Cassa integrazione in deroga, accordo alla regione Marche

Emessa la nuova guida procedurale per l’applicazione per l’anno 2011 della cassa integrazione e la mobilità in deroga.

La nuova procedura, valevole dal mese di gennaio del 2011, prevede la possibilità per le aziende, di qualsiasi settore produttivo, di presentare istanza di cassa integrazione che risultano escluse dall’utilizzo degli strumenti ordinari di sostegno al reddito dei lavoratori.

In particolare, il documento prevede la copertura per le aziende artigiane, a prescindere dal numero dei dipendenti, ivi comprese quelle rientranti nella fattispecie prevista dall’articolo 12 della legge 223/91 nel caso in cui l’azienda committente non abbia fatto ricorso alla CIGS.

Inps, chiarimenti per lavoratrici assenti per maternità

L’Inps, con messaggio n. 1382 del 20 gennaio del 2011, ha voluto fornire diversi chiarimenti a proposito dello sgravio contributivo finalizzato alla sostituzione di lavoratrici assenti per maternità.

Ricordiamo che lo sgravio è concesso alle imprese che occupano fino a 19 unità nel caso in cui sostituiscano, con contratto a termine, la lavoratrice assente.

In effetti, la norma a cui ci si riferisce è contenuta nell’articolo 4, comma 3, del decreto 151/2001 dove, in particolare, si prevede che le assunzioni in sostituzione possono avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

Per i rapporti di lavoro instaurati in aziende con meno di venti dipendenti, il successivo comma 3 del medesimo articolo dispone uno sgravio contributivo nella misura del 50% della contribuzione dovuta per la persona assunta.

Collegato lavoro, in scadenza i ricorsi per i contratti a termine

Il Collegato lavoro pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2010 n. 262 ha definito una nuova procedura per gli eventuali ricorsi sulle interruzioni dei rapporti di lavoro entro i nuovi termini di legge, ovvero 60 giorni dal licenziamento per i contratti accesi, 23 gennaio 2011 per quelli già conclusi alla data del 24 novembre 2010: 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Collegato lavoro.

In effetti, quando è in scadenza un contratto di lavoro a tempo determinato e sussistono motivazioni per considerare lo stesso illegittimo è possibile ricorrere avverso l’interruzione, o licenziamento, nei limiti dei sessanta giorni previsti.

Il termine dei sessanta giorni, dalla comunicazione scritta dell’interruzione o licenziamento, è un tempo assoluto e inderogabile pena la decadenza di qualsiasi pretesa.

Indennità di fine lavoro a favore dei collaboratori coordinati e continuativi

L’attuale normativa, articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185 e convertito nella legge 28 gennaio 2009 n. 2, prevede, in via sperimentale, per gli anni 2009, 2010 e 2011 e nei soli casi di fine lavoro, l’erogazione di una somma in un’unica soluzione pari al 10 percento del reddito percepito l’anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modificazioni, iscritti invia esclusiva alla Gestione separata presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall’articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Questi collaborati per ottenere il beneficio devono essere in grado di soddisfare, in via congiunta, alcune determinate condizioni.

Regione Friuli, ammortizzatori sociali in deroga per il 2011

Raggiunto un accordo sugli ammortizzatori sociali in deroga nella regione Friuli Venezia Giulia per l’anno 2011.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con una nota in data 3 dicembre 2010 ha precisato che la regione Friuli Venezia Giulia può stipulare l’accordo relativo alla concessione degli ammortizzatori in deroga per l’anno 2011, cosa avvenuta poi a fine dicembre 2010.

Grazie all’intesa raggiunta vengono estesi anche per l’anno 2011 i criteri e le modalità di utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga adottati nel 2010.

In particolare, per quanto riguarda la durata dei trattamenti si conferma la durata massima di sei mesi per i trattamenti di mobilità in deroga e di 1038 ore totali per ciascun lavoratore (669 ore in caso di lavoratori a tempo parziale fino a venti ore lavorative settimanali).

Lavoro domestico e lavoratore straniero

La Corte di Cassazione è intervenuta definendo che lo scambio di prestazioni di lavoro domestico rese da una straniera estranea alla famiglia, contro vitto e alloggio e retribuzione pecuniaria sia pure modesta dà luogo a rapporto di lavoro subordinato, ove non risultino tutti gli elementi del rapporto cosiddetto alla pari, richiesti dalla legge 18 maggio 1973 n. 304.

La precedente sentenza – il Tribunale di Roma con sentenza del 25 gennaio 2002 rigettava le domande della lavoratrice straniera confermata anche dalla Corte di appello di Roma con sentenza n. 210 del 2006 – sulla base dei testi escussi e delle ammissioni contenute nella domanda di concessione del permesso di soggiorno, ha ribadito l’inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato, essendo emerso che tra le parti era sorto un rapporto esclusivamente in chiave umanitaria, per aver offerto gli anzidetti coniugi all’appellante vitto ed alloggio in cambio di un aiuto alla stregua degli altri componenti il nucleo familiare.

