Contratto di apprendistato anche in assenza della forma scritta

 Le recenti novità introdotte dal nuovo apprendistato ha posto in evidenza che un contratto di questo tipo è legittimo anche se non esiste la forma scritta ma solo una comunicazione al centro per l’impiego territoriale. In assenza di questa particolarità, così come precisa la nota Inail 434/2012, ci troviamo nella casistica di lavoro nero e non è più possibile regolarizzare questa incongruenza con l’instaurazione di un contratto di apprendistato.

Per gli effetti delle novità introdotte si precisa che il nuovo regime sanzionatorio contempla due differenti ipotesi: inadempimento formativo, ossia la formazione che deve garantire il datore di lavoro al proprio apprendista, e l’inosservanza dei principi (per l’attivazione e lo svolgimento dei rapporti di apprendistato).

Nel primo caso, gli ispettori del Ministero del Lavoro, solo in presenza di una formazione recuperabile, possono adottare il provvedimento di disposizione dando al datore un giusto tempo per rimediare e adempire alla legge. In tal caso gli ispettori dell’Inail dovranno fare segnalazione alla direzione provinciale del lavoro competente.

Chiarimenti sulla durata massima dell’apprendistato

Il Testo Unico e gli accordi interconfederali, insieme ai contratti collettivi, stabiliscono la durata massima dell’apprendistato che, tra l’altro, sono messi in relazione con l’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione che si intenda raggiungere visto che è fortemente messa in relazione con il percorso formativo che il datore di lavoro deve mettere a punto.

Secondo alcune indicazioni la durata massima non può essere superiore a tre anni, o cinque per quelle figure professionali specificatamente individuate dalla contrattazione di riferimento. In realtà, occorre riferirsi ai singoli settori di riferimento perché per il segmento degli studi professionali l’apprendistato, di mestiere o professionalizzante, non può essere inferiore a 30 mesi con una durata massima di tre anni.

Interrogazioni parlamentari al Ministro Fornero sull’apprendistato

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Elsa Fornero ha risposto, nel corso del question time del 1 febbraio 2012, alle interrogazioni poste in merito all’emanazione, da parte delle Regioni, della regolamentazione del nuovo contratto di apprendistato, alle richieste di ripetizione di indebito per somme erroneamente corrisposte dall’INPS, alla richiesta di attivazione di  un coordinamento presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al fine di realizzare un piano straordinario per l’occupazione nel Mezzogiorno e all’azione di mediazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nelle controversie di lavoro.

Il sistema sanzionatorio del nuovo apprendistato

L’Inail intende fare chiarezza dell’impianto sanzionatorio del nuovo Testo Unico sull’apprendistato. Infatti, con la nota prot. n. 434 del 23 gennaio 2012, l’Ente di prevenzione infortuni intende fare chiarezza in materia di sanzioni amministrative collegate al Testo Unico dell’apprendistato, distinguendo tra gli inadempimenti formativi e l’inosservanza dei principi previsti dal decreto legislativo n. 167/2011.

Nel primo caso,che tra l’altro rientrerebbe tra le mansioni attribuite in via esclusiva al personale ispettivo delle struttture territoriali del  ministero del lavoro, l’ente precisa che in caso di avvenuto accertamento da parte degli ispettori dell’Istituto occorre segnalarlo nei modi consueti con la possibilità di  recuperare la realizzazione della formazione.

Il Ministero del lavoro e le iniziative sull’apprendistato

L’Apprendistato e mestieri a vocazione artigianale è un Programma promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attuato da Italia Lavoro, con il contributo dei PON del Fondo Sociale europeo 2007-2013 “Azioni di sistema” e “Governance e azioni di sistema”.

L’obiettivo del programma è di promuovere l’applicazione del contratto di apprendistato, per incrementare i livelli occupazionali dei giovani nel mercato del lavoro italiano. In modo particolare si intende sostenere e diffondere gli strumenti volti a favorire la formazione on the job e l’inserimento occupazionale di giovani che si trovano nello stato di svantaggio: verranno promossi dispositivi per incentivare il contratto di apprendistato, la creazione delle “botteghe dei mestieri” e contributi per la creazione di nuova impresa.

Assumere con l’apprendistato

Di certo, l’attuale situazione economica spinge continuamente le imprese a ricercare incentivi e sgravi contributi per tentare di ridurre le proprie spese a vantaggio di uno sviluppo economico e di questi le forme come l’apprendistato, il tirocinio, o stage sono contratti fondamentali per il mercato del lavoro e la loro importanza sta nel fatto che nascono per favorire l’inserimento di giovani nel mondo del lavoro.

In particolare, il contratto di apprendistato ha recentemente apportato significative modifiche riformando il Testo Unico inserendo nuovi criteri contributivi: l’imprenditore che assume apprendisti ha una contribuzione molto minore rispetto all’ordinaria.

Un contributo per il contratto di apprendistato

Nell’ambito del Programma AMVA Italia Lavoro, in qualità di soggetto attuatore, ha pubblicato l’11 novembre 2011 un bando denominato Avviso pubblico a sportello rivolto ad imprese per la richiesta di contributi finalizzati all’inserimento occupazionale con contratto di apprendistato che prevede la concessione di contributi per chi stipula differenti contratti.

