Nuovo interessante interpello giunto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro che chiede di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 7, D.Lgs. n. 119/2011, a proposito della disciplina del congedo per cure riconosciuto in favore dei lavoratori mutilati ed invalidi civili.
L’Ordine dei Consulenti del Lavoro chiede, in particolare, di conoscere se l’indennità contemplata in caso di fruizione dei congedi in questione debba essere posta a carico del datore di lavoro ovvero dell’INPS, in quanto computata secondo il regime economico delle assenze per malattia.
Il Dipartimento della Finanza pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in risposta ad un interpello del Comune di Reggio Emilia, conferma che ai dipendenti statali non spetta il congedo di paternità obbligatorio di un giorno né quello facoltativo di due giorni e le madri lavoratrici degli enti pubblici non hanno diritto ai buoni voucher per la baby sitter.
In base al comma 24 dell’art.4 della Riforma del lavoro, alla lettera b, al termine della maternità e in alternativa al congedo parentale, la madre lavoratrice può scegliere, per gli undici mesi successivi, un voucher maternità per il servizio di baby-sitting oppure un contributo per mandare il figlio all’asilo pubblico o un asilo privato accreditato.
Il Tribunale Amministrativo della Regione Piemonte, con sentenza del 9 novembre 2012, ha accolto il ricorso di un padre in merito al diritto di entrambi i
La riforma del lavoro introduce una misura sperimentale anche per la madre lavoratrice, che può fruire di buoni lavoro o voucher Inps per acquistare i servizi di baby-sitting o servizi per l’infanzia.
Il periodo di
La madre e il padre hanno diritto all’astensione facoltativa dal lavoro nei primi otto anni del bambino, e il diritto all’indennità Inps per
L’INPS, con la circolare n. 71 del 22 maggio 2012, informa che a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che, per quanto riguarda i Paesi UE, l’accredito figurativo e il riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, previsti rispettivamente dall’articolo 25, comma 2, e 35, comma 5, del D. L.vo n. 151/2001, debbono ritenersi preclusi quando i periodi stessi risultino a vario titolo coperti negli ordinamenti pensionistici di tali Paesi.
In arrivo i nuovi regolamenti comunitari in tema di accredito figurativo e riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro. Nell’ambito dei Paesi UE, in seguito all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, l’accredito figurativo e il riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro sono preclusi quando gli stessi periodi risultino già coperti negli ordinamenti pensionistici di tali Paesi. Per quanto riguarda, invece, l’accredito dei citati periodi coperti da contribuzione in Paesi extracomunitari convenzionati, occorre valutare ciascuna fattispecie in conformità a quanto previsto dalla convenzione di sicurezza sociale stipulata con ogni singolo Stato.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n, 6742 dello scorso 5 maggio 2012, ha espresso un’importante decisione in merito al calcolo delle giornate di sabato e domenica nel computo del congedo parentale di cui all’art.32 del decreto legislativo n.151/200.
L’Inps, con la circolare n. 53 del 6 aprile 2012, offre diverse novità in merito all’attivazione – dal 1° aprile 2012 – della modalità di presentazione telematica delle domande congedo di maternità/paternità e
L’INPS, con messaggio n. 4143 del 7 marzo 2012, ha fornito alcune precisazioni in ordine alla previsione contenuta nell’art. 24, comma 26, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 214/2011, relativamente al trattamento economico per