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Insegnanti precari, il congedo parentale deve essere pieno

Lavorare con un contratto a tempo determinato non riduce le tutele: ecco in sostanza cosa stabilisce la corte di Cassazione.

Gli insegnanti precari, sebbene in contratto a tempo determinato, godono dello stesso trattamento dei loro colleghi occupati a tempo pieno in fatto di congedo parentale e di maternità.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione che ha posto in evidenza il contenuto del contratto nazionale di lavoro del comparto scuola del 2001.

La Suprema corte ha smentito l’interpretazione data della norma dal Ministero dell’Istruzione perché, secondo il Ministero, la nuova disciplina contrattuale del 2001 non aveva uno specifico riferimento al personale a tempo determinato riconoscendo solo a quello di ruolo il diritto allo stipendio intero. Per gli insegnanti precari quindi si doveva applicare il Ccnl del 1995.

Di diverso avviso la posizione della Corte di Cassazione che nella sentenza n. 17234, ha posto in evidenza che non esiste una differente applicazione, ma ha chiarito che il Ccnl del 2001 parla di congedi per maternità e parentali con riferimento comune a tutto il personale dipendente attribuendo alle lavoratrici e ai lavoratori il miglior trattamento previsto senza specificazione né distinzione alcuna all’interno del personale stesso.

Di conseguenza, la Sezione lavoro ha stabilito il principio di diritto secondo cui le disposizioni in tema di congedi parentali all’articolo 11 del Ccnl del 15 marzo 2001 del personale del Comparto scuola, fatte salve le condizioni di miglior favore, vanno interpretate nel senso che sono dirette a tutto il personale dipendente, senza distinzione alcuna tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato.

Quindi nessuna discriminazione tra il personale a tempo indeterminato e precari nella fruizione dei congedi parentali.

La Corte di Cassazione pone così fine ad una controversia tra un’ex precaria di Arezzo e il Ministero dell’Istruzione che aveva proposto ricorso al giudice del lavoro per vedersi riconoscere l’intera retribuzione per il periodo di astensione per maternità obbligatoria e facoltativa.

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