Inps, anche per il 2011 l’incentivo al reimpiego

Ottime notizie per chi ha la necessità di sfruttare gli incentivi messi a disposizione dell’Inps al fine di svolgere nuovi rapporti di lavoro in forma autonoma o cooperativa.

In effetti, il maggiore istituto previdenziale con il messaggio n. 13888 del 4 luglio 2011 ha deciso di comunicare che l’incentivo al reimpiego, stabilito negli anni scorsi, di nuovi rapporti di lavoro in forma autonoma o in cooperativa, per i lavoratori destinatari di trattamento di sostegno al reddito (cassa integrazione in deroga e similari), è prorogato per tutto il 2011.

Licenziamento, il requisito della tempestività

 La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione con sentenza n. 9767 del 4 maggio 2011 ha ribadito la clausola della tempestività per la risoluzione del rapporto di lavoro e, come qualsiasi altro provvedimento di natura disciplinare, è necessario individuare termini precisi e obiettivi al fine di attribuire puntuali responsabilità e sanzioni di natura disciplinare.

In effetti, non è possibile pensare di applicare sanzioni senza nessun vincolo temporale ma definite solo in modo arbitrario dal datore di lavoro. Il licenziamento è una facoltà interamente decisa dal responsabile dell’azienda che dal datore di lavoro è espressamente delegato. Il vincolo temporale richiesto dalla Corte di Cassazione deve essere intesa come una garanzia che il lavoratore dispone al fine di non essere visto come un soggetto passivo all’interno di un’azienda comunque complessa.

Permessi, congedi e aspettative: il congedo straordinario per motivi di studio

L’articolo 5 dello schema per il riordino dei permessi modifica l’articolo 2 della legge n. 476 del 13 agosto 1984 in materia di congedo straordinario per motivi di studio  del pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca.

Con il disposto nello schema messo a punto dal governo si intende estendere la nuova disciplina prevista dalla legge n. 240 del 30 dicembre 2010, la cosiddetta Riforma Gelmini, che attribuisce all’amministrazione la facoltà discrezionale di concedere il congedo per dottorato compatibilmente con le esigenze di servizio, anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni contrattualizzati.

Ministero del lavoro, chiarimento sui permessi per riduzione orario di lavoro

 Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha espresso alcune valutazioni in riferimento al mancato godimento o pagamento dei permessi per riduzione orario di lavoro e lo fa con una propria nota protocollata come 25/Segr/0009044 emessa in data 3 giugno 2011.

La nota è stata emessa dalla Direzione generale per l’attività ispettiva verso il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in risposta ad una serie di domande chiarificatrici scaturite da una precedente decisione della stessa Direzione all’interpello n. 16/2011.

Infatti, nel predente interpello n. 16/2011 si faceva riferimento alla locuzione termine ultimo di godimento dei permessi ma mancava, a detta dell’organismo dei Consulenti del Lavoro, un chiarimento a cui collegare l’insorgenza dell’obbligazione contributiva.

Il lavoro e la certificazione dei rapporti

Interessante sentenza di appello del tribunale di Bergamo contro la certificazione dei rapporti di lavoro che vede il rigetto dell’appello della Cooperativa Isonzo contro la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva riconosciuto la natura subordinata del rapporto intercorrente con la cooperativa di un cittadino ghanese difeso dalla locale Camera del Lavoro della CGIL di Bergamo, nonostante il suo contratto di collaborazione a progetto fosse stato certificato dall’apposita commissione istituita presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.

Cassazione, la discrezionalità del datore di lavoro per il part time

 La Corte di Cassazione, con sentenza del 4 maggio 2011 n. 9769, ha chiarito che spetta al datore di lavoro, in virtù della discrezionalità sugli aspetti organizzativi della sua azienda, stabilire se esiste l’eventuale esigenza di ricorrere al lavoro a tempo parziale.

È, in effetti, l’azienda, in presenza di proprie esigenze organizzative e produttive, può accogliere domande di prestazione a tempo parziale presentate dai dipendenti in servizio o, in alternativa, assumere lavoratori a tempo parziale. In sostanza è un potere decisionale che compete solo al datore di lavoro e, per questa ragione, non è possibile mettere in discussione le scelte di questo tipo.

Lavorare con gli enti locali nei lavori socialmente utili

I lavori socialmente utili possono essere utilizzati per offrire occasioni di reddito e opportunità ai percettori di ammortizzatori sociali –  ovvero coloro che riscuotono indennità legate all’istituto della cassa integrazione straordinaria, disoccupazione o mobilità – anche se, poi,  l’impiego non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro.

Questa particolarità pone in evidenza una mancanza di garanzie puntuali in fatto di diritto del lavoro; in effetti, l’assenza di un contratto di lavoro non permette di disporre di uno strumento che indichi in maniera precisa e chiara i diversi obblighi contrattuali delle parti stipulanti.

Flexsecurity, un contratto indeterminato con le garanzie da precario

Forse questa è l’unica soluzione per uscire da una situazione di costante precarietà, o almeno è questo il suggerimento di Pietro Ichino, parlamentare e giurista, che ha proposto la sua ricetta: un nuovo contratto che cerca di coniugare due aspetti che fino a ieri erano inconciliabili, ovvero flessibilità e sicurezza.

L’idea è semplice: sostituire i contratti precari con un unico contratto a tempo determinato ma con meno garanzie in termini occupazionali: le aziende disporrebbero di maggiore scelta in fatto di licenziamento contro maggiori tutele per il lavoratore in termini previdenziali.

Regione Emilia, il sistema SARE per lavoratori in mobilità

Dal 1° marzo cambia il meccanismo per l’iscrizione alle liste di mobilità nella regione Emilia Romagna con l’introduzione del sistema SARE.