Per i contratti di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale di giovani fino al venticinquesimo anno di età è previsto un fondo di 27.104.000 euro. Possono essere assunti con questo particolare contratto, in tutti i settori di attività, anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto 15 anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire. La componente formativa può estendersi al massimo per tre anni, che possono diventare quattro in caso di diploma quadriennale regionale.

Nuove istruzioni sul nuovo contratto di apprendistato

Attraverso la sua nuova nota del 5 dicembre 2011 n. 8081, l’Inail fornisce alcune nuove istruzioni sul testo unico dell’apprendistato entrato in vigore lo scorso  25 ottobre 2011 e che tocca diversi argomenti incluso l’obbligo assicurativo degli apprendisti e il regime assicurativo e sanzionatorio applicabile.

Ricordiamo che il Testo Unico, approvato con decreto legge n. 138/11 e convertito in legge n. 148/11, riforma l’apprendistato quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato a favorire occupazione e formazione dei giovani.

Contratto dei metalmeccanici in Germania: firmato l’accordo

La notizia è sicuramente interessante: malgrado la grossa incertezza e la crisi in atto, l’Ig Metall è riuscita a rinnovare il contratto dei metalmeccanici ottenendo un aumento per nulla trascurabile, ovvero pari al 3.8% per i 75mila lavoratori del settore nei laender Renania Settentrionale-Westfalia, Bassa Sassonia e Brema: l’accordo avrà tuttavia importanti ripercussioni nelle prossime trattative tra le parti sociali anche in altre categorie previsti per i primi mesi del 2012.

Il nuovo contratto firmato dall’associazione dei datori di lavoro e l’Ig Metall fa buon sperare per il rinnovo del contratto di oltre 3 milioni di lavoratori nel paese.

Legge di Stabilità 2012, diverse novità in arrivo

 La legge di Stabilità 2012, legge n. 183 del 12 novembre 2011, introduce alcune novità sul lavoro femminile e sull’apprendistato. In particolare, il nuovo contratto di apprendistato, il contratto di inserimento (con particolare riferimento all’inserimento delle donne), il contratto part-time ed il telelavoro.

In materia di apprendistato, e allo scopo di promuovere l’occupazione giovanile, le imprese che hanno alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove una decontribuzione totale (contributi previdenziali ed assistenziali Inps ed Inail) per tre anni per tutti i contratti di apprendistato stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2013.

Apprendistato, in arrivo alcune delucidazioni

La circolare n. 29 dell’11 novembre 2011 diffusa dal Ministero del lavoro contiene alcuni chiarimenti sul nuovo apprendistato e sul suo regime sanzionatorio.

Infatti, con la circolare il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce le prime indicazioni operative sulla disciplina del contratto di apprendistato, recentemente riformata dal Decreto Legislativo n. 167 del 14 settembre 2011 (Testo Unico dell’apprendistato).

La Circolare si sofferma ad analizzare due dei profili di maggiore rilievo previsti dal recente decreto legislativo: il regime transitorio e quello sanzionatorio, fornendo le necessarie indicazioni al personale ispettivo ai fini di una corretta applicazione delle disposizioni in questione.

Apprendistato, limiti alla retribuzione

 Il nuovo contratto di apprendistato, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2011 e identificato con il Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167, pone fine ad un percorso normativo che vede nascere una nuova forma di contratto differente rispetto a quello precedente e che ha visto la partecipazione di diversi attori sociali: dalle Regioni alle Commissioni parlamentari fino alle rappresentanze sindacali.

Non solo, anche la Corte Costituzionale ha partecipato, seppur in forma indiretta attraverso due sentenze – la n. 50/2005 e la n. 176/2010 – alla definizione di una nuova forma contrattuale formativa.

Ministero del lavoro, la durata massima dell’apprendistato

Il Ministero del lavoro ha deciso di rispondere ad un quesito di ordine generale sollevato da diversi soggetti teso a capire la durata massima dell’apprendistato nei settori equipollenti l’artigianato.

Nello specifico, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso l’interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, ha risposto ad un quesito della Confcommercio e della Confesercenti, in merito alla durata massima del nuovo apprendistato professionalizzante o di mestiere disciplinato dall’art. 4 del D.L.vo n. 167/2011.

La nuova legislazione sul contratto di apprendistato

Il nuovo contratto di apprendistato vuole essere uno dei punti di forza del governo per rilanciare il Paese. Ricordiamo che il nuovo Testo Unico ha abrogato espressamente la normativa previdente, in particolare le normative dettate dalla legge n. 25/55, dalla legge n. 56/87, in modo particolare gli articoli 21 e 22, dalla legge n. 196/97, articolo 16, e dal decreto n. 276/03, ossia gli articoli 47-53. Non solo, il nuovo quadro fissato dal governo che regola il nuovo apprendistato abroga anche, in modo implicito, i relativi decreti attuativi, il DPR n. 1668/56 e il decreto ministeriale del 28 febbraio 2000.