Regolarizzazione Durc 2012

 Secondo quanto stabilito dall’Inail nella nota con protocollo n. 3760/2012, le irregolarità contributive ai fini del Durc non possono essere dichiarate se prima l’impresa non è stata invitata a regolarizzare – con un invito che deve avere un termine di 15 giorni. L’invito diviene pertanto (questa l’interpretazione sostanziale dell’Inail) quale parte integrante del procedimento amministrativo, e non può pertanto essere omesso senza inficiare la regolarità e la legittimità del certificato unico di regolarità contributiva.

Pertanto, alla luce di quanto prevede l’attuale normativa, e tranne nell’ipotesi di richiesta di Durc per verifica di autodichiarazione, l’invito alla regolarizzazione è un atto dovuto per la correttezza del procedimento amministrativo e per la successiva legittimità del certificato emesso. Ma non solo. L’Inail precisa infatti che l’eventuale rilascio di un Durc con irregolarità, può avere conseguenze rilevanti, specialmente in un settore estremamente delicato quale quello degli appalti (portando anche alla risoluzione del contratto).

Durc ancora cartaceo per i privati

 Il Durc sarà ancora cartaceo. Nonostante da più parti ci si stia rapidamente muovendo verso una dematerializzazione dei certificati, per quanto attiene i rapporti tra privati rimane ancora richiedibile in formato cartaceo la nota dichiarazione (si pensi alla verifica da parte del committente o del responsabile dei lavori dell’idoneità tecnico professionale da parte delle imprese affidatarie).

In tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni, invece, l’obiettivo è la competa decertificazione cartacea del Durc, con ricorso alla posta elettronica certificata, che diverrà il canale obbligatorio di consegna della dichiarazione con decorrenza 1 luglio 2013. Ad affermarlo è la circolare n. 12 del 2012, emessa dal ministero del lavoro.

Ulteriore precisazione sul DURC in materia di decertificazione

 Il Ministero della Funzione Pubblica ha di nuovo precisato che il DURC, ovvero il Documento Unico di Regolarità della Certificazione Contributiva, deve essere sempre acquisito d’ufficio dalla amministrazione interessata.

Infatti, il Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione ha emanato la circolare n. 6 del 31 maggio 2012, con la quale fornisce chiarimenti sull’ambito di applicazione dell’articolo 40, comma 02, d.P.R. n. 445 del 2000 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa). In particolare conferma che le disposizioni in materia di decertificazione si applicano anche al Documento di regolarità contributiva (DURC), che però deve essere sempre acquisito d’ufficio dalla amministrazione interessata.

La discrezionalità della stazione appaltante

 Il Consiglio di Stato interviene in merito al Durc con sentenza n. 8 del 4 maggio 2012, in tema di regolarità contributiva nel caso di appalti, ha escluso ogni discrezionalità delle stazioni appaltanti nella valutazione della gravità delle violazioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali. In particolare, richiamando la propria precedente giurisprudenza sul punto, è stato ribadito che l’assenza del requisito della regolarità contributiva, costituendo condizione di partecipazione alla gara, se non posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta, non può che comportare la esclusione del concorrente non adempiente, non potendo valere la regolarizzazione postuma.

In arrivo il Durc dalle Casse edili

 Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ad opera della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, ha emanato la nota n. 37/0008367/MA007.A001 del 2 maggio 2012, con la quale fornisce ulteriori indicazioni in merito ai requisiti individuati dal Legislatore ai fini della costituzione di un Ente bilaterale (quale la Cassa edile) legittimato allo svolgimento della attività certificativa.

Il Ministero del Lavoro risponde così alle osservazioni di pubbliche amministrazioni, organi istituzionali e organizzazioni datoriali e sindacali in merito all’individuazione delle Casse Edili ai fini della verifica della legittimazione al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Durc irregolare e l’intervento sostitutivo della stazione appaltante

 Con la circolare n. 54 del 13 aprile 2012, vengono forniti chiarimenti in merito al potere sostitutivo della stazione appaltante, introdotto dal DPR n. 207 del 5 ottobre 2010, nei confronti dell’Inps, dell’Inail e, in caso di imprese edili, della Cassa edile, in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore accertata con il Durc.

Secondo la norma, infatti, in presenza di Durc irregolare relativo ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente alle inadempienze accertate nel Durc; tale importo è versato direttamente dalla stazione appaltante a Inps, Inail e, in caso di imprese edili, anche alle Casse edili. Nella circolare 54 sono inoltre descritte in dettaglio le modalità di attuazione dell’intervento sostitutivo e di versamento dei crediti contributivi da parte della stazione appaltante, e le indicazioni operative per la gestione del credito.

I limiti dell’autocertificazione

 In materia di autocertificazione è necessario precisare che in campo internazionale si precisa che le disposizioni relative alla decertificazione  si applicano solo ai rapporti tra amministrazioni nazionali con esclusione di quelli tra amministrazioni nazionali ed estere. In particolare non si applicano alle certificazioni rilasciate attraverso formulari comunitari o formulari previsti da convenzioni bilaterali di  sicurezza sociale.

