Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la lettera circolare prot. n. 32/7247/14.01.05.01 del 29 marzo 2012, con la quale intende fornire istruzioni operative in merito alla competenza per l’emanazione dei provvedimenti di interdizione anticipata dal lavoro nel caso di “gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”. La circolare intende rispondere alla modifica introdotta all’articolo 17 del decreto legislativo 151/2001 da parte dell’articolo 15 del Decreto Legge n. 5/2012, il cosiddetto decreto sulle semplificazioni, che ha assegnato alle Aziende Sanitarie Locali la relativa competenza (togliendola alle Direzioni Territoriali del Lavoro) a far data dal 1° aprile 2012.
Così come pone in evidenza il Ministero, la modifica legislativa prevede che le Aziende sanitarie Locali autorizzino l’astensione dal lavoro “con le modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”, cosa che non è, allo stato attuale, ancora avvenuta.


Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la nota prot. 15/V/0006165/14.01.05.01 del 16 marzo 2011, ha fornito alcuni chiarimento in merito ad un quesito proposto dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Perugia a proposito della proroga del congedo per maternità e del parere medico della ASL con il conseguente provvedimento di interdizione emanato dalle Direzioni provinciali del lavoro.