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In vigore la legge di Stabilità 2013

 In materia di lavoro la Legge di Stabilità 2013, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 212 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012 è entrata in vigore dal 1° gennaio 2013 e si articola da un solo articolo con 560 commi, prevede nuove forme d’intervento nel mercato del lavoro.

Ad esempio, il comma 9 prevede una riduzione dello stanziamento a favore del Ministero del Lavoro e riforma dei patronati; infatti, a partire dal 2014, i fondi per il funzionamento del Ministero del Lavoro, sono ridotti di 30 milioni di euro annui al fine di contenere la spesa pubblica postulato dall’art. 7 della legge n. 135/2012.

Questi risparmi potranno essere recuperati con la riforma dei patronati, la quale dovrebbe andare a regime a partire dal 2015, secondo alcuni principi riformatori della legge n. 152/2001, individuati dai commi compresi tra il 10 ed il 15. Infatti, si prevede che i patronati potranno essere emanazione di confederazioni ed associazioni sindacali che siano costituite ed operative da almeno otto anni (ora sono tre) e abbiano sedi in almeno 2/3 delle regioni e delle provincie. Per l’anno 2014 i requisiti si riferiscono alla metà dei territori regionali e nazionali.

In materia di patronato dovrà essere poi predisposto un regolamento ministeriale al fine di regolare la loro funzionare, mentre i patronati già esistenti debbono adeguare le loro strutture entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della norma (ossia, dal 1° gennaio 2013).

al contrario, in materia di rivalutazione delle pensioni, la Legge di Stabilità, comma 236, stabilisce per l’anno 2014 la rivalutazione non sarà in vigore per le pensioni che risultano essere sei volte superiori al trattamento minimo INPS, insieme ai “vitalizi” percepiti da coloro che sono stati parlamentari nazionali o regionali.

Non solo, la Legge di Stabilità incide anche sull’articolo 4 della legge n. 92/2012, incentivi all’occupazione, dove si inserisce il comma 12bis. Grazie a questa muova possibilità si conferma il precedente disposto in termini quantitativi dell’occupazione giovanile e femminile, ovvero resta valido il DM “concertato” Lavoro – Economia del 5 ottobre 2012 che prevede incentivi “graduali” in caso di trasformazione di collaborazioni coordinate e continuative o di associazioni in partecipazione, in rapporti a tempo indeterminato o di nuove assunzioni a termine di durata di almeno dodici mesi.

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