Liceziamento del lavoratore durante la malattia

 La Cassazione, con sentenza n. 6375 del 21 marzo 2011, ha affermato che è illegittimo il licenziamento intimato dal datore di lavoro per assenza del lavoratore dal proprio domicilio, durante il periodo di malattia, al fine di effettuare acquisti e altre attività quotidiane.

Regione Emilia, il sistema SARE per lavoratori in mobilità

Dal 1° marzo cambia il meccanismo per l’iscrizione alle liste di mobilità nella regione Emilia Romagna con l’introduzione del sistema SARE.

Così come stabilisce la delibera regionale nel caso di licenziamento collettivo, a seguito di espletamento della procedura di mobilità da parte aziendale, l’invio della relativa documentazione e delle comunicazioni riguardanti i lavoratori licenziati aventi diritto all’inserimento in lista di mobilità (articolo 4, 6 e 24 della legge n. 223/91 e sue successive modifiche e integrazioni) deve essere inviata, in maniera obbligatoria ed esclusiva, per via telematica utilizzando il sistema SARE in sostituzione dell’attuale modalità di trasmissione per via postale.

Con il sistema telematico SARE sarà possibile comunicare una assunzione, prorogare, trasformare, variare o concludere un rapporto di lavoro.

Contenzioso penale sul lavoro e ruolo della privacy

 Con il provvedimento del 23 dicembre 2010 il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che l’azienda non può accedere ai file personali del dipendente, ma però può conservarli per far valere i suoi diritti: il diritto alla riservatezza dei lavoratori deve essere bilanciato con la possibilità per le imprese di tutelarsi nell’ambito di eventuali procedimenti penali.

La decisione nasce dal ricorso presentato al Garante il 30 luglio 2010 da un ex dipendente di una società che ha ribadito la richiesta, già avanzata ai sensi dell’articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto 30 giugno 2003 n. 196), volta a ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano conservati in alcune cartelle contenute nell’hard disk del notebook datogli in uso dalla società e restituito alla stessa a seguito del proprio licenziamento, opponendosi al loro ulteriore trattamento.

Inps, un aiuto ai disoccupati entro il 31 marzo

Il maggiore istituto previdenziale intende dare un supporto concreto ai disoccupati, ovvero ai lavoratori dipendenti, precari e stagionali, che non sono in grado di raggiungere il requisito minimo contributivo per ottenere la disoccupazione ordinaria.

Finalmente un aiuto, seppur piccolo, per tutti i disoccupati che non possono chiedere la normale indennità di disoccupazione e, in questo periodo, va bene proprio tutto.

Attenzione alla data limite: c’è tempo fino al 31 marzo per inviare le domande per ottenere l’indennità di disoccupazione per chi non ha raggiunto le 52 settimane di contribuzione negli ultimi due anni.

L’Inps ricorda che sono necessari due anni di iscrizione riferiti all’anno precedente la domanda; in buona sostanza chi presenta la domanda nel 2011 deve risultare presso l’Inps un accredito di almeno una settimana prima del 2009. L’Inps riconosce un trattamento economico quando il rapporto di lavoro sia concluso per licenziamento o scadenza del contratto di lavoro.

Collegato lavoro, la proroga fantasma dei contratti a termine

 ItaliaOggi lo aveva già detto: la disposizione che rinvia l’impugnazione dei licenziamenti dei titolari di contratti a termine e delle collaborazioni coordinate e continuative chiusi al 23 gennaio del 2010 c’è ma non è applicabile.

Secondo il disposto del comma 54, comma 1-bis, si è provveduto a inserire un nuovo testo, per l’appunto il comma 1-bis, che, di fatto, ha integrato il testo dell’articolo 32  della  legge n. 183/2010  dove ora si dispone che, in sede di prima applicazione,  le disposizioni di cui all’articolo 6, comma primo, della legge 15 luglio 1966 n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo relativo al termine di 60 giorni per l’impugnazione  del licenziamento acquistano efficacia  a decorrere dal 31 dicembre 2011.

Le novità del decreto milleproroghe

In arrivo, finalmente, il decreto Milleproroghe e già piovono critiche da più parti anche da parte del Presidente della Repubblica.

Critico il segretario generale della Fit-Cisl Giovanni Luciano per le disposizioni contenute nel decreto approvato al Senato e attualmente all’esame dell’altro ramo del Parlamento.

In una nota, Giovanni Luciano

Prendiamo atto non senza sorpresa di come questo provvedimento finanziario contenga risorse rilevanti per l’autotrasporto merci, mentre destina all’eco bonus che deve favorire l’intermodalità solo 30milioni di euro

Il maxiemendamento al decreto Milleproroghe approvato dal Senato con il voto di fiducia passa ora all’esame della Camera dei Deputati per essere approvato entro il 27 febbraio. Il provvedimento contiene un po’ di tutto: dalla tassa di 1 euro sui biglietti del cinema al nuovo provvedimento sui precari alla proroga fino ad arrivare al ripristino dei fondi per l’editoria e le Tv locali.

