Fondo nazionale occupazione nel credito

 Sta partendo in questi giorni il nuovo fondo nazionale per l’occupazione nel settore del credito. Uno strumento non certo nuovo, introdotto già nello scorso mese di gennaio con il contratto dei bancari, e formalizzato ora con la firma tra l’Associazione bancaria italiana (Abi) e le organizzazioni sindacali di categoria, che hanno siglato il regolamento che disciplinerà l’attività di questo importante strumento per l’occupazione nel settore creditizio.

In particolare, il Fondo – che opererà attraverso l’ente bilaterale Enbicredito – avrà lo scopo di favorire la creazione di nuova occupazione, e sarà alimentato attraverso i lavoratori dipendenti delle imprese creditizie e finanziarie con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mediante contributo che non sarà omogeneo.

Sviluppo dell’occupazione giovanile nella green economy

 Più volte sul nostro sito abbiamo ricordato quanta importanza possa avere il settore della green economy sull’intera economia nazionale. In diverse occasioni ci siamo altresì soffermati sulla possibilità di poter fruire di una serie di opportunità lavorative piuttosto interessanti, sebbene l’impressione sia, ancora oggi, di trovarsi dinanzi a un settore fortemente sottosviluppato rispetto a quanto sarebbe opportuno.

Con il recente decreto per lo sviluppo, il governo sembra finalmente essere intenzionato a porre il proprio piede sul pedale dell’acceleratore nella crescita del comparto dell’economia “verde” ed ecosostenibile, con una serie di iniziative che – secondo quanto affermano gli stessi tecnici nel documento che ha accompagnato il decreto – dovrebbe poter generare nuova occupazione giovanile a tempo indeterminato nei segmenti dello sfruttamento delle ecoenergie.

Credito d’imposta per l’assunzione di personale laureato

 Tra le tante maglie del decreto Sviluppo, una delle più attese è relativa al pacchetto di “Misure a favore del lavoro”, che occupano una discreta parte dell’intero provvedimento firmato dal Presidente della Repubblica. Ma cosa contengono tali misure, e in che modo potrebbero agevolare l’inserimento di migliaia di giovani all’interno del mondo del lavoro (professionalmente qualificato)?

A spiegarcelo sono i tecnici dello stesso governo, che nella relazione illustrativa del decreto indicano come tra le principali iniziative vi sia l’introduzione del credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati, “un contributo in forma di credito d’imposta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato in possesso di laurea magistrale a carattere tecnico o scientifico, impiegato in attività di ricerca e sviluppo o in possesso di un dottorato di ricerca senza vincoli sulle attività di impiego”.

Società tra professionisti, il peso del socio di capitale

 Sebbene con numerosi ed evidenti problemi, la disciplina sulle società tra professionisti inizia a prendere forma. Tra i più importanti elementi distintivi, sembra che all’interno del regolamento delle Stp possa essere introdotta la possibilità che i soci di capitali (comunque di minoranza) e i professionisti, avranno un ruolo per lo più paritetico.

Ma non solo. Sempre secondo le ultime indiscrezioni, al professionista (e probabilmente anche al socio di capitale) sarà vietato di partecipare a più di una società, e tale incompatibilità potrà determinarsi anche nell’ipotesi di società multidisciplinare. Vi è poi il nodo relativo all’iscrizione della società tra professionisti, che potrebbe essere iscritta in una sezione speciale nell’albo dedicato, oppure no.

Proroga incentivi per assunzioni

 L’Inps, Istituto nazionale per la previdenza sociale, con la circolare 71/2012 ha dato il via libera alle domande degli incentivi sulle assunzioni effettuate al 31 dicembre 2011. Occorrerà invece attendere il necessario e previsto decreto attuativo per gli incentivi sulle assunzioni che sono state effettuate successivamente al 31 dicembre 2012.

In merito alla natura degli incentivi, le agevolazioni sono le stesse previste per il 2010 dalla precedente legge n. 191/2009 (Finanziaria 2010) e successivamente prorogati sia per il 2011 che per l’attuale 2012. Gli incentivi così previsti, spettano nell’ipotesi di stipula di un contratto di lavoro che veda come beneficiari lavoratori disoccupati che vertano in “particolari situazioni”. Ma quali sono tali “particolari situazioni”?

