Certificazione di malattia, piccolo prontuario di riferimento

La materia è abbastanza variegata ma, allo scopo di offrire un contributo chiarificatore, può essere utile racchiudere in questo articolo i diversi riferimenti di tipo legislativo e organizzativo applicabili, senza riferirsi però, al momento, alla contrattazione collettiva.

Per prima cosa le norme che fissano i controlli sulle assenze per malattia sono fissate nel decreto legislativo 165/2001, per la precisione all’articolo 55 septies.

La legge 311/2004, all’articolo 1 comma 149, definisce la trasmissione on-line del certificato di malattia dei lavoratori del settore privato, da parte del medico curante, all’istituto previdenziale del settore privato di competenza, quale l’Inps.

La trasmissione online del certificato di malattia dei lavoratori del settore privato è definito nella legge 296/2006, articolo 1 comma 810, e decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2008.

Certificazione online, chiarimenti Inps per zone non raggiunte da adsl

L’Inps ha precisato, attraverso il messaggio n. 6143 del 10 marzo 2011, che i medici, in zone non ancora raggiunte da adsl, potranno utilizzare un diverso sistema di trasmissione dei certificati di malattia in luogo della trasmissione telematica che utilizza una connessione ad internet a banda larga.

L’Istituto previdenziale precisa che l’applicazione, che si integra completamente nell’infrastruttura informatica esistente, è di tipo client-server, autoinstallante sul personal computer, e permette di acquisire i dati qualificanti il certificato e di inoltrarli, utilizzando una pendrive con modem GSM, mediante un flusso di messaggi sms verso gli archivi centrali dell’Istituto.

Il nuovo servizio è stato chiamato SendMedClient ed è disponibile sul sito internet Inps – nella sezione software area per i medici certificatori e medici di famiglia, nonché nell’area ftp della intranet, nella sezione Applicazioni INPS, cartella “CertificatoMalattia” con percorso esplicito -, insieme al manuale d’uso e su richiesta dei medici interessati verrà consegnata direttamente anche dalle Sedi territoriali.

La nuova certificazione di malattia, le sanzioni disciplinari

Dal 1° febbraio 2011 sono scattate le sanzioni disciplinari per i medici del Servizio Sanitario Nazionale o con questo convenzionati, che rilasciano ancora i certificati di malattia in forma cartacea. Nella circolare n.1 del 23 febbraio 2011 il Dipartimento della Funzione Pubblica intende fornire ulteriori indicazioni circa la trasmissione per via telematica dei certificati di malattia e degli attestati medici per la giustificazione delle assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

I sindacati, oltre a evidenziare che già dal primo giorno di applicazione della normativa notevoli problemi sono stati evidenziati dai medici di famiglia nel procedimento adottato dagli istituti previdenziali dovuti anche a carenze infrastrutturali che si sono direttamente ripercossi sull’utenza, nelle settimane scorse, hanno evidenziato tutte le anomalie del servizio tanto che hanno confermato il loro dissenso sulle sanzioni definite sproporzionate e offensive, arrivando a dare ai propri legali il mandato di valutare gli spazi per un ricorso ai giudici europei.

Pubblico e privato, il punto sulle certificazioni di malattia

 Negli ultimi tempi, con l’introduzione delle tecnologie telematiche, la certificazione di malattia è stata praticamente rivoluzionata; in effetti, a questo riguardo i vari enti previdenziali hanno emesso diverse circolari e messaggi che, ad oggi, risultano indispensabili per comprendere tutto il fenomeno.

A questo proposito non possiamo non ricordare il messaggio Inps n. 3161 dell’8 febbraio del 2011, modalità di funzionamento del flusso telematico, o la circolare n. 26 sempre dell’8 febbraio 2011 sulla gestione delle visite mediche di controllo mediante il cosiddetto data mining. Per ultimo, non in ordine di tempo, anche la circolare Inps n. 164 del 28 dicembre 2010 sull’invio degli attestati di malattia all’indirizzo PEC del cittadino.

Chiaramente non è possibile citare in modo asettico tutte le circolari applicabili senza riferirsi alla contrattazione collettiva di riferimento.

In arrivo le nuove rendite Inail

L’Inail ha deciso di aggiornare le rendite con decorrenza dal primo luglio 2010. In effetti, l’Istituto con delibera n. 69 del 16 aprile 2010, ha provveduto alla rivalutazione delle prestazioni economiche per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con decorrenza 1° luglio 2010 per i settori industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi.

L’Istituto pertanto provvederà alla rivalutazione nella percentuale dello 0,75% precisando che non si è verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10% di cui all’articolo 11, primo comma, del decreto legislativo 38/2000.

Sostituzione ammessa anche senza indicare il sostituto

Importante sentenza della Corte di giustizia europea che nega una riduzione delle tutele da parte del decreto n. 368 del 2001.

Le assunzioni a termine sono particolari contratti lavoro che un datore può instaurare per risolvere un problema contingente, ovvero l’assunzione di lavoratori dipendenti assenti per malattia.

La legge n. 230/1962 che obbligava al datore di lavoro di indicare il nome del lavoratore assente, oltre ai motivi, nella stipula del contratto è stato sostituito dal decreto n. 368/2001 che contiene norme più elastiche consentendo, a questo riguardo, la possibilità di non dover indicare in maniera diretta l’eventuale lavoratore sostituito.

