L’Indennità di disoccupazione anche ai co.co.pro

 Anche per l’anno 2012 è stata confermata l’indennità di disoccupazione per i collaboratori a progetto che cessano il loro rapporto di lavoro; in effetti, il Parlamento ha deciso di usufruire le stesse provvidenze dello scorso anno a questa tipologia di lavoratori grazie alla conferma anche per l’anno in corso del decreto Milleproroghe, ossia del decreto legislativo n. 216/2011.

Dall’Inps chiarimenti sull’indennità di disoccupazione e assunzioni agevolate

 A seguito di continue richieste alle sedi Inps ai fini del riconoscimento degli incentivi previsti dall’art. 8, co 9, legge 407/1990, ovvero richieste di chiarimenti in materia di stato di  disoccupazione, lo stesso Istituto ha deciso con il suo messaggio n. 10378 del 20 giugno 2012, informa che il reddito risultante dall’indennità di disoccupazione non assume rilievo ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per l’eventuale fruizione dei benefici contributivi previsti dall’articolo 8, comma 9, legge 407/1990.

In particolare, si è posto il problema se l’indennità di disoccupazione concorra a formare il reddito rilevante ai fini della perdita dello stato di disoccupazione, in quanto l’articolo 4 del d.lgs. 181/2000 – aggiornato con le modifiche di cui al d.lgs. 297/2002 – stabilisce che si conserva lo stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.

Le nuove procedure per l’indennità di disoccupazione

 Ricordiamo che dal 1° aprile 2012 la presentazione delle domande di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e ridotti per i lavoratori sospesi, di disoccupazione ordinaria con i requisiti normali per gli apprendisti sospesi avviene esclusivamente in via telematica.

La procedura attualmente in uso, “Elenchi Lavoratori Sospesi”, consente, previa identificazione con codice fiscale e PIN attraverso il percorso www.inps.it – “Servizi on line”-“Per tipologia di utente”, l’acquisizione e la gestione delle dichiarazioni di sospensione da parte degli utenti abilitati all’accesso alla procedura, quali Aziende, consulenti ed Enti bilaterali.

Dall’Inps novità in fatto di liquidazione domande di indennità di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti agricoli

 L’INPS, con la circolare n. 10016 del 13 giugno 2012, fornisce alcune indicazioni circa la liquidazione delle domande di indennità di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2011.

Infatti, in base al messaggio 10016/2012, l’Inps informa che il prossimo 18 giugno sarà reso disponibile dalla Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici il servizio di accesso ai dati retributivi e contributivi dei lavoratori agricoli dipendenti (OTD e OTI) per il prelievo degli stessi ai fini della liquidazione delle domande di indennità di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare.

La proroga degli incentivi all’occupazione

 L’Inps informa che gli  incentivi, inizialmente previsti per l’anno 2010, sono stati prorogati per il 2011 e per il 2012 rispettivamente dalla legge 220/2010 e dalla legge 183/2011. I benefici disciplinati dalla circolare 76, infine, sono quelli connessi alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2011 e per il 2012 è necessario attendere l’emanazione di un ulteriore decreto.

Ricordiamo che la circolare Inps che disciplina la questione è la n. 76 dello scorso 31 maggio 2012; infatti, questa fornisce le modalità operative per la fruizione degli incentivi connessi all’assunzione di lavoratori disoccupati che versino in situazioni particolari, ossia per i lavoratori disoccupati ultracinquantenni, titolari di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, i dipendenti già in forza, con almeno 35 anni di anzianità contributiva, per i quali siano scaduti determinati incentivi connessi alla condizione di disoccupato e, infine, i lavoratori disoccupati di qualunque età, titolari di indennità di disoccupazione ordinaria o del trattamento speciale di disoccupazione edile.

L’offerta di lavoro congrua nella riforma del lavoro

 L’articolo 62 del testo della Riforma mercato del lavoro voluta dal Governo Monti, in particolare del Ministro del Lavoro Elsa Fornero, prevede la cosiddetta offerta di lavoro congrua, in altre parole, al comma 1 dell’articolo, allo scopo di responsabilizzare i lavoratori che beneficiano di prestazioni di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, la decadenza degli stessi dal trattamento qualora rifiutino di partecipare ad un corso di formazione o riqualificazione o non lo frequentino con regolarità.

L’articolo è piuttosto articolato prevedendo alcuni limiti all’operato del lavoratore che deve sentire il peso dell’assistenza e del sostentamento pubblico.

La modalità di presentazione della domanda di trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia con il Contact Center

 Il nostro Istituto previdenziale, con la circolare n. 73 del 22 maggio 2012, informa che a partire dal 1 aprile 2012 la presentazione delle domande di trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia ai sensi della Legge 6 agosto 1975 n. 427, art.9, della  Legge 23 luglio 1991 n. 223, art.11 commi 2 e 3 e del Decreto Legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1994 n. 451, art.3, comma 3, avviene attraverso, in alternativa, il WEB, servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto, il Contact center multicanale, con il numero verde 803.164, o, infine, i Patronati/Intermediari dell’Istituto con i servizi telematici offerti dagli stessi.

Al fine di informare i potenziali beneficiari, l’Inps, prevede un periodo transitorio, fino al 30 giugno 2012, durante il quale saranno comunque garantite le consuete modalità di presentazione delle domande.

Le domande di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti

 Dal 1° aprile 2012, la presentazione delle domande di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti deve avvenire esclusivamente in via telematica attraverso o il canale WEB, servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto,  Patronati/Intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, e i Contact Center multicanale al numero verde 803164.