In scadenza il bonus contributivo

Si avvicina la scadenza, fissata al 31 dicembre 2010, per presentare la domanda per ottenere il bonus contributivo.

Come previsto, sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2010, è stato pubblicato il Decreto del 30 luglio 2010 che prevede l’accredito figurativo ai fini pensionistici, il cosiddetto bonus contributivo per i disoccupati.

Per l’anno 2010 è stato stanziato un fondo di 40 milioni di euro.

Per accedere al bonus contributivo occorre presentare la domanda entro il 31 dicembre del 2010 all’Inps, il maggiore istituto previdenziale italiano.

Alla domanda devono essere allegati i due contratti di lavoro: quello precedente alla fruizione del trattamento si sostegno al reddito e quello del nuovo rapporto di lavoro.

In arrivo la firma digitale

Dopo la posta elettronica certificata è pronto un nuovo servizio in grado di aggiungere flessibilità e certezza nei rapporti di lavoro gestiti in modo telematico.

In sostanza, la firma digitale è l’equivalente di una tradizionale firma autografa su carta e il documento in formato elettronico così sottoscritto assume piena efficacia probatoria.

La firma digitale consente di scambiare in rete documenti con piena validità legale. Possono dotarsi di firma digitale tutte le persone fisiche: cittadini, amministratori e dipendenti di società e pubbliche amministrazioni.

Per dotarsi di questo importante strumento è necessario rivolgersi ai certificatori accreditati autorizzati da DigitPA che garantiscono l’identità dei soggetti che utilizzano la firma digitale.

Inail, chiarimenti sui rapporti di lavoro nel settore edile

L’Inail ha voluto chiarire, mediante la circolare n. 51 del 15 dicembre 2010, alcune questioni sui rapporti di lavoro nel settore edile e contratti di lavoro part-time.

Infatti, l’istituto per la tutela degli infortuni sul lavoro ha stabilito che i datori di lavoro esercenti attività edile, , anche se  in economia sul territorio italiano, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione (la cosiddetta retribuzione virtuale).

Secondo le precisazioni dell’Inail l’obbligo del ragguaglio della retribuzione imponibile all’orario contrattuale dà luogo al versamento di una contribuzione virtuale ove non si verifichi l’impiego del lavoratore per tutto l’orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione lavorativa non sia dovuta ad eventi ben determinati.

Inps, chiarimenti su incentivi per l’assunzione

Il maggiore istituto previdenziale italiano, l’Inps, con messaggio n. 29897 del 26 novembre del 2010, fornisce alcune indicazioni ai datori di lavoro che intendono assumere lavoratori titolari dell’indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali o dell’indennità speciale di disoccupazione edile.

Ovvero, così come disciplinati dai decreti interministeriali n. 53343 e n. 53344 del 26 luglio 2010 concernenti i criteri e le modalità per la fruizione degli incentivi economici previsti dall’articolo 2 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, commi 134 e 151.

I decreti sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2010, a firma congiunta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Facebook e il datore di lavoro

Esprimere il proprio parere e critiche verso i propri superiori gerarchici attraverso un social network può costare caro; infatti, in Francia un giudice del lavoro ha espresso parere favorevole in merito al licenziamento, per giusta causa, di alcuni dipendenti che avevano utilizzato Facebook come cassa di risonanza alle proprie lamentele.

Il caso francese pone in primo piano un problema, ovvero è lecito per il datore di lavoro monitorare, in situazioni di extra lavoro, le attività dei propri dipendenti al fine di verificare se questi assumono o meno comportamenti confacenti con la direzione aziendale?

Non esiste una legislazione che disciplina il delicato tema anche se in altri paesi hanno messo a punto norme precise a riguardo.

Il licenziamento durante il periodo di prova

 La Corte di Cassazione è intervenuta chiarendo alcuni dubbi interpretativi in merito alla licenziabilità durante il periodo di prova.

Per la Corte, con sentenza n. 23227 del 17 novembre 2010, è possibile licenziare un lavoratore in prova senza l’obbligo di motivazione.

In effetti, ai sensi dell’articolo 2096 del codice civile, l’assunzione in prova del prestatore di lavoro per periodo di prova deve risultare da un atto scritto e durante questo periodo ciascuna delle parti può recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o d’indennità.

Il codice civile ribadisce, però, che se la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine.

Collegato lavoro, l’arbitrato

L’articolo 31 della legge 183/2010, meglio conosciuta come Collegato Lavoro, detta disposizioni inerenti la nuova procedura di conciliazione e arbitrato.

La norma fissa, con riferimento all’attività delle commissioni di certificazione, l’accertamento dell’effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie di lavoro deve essere verificata all’atto della sottoscrizione della clausola compromissoria ed ha ad oggetto le controversie che dovessero successivamente insorgere dal rapporto di lavoro.

Non solo, a questo fine il legislatore ha modificato alcune disposizioni contenute nell’articolo 411 del codice di procedura civile relativo al processo verbale di conciliazione, tra le disposizioni applicabili alle controversie individuali di lavoro nella pubblica amministrazione.