Costi srl semplificata

 Promossa come la soluzione societaria lowcost, con un capitale minimo pari a 1 euro, la società a responsabilità limitata semplificata si sta scoprendo, in queste settimane, tutt’altro che a costi zero. Tra le ultime novità del decreto crescita vi è infatti il ritorno delle “temute” spese di segreteria, che tornano per tutti – anche per le srl a 1 euro – mentre rimangono non dovuti tutti gli oneri notarili. L’esenzione del bollo riguarda inoltre solamente gli under 35 (visto e considerato che la srl semplificata sarà partecipabile anche da parte di soci con età superiore ai 35 anni).

Come sopra specificato, infatti, in armonia con quanto avviene in altri Stati che prevedono da tempo la srl semplificata, anche in Italia l’accesso a questa forma sociale viene esteso a ogni tipologia di persona fisica. Pertanto, superare i 35 anni non sarà equivalente a una esclusione dalla società, né a un deterrente per l’accesso a questa nuova forma societaria.

Incentivi per l’assunzione di lavoratori disoccupati

 L’INPS, con la Circolare 31/05/2012 n.76, fornisce chiarimenti sugli incentivi per l’assunzione di lavoratori disoccupati.

Per quanto riguarda gli incentivi a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori con indennità di disoccupazione non agricola e con requisiti normali, l’INPS precisa che gli incentivi spettano solo se l’assunzione è stata effettuata nel corso del 2011 e se i lavoratori ne hanno i requisiti idonei.

Ovvero, alla data dell’assunzione, i lavoratori devono
*aver compiuto almeno cinquant’anni, in base all’art. 3 D.M. 62509/2011;
*avere l’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ordinari, in base all’articolo 19, comma 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272.

Spese sanitarie: agevolazioni fiscali deducibili nella dichiarazione dei redditi

 Con la circolare n.19/E del 1° giugno 2012 l’Agenzia delle Entrate indica le agevolazioni fiscali deducibili nella dichiarazione dei redditi: un sollievo per le famiglie in tempi particolarmente difficili.

SPESE SANITARIE
Parliamo innanzitutto delle spese sanitarie e delle spese di riabilitazione, che incidono molto sul bilancio familiare, particolarmente nelle emergenze. È possibile detrarre le spese per prestazioni sanitarie effettuate dagli operatori iscritti alle “professioni sanitarie riabilitative” (articolo 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2001) anche se manca una specifica prescrizione medica. L’Agenzia delle Entrate, infatti, uniformandosi alle nuove indicazioni del Ministero della Salute* ed ha modificato l’orientamento della circolare 39/2010, secondo il quale tali spese erano detraibili solo se prescritte da un medico.

*

(“l’evoluzione delle professioni sanitarie ha portato ad una progressiva autonomia ed assunzione di responsabilità dirette dei professionisti; …la natura sanitaria di una prestazione non può essere definita sulla base del fatto che la stessa sia erogata a seguito di una prescrizione medica).

Cancellazione liste di mobilità

 Negli scorsi giorni abbiamo avuto modo di esaminare in che modo sia possibile usufruire dell’iscrizione nelle liste di mobilità per l’ottenimento dell’indennità e favorire il reinserimento all’interno del mondo del lavoro. Cerchiamo oggi di concludere questo macro argomento parlando della cancellazione dalle liste di mobilità e della conseguente cessazione dell’indennità.

L’indennità di mobilità cessa infatti con decorrenza dalla data di cancellazione. Quest’ultima procedura viene attivata in una lunga serie di ipotesi: la più frequente è senza dubbio quella relativa alla fine del periodo massimo di godimento della prestazione di mobilità. Altra fattispecie discretamente frequente è quella dell’assunzione del lavoratore a tempo pieno e indeterminato (il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato, che però non supera il periodo di prova, viene reiscritto d’ufficio nelle liste di mobilità per un massimo di due volte).