In arrivo l’Accordo Interconfederale sull’Apprendistato nel settore industria

 La Confindustria ed i sindacati CGIL, CISL e UIL, hanno sottoscritto, in data 18 aprile 2012, l’Accordo Interconfederale sull’Apprendistato nel settore industria.

Il testo dell’Accordo prevede che, in via sussidiaria rispetto a quanto dovrà essere disciplinato dalla contrattazione collettiva dal decreto legislativo n. 167/2011, per il contratto di apprendistato, relativamente alle assunzioni decorrenti dal prossimo 26 april2 2012, trova applicazione la nuova disciplina.

Novità dal riordino complessivo della disciplina dell’apprendistato

 L’accordo è stato siglato lo scorso 28 marzo 2012 e prevede il riordino l’accordo di riordino complessivo sulla disciplina dell’apprendistato tra Confesercenti e le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Infatti, l’accordo, in coerenza con le linee del nuovo Testo unico sull’apprendistato (D. L.vo n. 167/2011), prevede, per specifiche figure professionali analoghe a quelle artigiane, durate diversificate e percorsi formativi ad hoc in grado di rispondere alle esigenze delle imprese e dei lavoratori.

In base all’articolo 1 le parti convengono che il numero di apprendisti che il datore di lavoro ha facoltà di occupare alle proprie dipendenze non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio. Non solo, il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.

Sul contratto di apprendistato il parere della Fondazione studi della CDL

 Con la circolare n. 7 dello scorso 11 aprile 2012, la Fondazione Studi della CDL ha espresso i suoi dubbio sul contenuto dell’articolo 5, lettera a), del disegno di legge del Governo Monti dove si introduce la durata minima di sei mesi per l’avvio di un contratto di apprendistato, fatta salva la previsione dei cicli stagionali di cui all’art. 4, comma 5 del D.Lgs. 167/2011.

Infatti, per gli effetti della lettera b) si dispone che nella ipotesi di recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione obbligatoria ai sensi dell’art. 2118 del codice civile, nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.

Le ultime novità sulla riforma del lavoro

 Maggiori tutele al lavoratore a tempo indeterminato con la conferma del reintegro qualora il giudice accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustifico motivo oggettivo: questa nuova versione della riforma del lavoro incontra il parere favorevole delle organizzazioni sindacali, compresa la CGIL.

Non solo, oltre a confermare il valore formativo del contratto di apprendistato, il governo Monti ha deciso anche di penalizzare i contratti a tempo determinato compreso i diversi contratti precari anche, se poi sceglie di intervenire sulle partite IVA in un secondo tempo.

Il riordino complessivo della disciplina dell’apprendistato in Confcommercio

 Lo scorso 24 marzo 2012 è stato siglato l’accordo di riordino complessivo sulla disciplina dell’apprendistato tra Confcommercio-Imprese per l’Italia e le organizzazioni sindacali rappresentate da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.

Così come prevede il nuovo Testo unico sull’apprendistato (così come riportato dal D. L.vo n. 167/2011), l’accordo  prevede, per specifiche figure professionali analoghe a quelle artigiane, durate diversificate e percorsi formativi ad hoc in grado di rispondere alle esigenze delle imprese e dei lavoratori: l’intesa non è derogabile dalla contrattazione integrativa di secondo livello.

Presentata la seconda graduatoria del programma AMVA

 Il programma AMVA, lo ricordiamo, riguarda l’apprendistato e mestieri a vocazione artigianale. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che è stata pubblicata la seconda graduatoria di aziende ammesse al contributo.

Infatti, il secondo elenco è relativo alla formalizzazione di contratti di apprendistato professionalizzante o contratti di mestiere. Tra le domande presentate dalle aziende dal 19 al 30 dicembre 2011, sono 63 quelle ammesse a contributo, per un ammontare di circa 300 mila euro. Le 57 aziende selezionate sono risultate in regola con i requisiti richiesti dall’avviso di bando e quindi con diritto ad ottenere l’incentivo in quanto nel periodo indicato dall’avviso di bando hanno assunto lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere a tempo pieno.

Riforma del lavoro, nuove indicazioni sull’Assicurazione sociale per l’Impiego

 Avevamo già dato indicazioni sulla nuova assicurazione sociale, l’AspI, anche se, per dovere di completezza dell’informazione è necessario chiarire che esiste un’altra forma di ASpI riservata ai trattamenti brevi, o MiniASpI.

In effetti, oltre a modificare tutto l’impianto attuale dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, condizionandola alla presenza e permanenza dello stato di disoccupazione. Questa particolare indennità viene pagata nel momento dell’occorrenza del periodo di disoccupazione e non l’anno successivo.  In questo caso, il requisito di accesso è la presenza di almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 12 mesi (mobili) applicando un criterio di calcolo del tutto simile a quella già prevista per l’ASpI.

I punti principali della riforma sul lavoro

 Il governo Monti, anche per via delle sollecitazioni del Presidente della Repubblica, ha deciso di presentare un disegno di legge al posto del solito decreto legge allo scopo di favorire una sana discussione parlamentare per l’importanza delle implicazioni sociali derivate dalla riforma.

Il punto più dolente è sicuramente una rivisitazione della norma sui licenziamenti; in effetti, con il provvedimento del governo si estende la possibilità anche per ragioni economiche a fronte di un indennizzo pari, al massimo, a 27 mensilità senza la possibilità di reintegro. Al contrario, per quelli disciplinari o discriminatori rimane la facoltà del reintegro o, in alternativa, l’indennizzo.