Tale modalità di presentazione, tenuto conto che le domande di indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti si presentano obbligatoriamente dal 1° gennaio al 31 marzo dell’anno successivo a quello di competenza, riguarderà in concreto le domande relative all’anno di competenza 2012 che saranno pertanto presentate nel 2013.

Gli incentivi all’occupazione, nuovi chiarimenti Inps

 L’Inps, con il messaggio n. 2891 del 17 febbraio 2012, intende dare ulteriori chiarimenti alle aziende ammesse agli incentivi all’occupazione previsti dalla Legge n. 191/2009 – anno 2010. Infatti, il nostro maggiore istituto previdenziale comunica che si è conclusa l’istruttoria delle istanze pervenute e la verifica della sufficienza delle risorse stanziate, per la partecipazione delle aziende ammesse ai benefici per l’anno 2010 relativamente agli incentivi all’occupazione previsti, in via sperimentale, dalla legge n. 191 del 23 dicembre 2009, art. 2, commi 134, 135 e 151.

Le aziende ammesse agli incentivi potranno consultare la comunicazione di accoglimento accedendo al sito istituzionale dell’Inps mediante l’applicazione “DiResCo – Dichiarazioni di responsabilità del contribuente”,  che è stata utilizzata per inviare la richiesta del beneficio; le comunicazioni relative al beneficio previsto dal comma 151 contengono in allegato il prospetto di fruizione dell’incentivo.

Inps, bloccate le domande per la disoccupazione agricola

L’Inps ha deciso di bloccare temporaneamente la ricezione delle domande per la disoccupazione agricola in seguito alle procedure di verifica e accertamento allo scopo di evitare eventuali abusi. In effetti, il nostro istituto previdenziale, attraverso il messaggio n. 18713 del 3 ottobre 2011, ha fornito le prime istruzioni per la gestione delle domande di indennità di disoccupazione agricola bloccate poiché il richiedente la prestazione è risultato anche titolare di partita IVA e/o iscritto ad altra Cassa o ad altro Ente previdenziale.

L’Inps precisa che è necessario definire una serie di verifiche per quantificare l’attività lavorativa autonoma esercitata, agricola o non agricola. In sostanza, per diretta ammissione dell’Inps l’istruttoria dovrà chiarire e valutare la prevalenza di lavoro autonomo rispetto al lavoro dipendente sia di quantificare il numero complessivo delle giornate lavorate (in proprio o alle dipendenze, in settore agricolo o extra-agricolo) da detrarre dal parametro di riferimento secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Inps, indennità di disoccupazione ai lavoratori dello spettacolo

L’Inps, con la circolare n. 105 del 5 agosto 2011, offre un quadro riepilogativo normativo relativo all’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e con requisiti ridotti per i lavoratori dello spettacolo.

La decisione di offrire questo, diciamo così, momento di chiarimento è scaturita da approfondimenti seguiti alla sentenza della Corte di Cassazione in materia n. 12355/2010 e dal confronto con l’Enpals e con le parti sociali interessate, intende fornire indicazioni atte a superare eventuali residue incertezze sull’argomento trattato.

Edilizia, il trattamento speciale di disoccupazione

Il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia è una prestazione riservata ai lavoratori dipendenti del settore dell’edilizia e ai soci lavoratori di cooperative edili che sono stati licenziati e si verifica in caso di cessazione dell’attività aziendale, ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative, riduzione di personale o per il fallimento di aziende edili ed affini anche del settore artigiano.

Il trattamento non è riconosciuto nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità).

Per ottenere questo particolare trattamento è necessario che il lavoratore deve possedere, nei due anni precedenti la data di licenziamento, almeno 10 contributi mensili o 43 contributi settimanali per il lavoro prestato nel settore dell’edilizia e l’iscrizione nelle liste dei disoccupati.

Inps, liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola

L’Inps, con messaggio n. 15122 del 15 luglio 2011, informa sulle modalità per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola in competenza 2010 e sulle pratiche la cui liquidazione è sospesa per accertamenti relativi ad attività autonoma.

Il maggiore istituto previdenziale del settore privato rende noto che, grazie alla reingegnerizzazione della procedura, è possibile acquisire in modo automatico dagli archivi INPS le informazioni di base indispensabili per verificare la legittimità della richiesta di DS agricola.

L’Inps informa che le diverse attività di accertamento si sono concretizzate nell’incrociare i codici fiscali dei lavoratori dipendenti agricoli che hanno presentato domanda di disoccupazione agricola di competenza 2010 nell’archivio dei soggetti  presenti nel Casellario dei lavoratori attivi per evidenziare posizioni assicurative e previdenziali presso Casse o Albi o gli archivi dell’Agenzia delle Entrate per individuare coloro che, nel corso dell’anno 2010, oltre a svolgere attività dipendente nel settore agricolo,  risultano  titolari di partita IVA attiva.

Inps, convenzione con l’associazione italiana coltivatori

Il presidente dell’Inps ha sottoscritto lo scorso 4 febbraio 2011 una convenzione con l’AIC per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni temporanee così come prevede l’articolo 18 della legge n. 223 del 1991.

Per gli effetti della convezione i diversi soggetti beneficiari dei trattamenti previdenziali di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali e trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e dei sussidi per lavori socialmente utili, possono versare i contributi associativi a favore dell’ A.I.C. mediante trattenuta sulle prestazioni.

È necessario che il lavoratori sottoscriva la relativa delega che deve recare il timbro dell’Organizzazione e la firma del legale rappresentante.