Occorre precisare che esistono fattispecie  escluse dall’autocertificazione ed in proposito si sottolinea che l’articolo 49  del D.P.R. n. 445/2000 non è stato modificato  delle disposizioni nuove introdotte dall’art.15 della legge n.183/2011 e, pertanto, i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CEE, di marchi e brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

Protocollo d’intesa con i consulenti del lavoro per le procedure ispettive

 La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha sottoscritto, in data 15 febbraio 2012, con il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, un protocollo d’intesa al fine di semplificare la metodologia di intervento ispettiva in materia di documentazione richiesta, qualora quest’ultima sia già presente in banche dati a disposizione del Ministero del Lavoro.

In pratica, diversi documenti non saranno più richiesti dagli ispettori del lavoro durante le visite ispettive comprese le comunicazioni obbligatorie telematiche (ad eccezione dei lavoratori domestici), i prospetti informativi collocamento obbligatorio Legge n. 68/1999, le denunce Inail ex art. 12 DPR n. 1124/1965, l’attribuzione matricola INPS e le denunce aziendali e dichiarazioni trimestrali della mano d’opera occupati in agricoltura.

Il DURC non si può autocertificare

 La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la nota prot. 37/0000619/MA007.A001 del 16 gennaio 2012, con la quale informa che il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), relativo al regolare versamento della contribuzione obbligatoria, non rientra tra i documenti autocertificabili.

La sicurezza nelle imprese e il bando dell’Inail, chiarimenti operativi

Sono state rilasciate alcuni chiarimenti in merito all’assegnazione degli oltre 200 milioni di euro a sostegno per le politiche rivolte alla sicurezza.

A questo proposito si ricorda che le imprese dovranno riguardare locali un cui viene svolta effettivamente l’attività produttiva: occorre premunirsi della perizia di un tecnico abilitato che dovrò attestare la congruità del progetto e il miglioramento della sicurezza in base ai rischi presenti.

Sgravi contributivi all’edilizia, in arrivo dall’Inps le istruzioni

L’Inps ha reso noto la disciplina relativa al recupero dello sgravio contributivo in edilizia riferito all’anno 2011, nella misura dell’11,5, e lo fa con la circolare del 14 dicembre 2012 n. 154.  Il nostro maggiore istituto previdenziale italiano ricorda che per i datori di lavoro che non hanno ancora provveduto hanno tempo ora fino al prossimo 16 marzo 2012 per seguire le operazioni relative al conguaglio con la scadenza del versamento della contribuzione riferita al periodo “febbraio 2012”).

L’Inps, con la circolare n. 154, ricorda anche che occorre possedere il Durc per ottenere l’agevolazione, anche con riferimento alle casse edili, insieme all’autodichiarazione di assenza di condanne passate in giudicato, per violazione delle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente: i datori di lavoro dovranno munirsi dei modelli a suo tempo predisposti dall’Ente previdenziale.

Il rinvio al 2013 per gli indici di congruità del Durc

Con la delibera n. 1/2011 del 16 novembre scorso, il Comitato della bilateralità ha deciso di inserire per il 1 gennaio 2013 il requisito per il rilascio del Durc regolare in materia di verifica della congruità, ovvero per il test di congruità o indici di congruità.

Ricordiamo che il test di congruità, introdotto con accordo del 28 ottobre 2010 ( di attuazione della Legge n.296/2006) al fine di promuovere la regolarità contributiva, prevede il rispetto di determinati indici di congruità quali quelli della manodopera, per settore, per categorie di imprese o per territorio. In sostanza, questi indici sono percentuali che sono utilizzati per stabilire l’incidenza minima del costo del lavoro, comprensivo di contributi, rapportato all’opera realizzata: se il valore così  ottenuto è sotto di questi riferimenti allora scatta una presunzione di non congruità dell’impresa.

Tutela della salute e sicurezza negli ‘ambienti confinati’

Dal consiglio dei ministri un decreto per la tutela della salute e sicurezza negli ‘ambienti confinati’ che introduce misure di maggior tutela della salute e sicurezza dei lavoratori operanti in luoghi di lavoro nei quali vi siano rischi di sviluppo di sostanze altamente nocive o di gas, quali silos, cisterne, pozzi e simili (definiti anche come ambienti confinati).

Il provvedimento  è stato condiviso da Regioni e parti sociali quale misura necessaria a impedire il ripetersi di incidenti con connotati di particolare drammaticità e prevede che in tali contesti possano operare unicamente imprese e lavoratori in possesso di competenze professionali, formazione, informazione e addestramento adeguati al rischio delle attività da realizzare, oltre che a conoscenza delle procedure di sicurezza da applicare e in possesso di informazioni complete sui luoghi di lavoro.

Le Casse Edili fanno il punto sul Durc

Le Casse Edili fanno il punto sulla sperimentazione della denuncia mensile nei cantieri e lo fa attraverso la sua commissione paritetica.

I dati diffusi dalla commissione paritetica mostrano un andamento pressoché positivo: dal 2006, anno della sua introduzione, al 2010 il numero delle richieste per il documento unico di regolarità contributiva è passato dagli 880mila ai 3,2 milioni.

Secondo i dati esposti da Mauro Miracapillo, il direttore della Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili (Cnce), il settore privato è stato quello che ha maggiormente contribuito a questo trend: un settore particolarmente sensibile all’evasione contributiva.