in cui si dimostra che il lavoratore è un soggetto di indubbia professionalità e con specifiche conoscenze dei sistemi di sicurezza, sì da non rendersi necessaria una sua sorveglianza assidua da parte del datore di lavoro o di altri dipendenti.
La Corte di Cassazione è di nuovo intervenuta al fine di chiarire ancora una volta che il tempo tuta deve essere retribuito quando il tempo impiegato dal lavoratore per indossare la divisa aziendale, luogo e tempo dell’operazione siano imposti dal datore di lavoro, rientra nell’orario di lavoro e, di conseguenza, deve essere retributivo (Sentenza della Corte di Cassazione del 07 giugno 2012, n. 9215).
Più volte sul nostro sito abbiamo ricordato quanta importanza possa avere il settore della green economy sull’intera economia nazionale. In diverse occasioni ci siamo altresì soffermati sulla possibilità di poter fruire di una serie di opportunità lavorative piuttosto interessanti, sebbene l’impressione sia, ancora oggi, di trovarsi dinanzi a un settore fortemente sottosviluppato rispetto a quanto sarebbe opportuno.
Il nostro Istituto previdenziale ricorda che con il DL 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, prevede che le pensioni ai superstiti con decorrenza dal 1° gennaio 2012 siano soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il matrimonio sia stato contratto dal dante causa ad un’età superiore a 70 anni, con una differenza di età tra i coniugi superiore a 20 anni, ed il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni. La riduzione è del 10% per ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci, ma la decurtazione non è applicata qualora siano presenti figli minori, studenti o inabili.
Il Durc sarà ancora cartaceo. Nonostante da più parti ci si stia rapidamente muovendo verso una dematerializzazione dei certificati, per quanto attiene i rapporti tra privati rimane ancora richiedibile in formato cartaceo la nota dichiarazione (si pensi alla verifica da parte del committente o del responsabile dei lavori dell’idoneità tecnico professionale da parte delle imprese affidatarie).
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 58/E del 12 giugno 2012 denominata “Istituzione delle causali contributo “CADD” e “SADD” per il versamento, mediante modello F24, delle somme dovute a titolo di contributo addizionale Cassa integrazione guadagni straordinaria e delle relative sanzioni a seguito dell’attività di recupero”, istituisce i codici tributo per il versamento all’Inps, mediante modello F24, delle somme dovute a titolo di contributo addizionale Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e delle relative sanzioni a seguito dell’attività di recupero.