Secondo quanto stabilito dall’Inail nella nota con protocollo n. 3760/2012, le irregolarità contributive ai fini del Durc non possono essere dichiarate se prima l’impresa non è stata invitata a regolarizzare – con un invito che deve avere un termine di 15 giorni. L’invito diviene pertanto (questa l’interpretazione sostanziale dell’Inail) quale parte integrante del procedimento amministrativo, e non può pertanto essere omesso senza inficiare la regolarità e la legittimità del certificato unico di regolarità contributiva.
Pertanto, alla luce di quanto prevede l’attuale normativa, e tranne nell’ipotesi di richiesta di Durc per verifica di autodichiarazione, l’invito alla regolarizzazione è un atto dovuto per la correttezza del procedimento amministrativo e per la successiva legittimità del certificato emesso. Ma non solo. L’Inail precisa infatti che l’eventuale rilascio di un Durc con irregolarità, può avere conseguenze rilevanti, specialmente in un settore estremamente delicato quale quello degli appalti (portando anche alla risoluzione del contratto).
Il Durc sarà ancora cartaceo. Nonostante da più parti ci si stia rapidamente muovendo verso una dematerializzazione dei certificati, per quanto attiene i rapporti tra privati rimane ancora richiedibile in formato cartaceo la nota dichiarazione (si pensi alla verifica da parte del committente o del responsabile dei lavori dell’idoneità tecnico professionale da parte delle imprese affidatarie).
Il Ministero della Funzione Pubblica ha di nuovo precisato che il DURC, ovvero il Documento Unico di Regolarità della Certificazione Contributiva, deve essere sempre acquisito d’ufficio dalla amministrazione interessata.
In materia di autocertificazione è necessario precisare che in campo internazionale si precisa che le disposizioni relative alla decertificazione si applicano solo ai rapporti tra
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del