Home » Inps, la banca dati dei giovani genitori

Inps, la banca dati dei giovani genitori

 In arrivo dall’Inps alcune novità a favore dei giovani genitori istituendo una specifica Banca dati allo scopo di favorire la loro occupazione. In effetti, il primario istituto previdenziale del settore privato attraverso la circolare n. 115 del 5 settembre 2011, comunica che è stata istituita, presso il maggiore istituto previdenziale del settore privato la “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori” così come prevista dal Decreto del Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010.

La banca concede agli aventi diritto l’erogazione di un incentivo di € 5.000 in favore delle imprese  private e delle società cooperative che si impegnano ad assumere a tempo indeterminato le persone iscritte.

Alla “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori” possono iscriversi i giovani genitori di figli minori, in cerca di un occupazione stabile, che possiedano, alla data di presentazione della domanda, congiuntamente i seguenti requisiti un’età non superiore a 35 anni (da intendersi fino al giorno precedente il compimento del trentaseiesimo anno di età), essere genitori di figli minori – legittimi, naturali o adottivi, affidatari di minori – ed essere titolari di un rapporto di lavoro.

Un rapporto di lavoro può essere di tipo subordinato a tempo determinato, un lavoro in somministrazione, un lavoro intermittente, un lavoro ripartito, contratto di inserimento, una collaborazione a progetto o occasionale, un lavoro accessorio o una collaborazione coordinata e continuativa.

In alternativa è anche possibile presentare la domanda d’iscrizione anche da  una persona cessata da uno dei rapporti indicati; in questo caso è richiesto l’ulteriore requisito della registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro per l’Impiego.

Il contributo è concesso dall’Inps al datore di lavoro se assume un giovane genitore con un contratto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato, anche parziale.

L’Inps ricorda che si determina d’ufficio la cancellazione del soggetto iscritto quando compie 36 anni, quanto ogni minore raggiunga la maggiore età, quando termina l’eventuale affidamento del minore o quando si determina l’assunzione a tempo indeterminato del soggetto.

Lascia un commento