
Il lavoratore libero professionista deve essere iscritto in un apposito albo per poter esercitare la propria professione. Questa è una considerazione inderogabile tanto che la giurisprudenza considera l’esecuzione di una prestazione d’opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge assolutamente priva di ogni effetto: chi svolge un attività di questo tipo senza essere iscritto all’albo di riferimento non ha diritto a nessun compenso.
In effetti, secondo quanto stabilisce il nostro codice civile una prestazione di questo tipo è assolutamente nullo privando il contratto di qualsiasi effetto e che la richiesta di un compenso rientrerebbe tra la fattispecie di arricchimento senza causa.