Le assenze per malattia durante lo sciopero

 La Corte di Cassazione con sentenza del 31 maggio 2010 n. 13256 ha stabilito che quando non è possibile stabilire una relazione tra i lavoratori scioperanti e quelli assenti per malattia non è ammissibile privare per volontà del solo datore di lavoro la relativa retribuzione degli assenti per motivi di salute.

Secondo la Corte di Cassazione i lavoratori assenti per motivi di salute non avevano comunque manifestato l’intenzione di aderire allo sciopero e per questa ragione il datore di lavoro non poteva derogare dall’obbligo a conferire la relativa retribuzione.

Disoccupazione: senza lavoro anche la salute ne risente

 Quali effetti ha sulla salute l’essere disoccupato? Ebbene, all’inizio, dopo aver perso il posto di lavoro c’è di norma una grande motivazione, grinta e voglia di riscattarsi, ma dopo aver magari inviato centinaia di curriculum, e non aver ricevuto un’offerta di lavoro degna di questo nome, le cose possono cambiare drasticamente. Alla lunga, infatti, col trascorrere dei mesi lo “status” di disoccupato può iniziare a pesare come un macigno al punto da generare sensi di colpa, vergogna, depressione, ma anche angoscia, insonnia ed un senso di insicurezza permanente. Non a caso, secondo il professor Francesco Campione, fondatore a Bologna del centro «Primomaggio», nonché specialista nel campo della psicologia medica, sostiene che tra i senza lavoro il rischio di essere soggetti a forme di depressione è pari al 100%.

Lavoro in ufficio: il litigio allontana i problemi cardiaci

 Per chi la vita lavorativa la vive in ufficio, magari ogni giorno ben oltre le classiche otto ore più un’ora di pausa, tenersi la rabbia e lo stress dentro, senza sfogarsi, potrebbe essere fatale. A tale conclusione, in estrema sintesi, sono giunti in Svezia alcuni ricercatori che al riguardo hanno condotto uno studio le cui rilevazioni sono state effettuate nel triennio 2002-2005, e poi negli anni, al riguardo, sono scaturiti i risultati in base al profilo ricavato da un campione di 2.755 uomini aventi un’età media di poco superiore ai 40 anni. In pratica, dallo studio è emerso che chi si tiene la rabbia e lo stress dentro, evitando ogni litigio o polemica, ha più probabilità di essere vittima di un infarto.

Festività e trattamento economico

 Quando una giornata è considerata festiva? Sembra una domanda banale ma in realtà non è proprio così.

La legge 22 Febbraio 1934 n. 370 indica espressamente che sono da considerarsi giorni festivi le domeniche o i giorni di riposo settimanale compensativo, salvo le eccezioni stabilite dalla norma stessa.

Il codice civile all’art. 2109 richiama la tutela del giorno di riposo; infatti, il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana coincidente, di norma, con la domenica.

Successivamente alla legge del 1934 la materia è stata ulteriormente definita. Oggi sono considerate giornate festive le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali individuate dalla legge (legge n. 260/1949; legge n. 90/1954; legge n. 54/1977; D.P.R. n. 792/1985; legge n. 336/2000).

Postazione di lavoro: attenzione alla sedia ergonomica

 La postura sul luogo di lavoro è importantissima per evitare di avere poi disturbi articolari, dolori di ogni tipo ed un senso di stanchezza permanente; a tutto ciò si può ovviare lavorando seduti su una sedia ergonomica, ma non basta se questa non viene adattata alla postazione di lavoro. A metterlo in risalto è Roberta Villa sul Corriere.it, la quale ha sottolineato come in merito esistano delle figure professionali specializzate al riguardo, i cosiddetti ergonomi, che sono in grado di “settare” la sedia ergonomica con un’altezza ed un’inclinazione personalizzata sia in base a chi si siede, sia in base alle caratteristiche degli arredi ed in particolar modo della scrivania. In altre parole, una sedia qualsiasi ed una ergonomica pari sono se quest’ultima non viene poi adattata alle caratteristiche di chi la utilizza.

Dipendenti pubblici: assunzione con giuramento di fedeltà alla Repubblica

 Per poter essere assunti nella Pubblica Amministrazione, i lavoratori, nel momento in cui inizieranno a prestare servizio, dovranno contestualmente, pena il licenziamento, prestare in futuro giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana. Questo è, in particolare, quanto prevede il “Titolo II” del disegno di Legge Brunetta collegato alla Finanziaria, nel quale si legge altresì, tra l’altro, che il dipendente pubblico fresco di assunzione, oltre a prestare giuramento, deve allo stesso modo giurare di essere un leale osservante sia della Costituzione, sia delle Leggi dello Stato italiano. Questa norma è stata introdotta e voluta dal Ministro Brunetta sia per rafforzare la coscienza civile del nostro Paese, sia per valorizzare ulteriormente la figura del dipendente della Pubblica Amministrazione, il quale deve assolvere ai propri doveri per il pubblico bene e sempre nell’interesse dell’Amministrazione per cui presta servizio.