Inps, nuovi trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione

L’Inps, attraverso la circolare n, 24 del 4 febbraio 2011, fissa i nuovi riferimenti economici, in vigore dal 1 gennaio dell’anno in corso, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità e disoccupazione.

I dati forniti dall’Inps si riferiscono al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge n. 41/86 e distinti in base alla retribuzione soglia di riferimento.

Nella stessa circolare l’Istituto diffonde anche la misura dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili.

Il testo legislativo di riferimento, legge n. 247/2007, prevede che, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, gli aumenti sono determinati nella misura del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Il datore di lavoro e il reato di estorsione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1284 del 19 gennaio 2011, è intervenuta a proposito della condotta dubbia di un datore di lavoro che, approfittando dell’attuale situazione di mercato, ha richiesto prestazioni lavorative non adeguatamente coperte da un punto di vista contrattuale e legislativo.

In effetti, secondo la Suprema corte integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato di lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell’offerta sulla domanda, costringa i lavoratori, con la minaccia di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi.

Collegato lavoro, in scadenza i ricorsi per i contratti a termine

Il Collegato lavoro pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2010 n. 262 ha definito una nuova procedura per gli eventuali ricorsi sulle interruzioni dei rapporti di lavoro entro i nuovi termini di legge, ovvero 60 giorni dal licenziamento per i contratti accesi, 23 gennaio 2011 per quelli già conclusi alla data del 24 novembre 2010: 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Collegato lavoro.

In effetti, quando è in scadenza un contratto di lavoro a tempo determinato e sussistono motivazioni per considerare lo stesso illegittimo è possibile ricorrere avverso l’interruzione, o licenziamento, nei limiti dei sessanta giorni previsti.

Il termine dei sessanta giorni, dalla comunicazione scritta dell’interruzione o licenziamento, è un tempo assoluto e inderogabile pena la decadenza di qualsiasi pretesa.

Regione Friuli, ammortizzatori sociali in deroga per il 2011

Raggiunto un accordo sugli ammortizzatori sociali in deroga nella regione Friuli Venezia Giulia per l’anno 2011.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con una nota in data 3 dicembre 2010 ha precisato che la regione Friuli Venezia Giulia può stipulare l’accordo relativo alla concessione degli ammortizzatori in deroga per l’anno 2011, cosa avvenuta poi a fine dicembre 2010.

Grazie all’intesa raggiunta vengono estesi anche per l’anno 2011 i criteri e le modalità di utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga adottati nel 2010.

In particolare, per quanto riguarda la durata dei trattamenti si conferma la durata massima di sei mesi per i trattamenti di mobilità in deroga e di 1038 ore totali per ciascun lavoratore (669 ore in caso di lavoratori a tempo parziale fino a venti ore lavorative settimanali).

L’obbligo del preavviso

L’obbligo del preavviso si rivolge ai datori di lavoro privati e pubblici ed è disciplinato dall’articolo 2118 del codice civile.

Non solo, il preavviso deve anche essere concesso dal lavoratore dipendente quando decide di recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Al contrario, il datore di lavoro all’atto del licenziamento per giustificato motivo ha l’obbligo di dare un congruo periodo di preavviso.

In effetti, secondo le disposizioni ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità.

È possibile anche non concedere il preavviso e in questo caso il recedente è tenuto verso l’altra parte a un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.

Cassazione, le giustificazioni del licenziamento collettivo

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24343 del 1 dicembre 2010, ha ribadito che, in tema di verifica del rispetto delle regole procedurali per i licenziamenti collettivi per riduzione di personale, la sufficienza dei contenuti della comunicazione preventiva di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere valutata in relazione ai motivi della riduzione di personale che restano sottratti al controllo giurisdizionale.

In questo caso, se il progetto imprenditoriale sia diretto a ridimensionare l’organico dell’intero complesso aziendale al fine di diminuire il costo del lavoro, l’imprenditore può limitarsi all’indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti, suddiviso tra i diversi profili professionali previsti dalla classificazione del personale occupato nell’azienda, senza che occorra l’indicazione degli uffici o reparti con eccedenza, e ciò tanto più se si esclude qualsiasi limitazione del controllo sindacale e in presenza della conclusione di un accordo con i sindacati all’esito della procedura che, nell’ambito delle misure idonee a ridurre l’impatto sociale dei licenziamenti, adotti il criterio della scelta del possesso dei requisiti per l’accesso alla pensione.

È opportuno ricordare che la comunicazione prevista dall’articolo 4 della legge 23 luglio 1991 n. 223 deve contenere indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza, dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità.