Facebook e il datore di lavoro

Esprimere il proprio parere e critiche verso i propri superiori gerarchici attraverso un social network può costare caro; infatti, in Francia un giudice del lavoro ha espresso parere favorevole in merito al licenziamento, per giusta causa, di alcuni dipendenti che avevano utilizzato Facebook come cassa di risonanza alle proprie lamentele.

Il caso francese pone in primo piano un problema, ovvero è lecito per il datore di lavoro monitorare, in situazioni di extra lavoro, le attività dei propri dipendenti al fine di verificare se questi assumono o meno comportamenti confacenti con la direzione aziendale?

Non esiste una legislazione che disciplina il delicato tema anche se in altri paesi hanno messo a punto norme precise a riguardo.

Il licenziamento durante il periodo di prova

 La Corte di Cassazione è intervenuta chiarendo alcuni dubbi interpretativi in merito alla licenziabilità durante il periodo di prova.

Per la Corte, con sentenza n. 23227 del 17 novembre 2010, è possibile licenziare un lavoratore in prova senza l’obbligo di motivazione.

In effetti, ai sensi dell’articolo 2096 del codice civile, l’assunzione in prova del prestatore di lavoro per periodo di prova deve risultare da un atto scritto e durante questo periodo ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o d’indennità.

Il codice civile ribadisce, però, che se la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine.

Trasferimento di azienda e i diritti dei lavoratori

Il trasferimento d’azienda, secondo il nostro ordinamento, è qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un’attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità,  a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato, ivi compresi l’usufrutto o l’affitto d’azienda.

È possibile senza dubbio affermare che la legge di riferimento che regola il trasferimento di azienda è il decreto legislativo del 2 febbraio 2001 n. 18 che intende attuare la direttiva 98/50/CE relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti.

In arrivo facilitazioni per assunzione di lavoratori

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2010 il Decreto 26 luglio 2010.

Il decreto è stato predisposto per facilitare l’assunzione dei lavoratori con indennità di disoccupazione; in effetti, grazie a questo decreto i datori di lavoro possono ottenere una riduzione contributiva, così come prevede l’articolo 2 della legge n. 191 del 23 dicembre 2009, per l’assunzione di lavoratori che risultano essere beneficiari dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali.

I lavoratori da assumere devono però possedere almeno 50 anni di età anagrafica.

Il beneficio spetta anche alle società cooperative per il socio con cui le medesime società instaurano  un rapporto di lavoro subordinato.

Al contrario, il datore di lavoro non può ricorrere a questo beneficio se l’assunzione costituisce  attuazione di un obbligo derivante dalla legge, dal contratto collettivo, da un contratto individuale.

Non è licenziabile il lavoratore depresso assente alla visita fiscale

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con sentenza 21621 del 21 ottobre del 2010 ha ribadito il suo orientamento in casi simili.

Infatti, per giustificare l’obbligo di reperibilità in determinati orari non è richiesta l’assoluta indifferibilità della prestazione sanitaria da effettuare, ma è sufficiente un serio e fondato motivo che giustifichi l’allontanamento dal proprio domicilio.

Nella fattispecie, la Corte di Cassazione ha preso in esame il ricorso di un’azienda che aveva licenziato una propria dipendente perché assente dal proprio domicilio in occasione della visita fiscale ed era stata vista al mare per qualche ora.

Collegato lavoro, CGIL e CISL a confronto

Dopo un confronto parlamentare e sociale durato diversi anni e con sette letture in aula il DDL Lavoro è legge.

La Camera ha approvato il provvedimento con 310 voti favorevoli, 204 contrari e tre astenuti.

È stata scritta la pagina più buia del diritto del lavoro nel nostro Paese, in sostanza è questa l’osservazione della CGIL sul Collegato Lavoro.

Il segretario confederale della CGIL Fulvio Fammoni è fortemente critico e giudica il testo approvato iniquo

Durante la peggiore fase di crisi degli ultimi anni invece di approvare provvedimenti a favore dell’occupazione si abbassano i diritti […]. Si assumono così una grave responsabilità nei confronti dei lavoratori italiani, in particolare verso i più deboli: giovani, donne, disoccupati e immigrati.

Collegato lavoro, inizia la discussione alla Camera

È iniziato l’esame parlamentare da parte della Camera dei deputati, AC 1441-quater-F, la settima lettura del collegato lavoro limitatamente alle parti modificate dal Senato.

Il Senato ha modificato diverse disposizioni coinvolgendo gli articoli 2, 20, 31, 32 e 50. Per questa ragione, data la natura parlamentare del nostro sistema costituzionale, è necessario ricorrere alla duplice deliberazione conforme di entrambe le Camere.

All’articolo 2, recante una delega per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero del lavoro, sono state introdotte modifiche al testo al fine di armonizzare le nuove norme introdotte dal recente decreto n. 78 del 2010 (correttivo alla manovra finanziaria).

