La malattia e l’occupazione presso altro datore di lavoro

 La Corte di Cassazione è intervenuta per chiarire, qualora ce ne fosse ancora la necessità, l’incompatibilità tra lo stato di malattia ed l’occupazione presso altro datore di lavoro.

Infatti, la Cassazione, attraverso la sentenza n. 16375 dello scorso 26 settembre 2012, ha ribadito il principio, ossia è pienamente legittimo il licenziamento di un lavoratore che, durante lo stato di malattia, presti la sua opera presso un altro datore di lavoro anche se per un solo giorno.

Cassazione, il bullismo non si combatte con la coercizione

 Il tenore della sentenza n. 34492 della Corte di Cassazione non lascia dubbi: il bullismo non si combatte alzando un muro tra il docente e l’alunno, o meglio non è pensabile obbligare a scrivere sul quaderno frasi ingiuriose nei propri confronti al fine di limitare il fenomeno di questo tipo.

Cassazione, è licenziabile il lavoratore che altera il certificato medico

 Per la Corte di Cassazione rientra tra la fattispecie del licenziamento disciplinare un lavoratore che apporta alcune correzioni nel proprio certificato medico. In effetti, la Cassazione, attraverso la sua sentenza n. 14998 dello scorso 7 settembre 2012, ha ammesso la possibilità del licenziamento per motivi disciplinari da parte del datore di lavoro nei confronti di un proprio collaboratore se questo compia  un falso correggendo la data sul certificato medico al fine di “allungare” il periodo di malattia.

La condotta antisindacale vista dalla Corte di Cassazione

 È proibito sostituire un lavoratore in sciopero anche con un lavoratore in possesso di una qualifica superiore, è questa la posizione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 14157 dello scorso 6 agosto 2012 che si è pronunciata in merito ad una sentenza emessa dal Tribunale di Venezia a carico di una società di Cash and Carry che si era rivolta contro la decisione dello stesso tribunale che aveva condannato la società di attività antisindacale avendo sostituito dei lavoratori in sciopero con altri di mansioni superiori.

Licenziamento plurimo e collettivo, dalla Cassazione un chiarimento

 La Corte di Cassazione, attraverso la sentenza n. 13884 del 2 agosto 2012, recepisce il ricorso di un lavoratore che si riteneva danneggiato dal comportamento del proprio datore di lavoro, in effetti, il precedente grado di giudizio, il Tribunale riteneva legittimi il licenziamento intimato al dipendente sulla scorta della distinzione fra “licenziamento collettivo” che presuppone la realizzazione di una riduzione o trasformazione di attività, e “licenziamento plurimo” per giustificato motivo oggettivo che è riferito alla contingente soppressione di alcuni posti di lavoro, come nel caso di eliminazione di un reparto o settore produttivo.

La prova per il licenziamento per giustificato motivo

 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 11775 del 2012, conferma un orientamento già consolidato, ossia ai fini della legittimità del licenziamento pei ragioni inerenti all’attività produttiva, è il datore di lavoro che deve provare il giustificato motivo al fine di consentire al lavoratore, la parte più debole del rapporto di lavoro, di poter iniziare le proprie azioni difensive.