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Il lavoratore e l’attività di volantinaggio

L’articolo 1 dello Statuto dei lavoratori, legge 300/1970, garantisce a tutti i lavoratori il diritto di manifestare liberamente, anche nei luoghi di lavoro, il proprio pensiero senza distinzioni di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa.

L’attività di volantinaggio organizzata e realizzata anche da un singolo lavoratore all’interno dell’azienda e fuori dal normale orario di lavoro è perfettamente legittima perché rientra tra le tutele introdotte dall’articolo 1 della legge 300/1970.

Infatti, l’articolo 1 vuole ribadire il diritto fondamentale che la Costituzione garantisce ad ogni persona perché sia concretamente rispettata nei luoghi di lavoro e, trattandosi della riaffermazione di un principio fondamentale, si è ritenuto di non accompagnare alla norma il richiamo del rispetto della libertà altrui.

Il richiamo ai principi costituzionali da una parte non altera né modifica la sostanza dell’articolo 1 e dall’altra soddisfa l’esigenza del rispetto di ogni libertà.

Ad una prima lettura il dettato dell’articolo 1 può sembrare superfluo visto che i principi sono già affermati dagli articoli 2, 3, 21 e 41 della Costituzione e ribaditi successivamente dalla legge del 15 luglio 1966 n. 604.

La relazione ministeriale che accompagnò il disegno di legge pose in evidenza che il fine dell’articolo 1 era quello di contribuire a creare un clima di rispetto della dignità e della libertà umana nei luoghi di lavoro, riconducendo l’esercizio dei poteri direttivi e disciplinari nel loro giusto alveo, e cioè in una stretta finalizzazione allo svolgimento delle attività produttive.

A questo proposito è da considerasi legittima la diffusione tra i colleghi di lavoro, in ore non destinate alle normali attività lavorative, di un notiziario aziendale indipendente utilizzato come strumento di diffusione del proprio pensiero su problemi comuni, quali la mensa aziendale o materie economiche e organizzative.

In sostanza, ogni attività di espressione del proprio pensiero, quali il volantinaggio o la diffusione di un notiziario ad uso interno, per essere considerata pienamente lecita non deve turbare il normale andamento dell’attività produttiva e non deve ostacolare l’andamento dei doveri derivanti dal rapporto di lavoro.

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