
Dalla mensilità di giugno sono in arrivo possibili trattenute sulla busta paga in merito alla detassazione sulla produttività indebitamente concessa ai propri dipendenti.
In effetti, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 53, comma 1 del decreto 78/2010 e dell’articolo 1, comma 47 della legge 220/2010 ed a seguito della Circolare interpretativa dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 2011 è stata prorogata, fino al 31 dicembre 2011, l’applicabilità dell’imposta sostitutiva del 10% alle somme erogate in relazione ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa e collegate all’andamento economico, agli utili e al miglioramento della competitività aziendale, nel limite di 6.000 euro lordi, corrisposti ai lavoratori con redditi non superiori, nel 2010, a 40.000 euro, e subordinato alla sottoscrizione di un accordo collettivo territoriale o aziendale.
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Parte finalmente il fondo pensione complementare fortemente voluto da ASSOLAVORO e FELSA – CISL, NIDIL- CGIL, UIL-TEM.P destinato ai lavoratori somministrati a tempo determinato e indeterminato.
L’articolo 2 del testo del decreto sui lavori usuranti, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 28 gennaio con parere favorevole anche della Conferenza Stato -Regioni e delle Commissioni Lavoro di Camera e Senato, fissa le modalità al fine di accertare i requisiti soggettivi, ovvero la tipologia di attività, e oggettivi, ovvero la durata dell’attività, del lavoratore per usufruire del beneficio previdenziale riservato per chi svolge lavoro usurante.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2011, il Decreto Interministeriale n. 33 del 21 gennaio 2011, riguardante il Regolamento recante l’istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici.
Con sentenza del 16 marzo 2011 n. 1608, la V Sezione del Consiglio di Stato afferma che una volta esaurito il periodo di comporto per assenza per malattia e, senza che il lavoratore faccia ulteriore esplicita richiesta di conservazione del posto di lavoro, quest’ultimo può essere licenziato. In effetti, è questo l’iter conclusivo del procedimento amministrativo del Consiglio di Stato in merito alla risoluzione unilaterale del contratto di lavoro da parte dell’Amministrazione comunale di Udine nei confronti di un suo dipendente.