Così come stabilisce la delibera regionale nel caso di licenziamento collettivo, a seguito di espletamento della procedura di mobilità da parte aziendale, l’invio della relativa documentazione e delle comunicazioni riguardanti i lavoratori licenziati aventi diritto all’inserimento in lista di mobilità (articolo 4, 6 e 24 della legge n. 223/91 e sue successive modifiche e integrazioni) deve essere inviata, in maniera obbligatoria ed esclusiva, per via telematica utilizzando il sistema SARE in sostituzione dell’attuale modalità di trasmissione per via postale.

Con il sistema telematico SARE sarà possibile comunicare una assunzione, prorogare, trasformare, variare o concludere un rapporto di lavoro.

L’Inail, per Sartori, deve diventare un punto di riferimento europeo in fatto di sicurezza sul lavoro

 Per il responsabile dell’Istituto, l’Inail deve diventare un modello di prevenzione internazionale non solo sul fronte degli infortuni sul lavoro, o sulla sicurezza, ma deve impegnarsi, insieme a sindacati e imprenditori, per operare un vero salto di qualità per offrire risposte precise in tutti gli aspetti di un rapporto di lavoro.

Il convegno Flessibilità&Produttività, promosso dalla fondazione I-Csr (Italian center for Social responsibility), è stato l’occasione per delineare un possibile prossimo scenario che vede coinvolto l’Inail in prima linea in attività mirate sul versante della conciliazione dei tempi di vita e professionali.

Come lo stesso presidente dell’Istituto ricorda

L’Inail è un istituto connotato al femminile: oltre il 58% del personale è donna. Le problematiche di conciliazione vita-lavoro ci sono ben presenti. Da oltre vent’anni è, infatti, attivo nell’Istituto il comitato Pari opportunità, particolarmente incisivo nelle sue attività e in cui crediamo molto

Inps, regolarizzazione previdenziale dei lavoratori emersi da lavoro non regolare

 L’Inps, con circolare n. 58 del 28 marzo 2011, in applicazione degli articoli 1 e 1-bis della legge 18 ottobre 2001 n. 383 (norme per incentivare l’emersione dei rapporti di lavoro intrattenuti con violazione delle disposizioni fiscali e previdenziali), illustra le modalità di regolarizzazione della posizioni previdenziali dei lavoratori che hanno aderito a programmi di emersione da lavoro non regolare. L’Istituto previdenziale, come ha precisato nella circolare n. 58, ricorda che la legge 18 ottobre 2001 n. 383, in vigore dal 25 ottobre 2001, agli articoli 1 e 1–bis, reca norme per incentivare l’emersione dei rapporti di lavoro intrattenuti con violazione delle disposizioni fiscali e previdenziali e il riferimento è stato illustrato dall’Inps attraverso la circolare n. 148 del 6 settembre 2002.

Accordo sulla detassazione sul salario di produttività

Le rappresentante sindacali – CGIL, CISL e UIL – hanno sottoscritto un testo base con Confindustria che mira a recepire la circolare n. 3 del del ministero del Lavoro e dell’agenzia delle Entrate che vincola la concessione dell’aliquota fiscale agevolata alle sole quote di reddito legate ad aumenti di produttività, a condizione che siano oggetto di un accordo sindacale di secondo livello in ambito di contratto aziendale o territoriale.

Grazie a questo accordo, ma in realtà è uno schema di accordo quadro, le aziende e le organizzazioni dei lavoratori potranno utilizzarlo come riferimento, come linea guida, per le singole intese sottoscritte a livello provinciale o territoriale.

Ricordiamo che le leggi di riferimento sono due, ovvero legge n.122/2010 (dl 78/10) art. 53 (proroga la detassazione al 2011, ma non definisce la misura) e la legge n.220/10 art.1 comma 47 (permette l’attuazione della legge 122/10) mentre l’ultima circolare dell’Agenzia delle Entrate, in ordine di tempo, è la circolare 3/E del 14 febbraio 2011 che interviene per chiarire applicabilita delle due norme e requisiti relativi all’anno 2011.

Collegato lavoro e le vertenze sui contratti a termine

 La Corte di Cassazione interviene in merito sull’indennità della norma dei contratti a termine e lo fa stabilendo che la norma contenuta nell’articolo 32 della legge n. 183/2010, Collegato lavoro, è da ritenersi aggiuntiva e non sostitutiva come voleva il Legislatore.

La Suprema corte nell’Ordinanza emessa lo scorso 28 gennaio 2011 ha anche ribadito che lo stesso articolo limita la tutela del lavoratore provocando una reale disparità tra indennità e danno effettivo subito dal lavoratore ponendo in risalto la violazione degli articoli 3, 4, 24, 111 e 117 della nostra costituzione portando il caso davanti alla corte costituzionale.

La Corte di Cassazione è intervenuta in argomento in seguito a due rilievi sollevati dal Tribunale di Busto Arsizio e di Trani.

Inps, il cumulo del lavoro prestato all’estero

Per gli effetti normativi derivanti dall’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, l’Inps, mediante la sua circolare n. 41 del 25 febbraio 2011, ha informato le proprie strutture e i lavoratori interessati che per l’accredito e il riscatto, rispettivamente, dei periodi corrispondenti al congedo di maternità ed al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, è superata la condizione dei cinque anni di contribuzione effettiva italiana richiesti all’atto della domanda.

L’inps, mediante la sua circolare, ricorda che dal 1° maggio del 2010 le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri dell’Unione europea, costituite dai regolamenti CEE nn. 1408 del 14 giugno 1971 e 574 del 21 marzo 1972, sono state sostituite dalle norme di coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e del regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009.