
L’Inps, con la circolare n. 139 dello scorso 27 ottobre 2011, ha reso noto le modifiche introdotte al Testo unico maternità e paternità secondo le indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011. In effetti, il citato decreto stabilisce modifiche agli articoli 16 e 45 del Testo Unico per la tutela e sostegno della maternità e della paternità, ossia il decreto legislativo 151/2011.
In particolare, le modifiche introdotte si riferiscono alla disciplina del congedo di maternità in caso di interruzione di gravidanza successiva al 180° giorno nonché in caso di decesso del nato al momento della nascita o nei periodi di congedo post partum (art. 16 Testo unico) in riferimento all’articolo 2 del decreto legislativo n. 119/2011 e dei riposi giornalieri “per allattamento” in caso di adozione e affidamento (art. 45 Testo unico), articolo 8 del decreto legislativo n. 119/2011.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la nota prot. 15/V/0006165/14.01.05.01 del 16 marzo 2011, ha fornito alcuni chiarimento in merito ad un quesito proposto dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Perugia a proposito della proroga del congedo per maternità e del parere medico della ASL con il conseguente provvedimento di interdizione emanato dalle Direzioni provinciali del lavoro.
Il Ministero del Lavoro vuole “riformare” nel nostro Paese sia le condizioni di flessibilità a livello occupazionale, sia gli orari di lavoro in modo tale da agevolare i tempi di lavoro con quelli da dedicare alla famiglia. Insomma, in accordo con quanto dichiarato in questi ultimi giorni dal Ministro Sacconi, la proposta è quella di andare a definire un nuovo welfare sia attraverso la definizione di nuovi regimi contrattuali, sia andando in particolare ad agevolare le mamme ed i papà che lavorano e che magari da poco hanno avuto un bambino. Tra le proposte sul tavolo, in particolare, c’è quella per cui, al posto del congedo parentale, la neo mamma o il neo papà possa continuare a lavorare fruendo del telelavoro.