Dal testo sono stati eliminati ogni riferimento all’istituto per gli affari sociali poiché, con l’articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 2010, si è provveduto alla sua soppressione e il trasferimento delle relative funzioni all’ISFOL.

Melfi, inammissibile il ricorso della Fiom

È stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Fiom, organizzazione di categoria della CGIL, sul reintegro dei tre operai licenziati a luglio dalla Fiat di Melfi.

La decisione è dello stesso giudice del lavoro Emilio Minio che aveva emesso il provvedimento di annullamento dei licenziamenti.

Il ricorso della Fiom chiedeva di specificare le attività idonee a dare concreta attuazione all’ordine di reintegro nel posto di lavoro dei tre operai della Sata, licenziati a luglio e riammessi un mese dopo sulle linee produttive.

I tre operai sono stati reintegrati nel posto di lavoro, ma di fatto la Fiat non li ha mai ammessi sulle linee, seppur garantisca loro lo stipendio.

Collegato lavoro, licenziato il testo al Senato

Il Senato ha approvato il ddl 1167-B/BIS recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

Secondo il parere del senatore Castro, la maggioranza e il Governo hanno recepito le indicazioni fornite dal Presidente della Repubblica, apportando al testo ulteriori modifiche ispirate alla valorizzazione dell’autonomia delle parti sociali e contrattuali (seduta del 23 settembre).

L’esame dell’articolato si è concluso con l’approvazione tra l’altro di un emendamento aggiuntivo all’articolo 19 proposto dal relatore Saltamartini recante disposizioni concernenti il lavoro sul naviglio di Stato, materia oggetto di un articolo precedentemente soppresso dalla Camera dei deputati.

I rapporti sindacali alla Siemens, un possibile modello

In questo periodo si stanno moltiplicando in Europa, e in particolare in Italia, le discussioni per la ricerca di un nuovo modello contrattuale coinvolgendo istituzioni e organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Il recente accordo siglato in Germania alla Siemens è stato definito un contratto di portata storica.

Alla Siemens i licenziamenti devono essere concordati: è questa la vera novità dell’accordo siglato  tra la direzione aziendale, il comitato dei lavoratori e il sindacato tedesco dei metalmeccanici, la IG Metall.

Il contratto stipulato sostituisce un precedente un accordo biennale del 2008 e in scadenza nel mese di settembre.

Proposta di legge, modifica dell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori

È stata presentata in Parlamento una proposta di legge che intende introdurre misure di carattere sperimentale per favorire l’occupazione a tempo indeterminato nelle aree svantaggiate e dei lavoratori in mobilità, nonché modifica all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (statuto dei lavoratori).

Le norme del progetto di legge si propongono di offrire alle imprese, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2012, la possibilità di assumere a tempo indeterminato lavoratori in mobilità potendo avvalersi, in caso di licenziamento che non abbia carattere discriminatorio, di una tutela di carattere solamente risarcitorio.

Parità anche nella prosecuzione del rapporto di lavoro

Importante sentenza della Corte Costituzionale che ha stabilito l’incostituzionalità dell’articolo 30 della decreto 198/2006 nella parte dove si evidenzia un differente trattamento tra i due sessi.

In particolare, la legge prevede che le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.

La tutela del licenziamento delle lavoratrici madri

Il nostro ordinamento protegge la funzione familiare della donna e per questo motivo ha predisposto una serie di tutele dal licenziamento durante la maternità.

In effetti, a questo riguardo le disposizioni legislative sono diverse.

Possiamo, a questo riguardo, ricordare il decreto n. 198 del 2006 o il decreto n. 151 del 2001 che vietano l’inserimento di particolari clausole nel contratto di lavoro quali il nubilato o il licenziamento in prossimità di tali eventi.

Il legislatore prevede delle eccezioni per le giustificazioni tipiche ed espressamente richieste dalle norme con onere della prova a carico del datore di lavoro.

Per questa ragione il datore di lavoro non può licenziare la lavoratrice nell’inizio del  periodo di gestazione e fino al compimento di un anno di età del bambino.

Corte di Cassazione e l’obbligo di repechage

La corte di Cassazione con sentenza n. 16579 del 15 luglio 2010 ha stabilito che l’obbligo di repechage è esteso a tutte le strutture aziendali ed è responsabilità dell’azienda provare l’impossibilità del ricollocamento del lavoratore.

Nel caso di specie il lavoratore era assunto e prestava la sua attività professionale in una delle filiali estere di una società italiana.

La corte di Cassazione, in sede dibattimentale, ha rilevato che le due parti erano italiane, datore di lavoro e lavoratore, con residenza e nazionalità italiane. Il lavoratore prestava il suo operato nell’interesse del datore di lavoro presso una sua filiale estera: la società di capitali ha sede in Italia è ed soggetta al diritto italiano.