L’apprendistato in Campania, nuove proposte per la realtà locale

 La Regione Campania cerca di trovare un accordo sul nuovo contratto di apprendistato allo scopo di dare un serio impulso all’occupazione, in modo speciale in una regione dove la disoccupazione può vantare un triste primato.

In effetti, la Regione con la partecipazione di associazioni sindacali e datoriali ha approntato un Testo Unico sull’importante materia. La proposta sarà presentata in Giunta regionale per opera dell’assessore al Lavoro Severino Nappi per la sua necessaria approvazione per ottenere, in seguito, anche il parere favorevole dell’Assise regionale.

Accordo Stato-Regione sull’apprendistato

 È stato sottoscritto lo scorso 15 marzo 2012 l’accordo sull’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale così come disciplinato dall’articolo 3 del decreto n. 167/2011.

L’accordo tra Stato e Regioni disciplina la regolamentazione dei profili formativi ribadendo che il contratto di apprendistato riguarda i giovani tra i 15 e i 25 anni con una durata stabilita in base alla qualifica o al diploma da conseguire, ma non può comunque essere superiore, per la parte formativa, a tre anni o quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.

Si ricorda, sempre in base all’accordo, che per le ore di formazione, esterna o interna all’azienda, utile per il conseguimento della qualifica o del diploma professionale, è stata prevista una durata non inferiore alle 400 ore annue. È data la possibilità, ad ogni modo, per gli apprendisti over 18 (che dunque non sono più in diritto-dovere) di uno “sconto” per il riconoscimento di crediti formativi collegati alle competenze di cui già sono in possesso.

Riforma del lavoro, le proposte del Governo non convincono la CGIL

 La maggiore centrale sindacale italiana proprio non ci sta alla riforma Monti-Fornero sul mercato del lavoro perché le visioni sono troppo differenti. In effetti, se da una parte la CISL e la UIL rimangono possibilisti, dall’altra la CGIL, così come le medie e le piccole imprese ma con ragioni diverse, non vuole sottoscrivere questo patto scellerato che tenta di minare i pilasti del diritto nel mondo del lavoro.

Secondo le proposte sul tavolo il governo Monti intende riordinare le tipologie contrattuali esistenti: da una giungla a una visione più mirata risistemando l’accesso al mercato del lavoro e fissando dei paletti sulle diverse forme di precarietà. Non solo, le proposte del Ministro Fornero coinvolgono anche gli ammortizzatori sociali introducendo delle modifiche all’articolo 18 aprendo sulla flessibilità in uscita.

In arrivo le prime graduatorie del programma AMVA

 Il Ministero del Lavoro ha presentato le prime graduatorie delle aziende ammesse a contributo a seguito dell’inserimento occupazionale con contratto di apprendistato, programma AMVA.

Si apprende che per ora sono 68 le aziende ammesse a contributo che hanno assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere a tempo pieno e 13 le aziende ammesse a contributo che hanno assunto con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.  Ad ogni modo, il Ministero del Lavoro presume che questi numeri sono destinati ad aumentare nel tempo poiché il termine di scadenza del bando è fissato al 31 dicembre 2012 e le risorse messe a disposizione dal programma sono pari a 78milioni di euro.

I premi Inail non rientrano nelle agevolazioni in materia di assunzioni

 L’Inail, l’ente preposto alla sicurezza e la tutela del lavoratore negli ambienti di lavoro, ha chiarito, attraverso la nota n. 1100 dello scorso 15 febbraio 2012, la non applicabilità del regime contributivo agevolato sui premi di assicurazione qualora un datore di lavoro assuma con contratto di apprendistato un lavoratore in mobilità; in effetti, per l’Inail non è possibile applicare anche ai premi assicurativi il regime agevolato.

Infatti, sempre secondo l’Inail, l’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 167/2011 prevede, tra l’altro, la possibilità di assumere con contratto di apprendistato i lavoratori in mobilità, riconosce sì l’applicazione del regime contributivo agevolato di cui all’art. 25 della legge 23/7/1991 n. 223.

La posizione dell’Inail è già nota perché già in passato ha fatto conoscere l’interpretazione della norma.

A questo proposito possiamo ricordare la circolare n. 24 del 1992 dove ha ribadito l’inapplicabilità del regime contributivo anche sui premi assicurativi. La posizione dell’Inail è stata anche ribadita con la legge n, 388 del 23 dicembre 2000, articolo 68, con una norma di interpretazione autentica, oltre alla sentenza della Corte Costitizionale n. 291 del 10 luglio 2003 che ha, poi, esteso la sua inapplicabilità a tutte le aziende che assumono lavoratori in mobilità, disoccupati o in cassa integrazione.

L’importanza della formazione nell’apprendistato

 Un’importante sentenza della Corte di Cassazione in materia di formazione nel nuovo contratto di apprendistato; infatti, la Suprema corte, attraverso la sentenza del 13 febbraio 2012 n. 2015, ha precisato che nel contratto di formazione e lavoro l’attività formativa, compresa nella causa negoziale, può essere somministrata al lavoratore anche nel corso dell’effettivo svolgimento delle mansioni, e non necessariamente precederlo.

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha voluto precisare la sua posizione in merito al nuovo contratto di lavoro tanto da voler intervenire sulla licenziabilità “ad nutum” in caso di apprendistato “non genuino” che nasconde un rapporto a tempo indeterminato. Nella fattispecie la Corte è intervenuta per dirimere il caso di una lavoratrice che aveva sostenuto di essere stata inquadrata dal 19 novembre 1999 con contratto di apprendista e di essere stata poi licenziata il 31 ottobre 2002 per il termine del contratto. Secondo la lavoratrice l’impresa aveva dissimulato un  rapporto di lavoro a tempo indeterminato e il recesso doveva essere ritenuto ingiustificato.