Inps, proroga dei termini dei certificati medici online

 In arrivo dal governo, in particolare dal Dipartimento per la Funzione Pubblica, la nuova circolare, la n. 4 del 2011, sulla trasmissione per via telematica dei certificati dì malattia con indicazioni operative per i lavoratori dipendenti e datori di lavoro del settore pubblico e privato (ricordiamo che la circolare è in attesa di registrazione presso la Corte dei conti).

In effetti, al termine della riunione del Comitato tecnico di monitoraggio (Dipartimento dell’innovazione tecnologica della pubblica amministrazione, Lavoro, INPS, associazioni datoriali e rappresentanze dei medici)  è stata fissata al 13 settembre l’entrata in vigore obbligatoria della certificazione on-line delle malattie dei lavoratori, secondo le modalità operative contenute nella circolare n. 4/2011 della Funzione Pubblica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2011.

Inail, per la cassazione pieno valore probatorio delle certificazioni amianto

La Corte di Cassazione, in base alla sentenza n. 12823 del 10 giugno 2011, non ha dubbi: la certificazione Inail sull’amianto ha pieno valore probatorio e può essere utilizzata in sede giudiziale per dimostrare l’effettiva esposizione del lavoratore alla fibra letale.

Questa è una importante decisione della Suprema corte perché consente il riconoscimento dei benefici contributivi nei confronti dei lavoratori; in effetti, per la corte di Cassazione, il lavoratore che agisce per l’ottenimento del risarcimento, legge n. 257/1992, ha l’obbligo, ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche i periodi di lavoro soggetti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto gestita dall’INAIL quando superano i 10 anni sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5 – anche di dimostrare che tale ambiente abbia presentato una concreta esposizione al rischio delle polveri di asbesto con valori limite superiori a quelli indicati dalle norme (nello specifico il decreto legislativo n. 277/1991, modificato dalla legge n. 257/1992).

Inail, incentiva la PEC con le imprese

La PEC, ovvero la posta elettronica certificata, è un sistema che consente di instaurare rapporti diretti e certificativi tra le istituzioni pubbliche e l’utenza.

In effetti, l’Inail ha deciso di promuovere l’uso di questo mezzo di comunicazione con le imprese che sono poi gli utenti del settore e lo fa con un protocollo d’intesa che vede il maggiore istituto di prevenzione italiano protagonista di questa nuova opportunità.

Certifichiamoci online: la scommessa degli enti previdenziali


Non sempre nel nostro paese riusciamo a comunicare con enti quali Inps, Inpdap e Inpgi; e, come probabilmente avrete notato solo l’Inps si è dato un sistema di comunicazione cittadino-istituto in grado di offrire un servizio articolato e completo a tutti gli iscritti. Si può ad esempio vedere il discorso vasto e complesso dei certificati di malattia on line.

Gli altri enti previdenziali, al contrario, non hanno, almeno per il momento, un analogo sistema informativo paragonabile a questa complessità.

Inail e i benefici per le vittime dell’amianto

 L’Inail, attraverso la circolare n. 32 del 5 maggio 2011, comunica di aver approntato il regolamento per le vittime dell’amianto la conseguente regolazione delle diverse attività correlate.

L’Istituto di riferimento italiano informa che per gli anni solari precedenti la prestazione aggiuntiva è stata fissata dal Regolamento nella misura del 20% per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e del 15% per il 2010.

Per gli anni a decorrere dal 2011, la misura percentuale è calcolata sulla base del rapporto tra le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo di competenza dei rispettivi anni e la spesa sostenuta dall’INAIL per le rendite dirette e ai superstiti erogate ai beneficiari per gli anni di riferimento.

Per gli anni 2008, 2009 e 2010, la prestazione è erogata in misura percentuale fissa come sopra indicata, in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2011 per il 2008 e il 2009 e  30 giugno 2012 per il 2010.

Cassazione, obbligatorietà dei contributi

 La corte di Cassazione con la sentenza del 7 aprile 2011 n. 7961 ha chiuso una vicenda aperta dalla Corte di Appello di Napoli in seguito alla richiesta di una impresa edile di rendere inapplicabile la norma che prevede l’obbligo di versare i contributi sul  monte orario di 40 ore settimanali, così come previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore.

In effetti, l’impresa edile contestava la supposta pretesa dell’Inps dell’obbligo di versare i contributi non sull’importo delle retribuzioni erogate ai dipendenti per le ore effettivamente lavorate a causa della discontinuità dell’attività d’impresa ma sulle quaranta ore settimanali.

La Corte, richiamando la sentenza n. 12604 del 2008 e la legge n. 341/1995, nel determinare la misura dell’obbligo contributivo previdenziale ed assistenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, prevede l’esclusione dall’obbligo contributivo di una varietà di assenze.

Sicurezza sul lavoro, le riunioni periodiche

Il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 coordinato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106 pone in essere diversi adempimenti al fine di garantire la sicurezza sul lavoro e, tra questi, di certo non possono mancare le riunioni periodiche.

In effetti, nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente, se nominato, e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Periodo di comporto, no al licenziamento se la malattia deriva da un ambiente di lavoro insalubre

La corte di Cassazione con sentenza n.7946 del 7 aprile 2011 ha stabilito l’illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto nel caso in cui la malattia del lavoratore sia stata determinata da un ambiente da lavoro insalubre.

Si conclude così l’iter processuale iniziato dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza del 14 luglio 2008 che accoglieva il gravame svolto da una società contro la sentenza di primo grado, non definitiva, che aveva ritenuto revocato un primo licenziamento intimato illegittimo per superamento del periodo di comporto con conseguente tutela reale, e contro la sentenza definitiva che aveva condannato la società al pagamento delle retribuzioni dal giorno del licenziamento alla reintegrazione.

Inail, presentato il libro bianco sulle nuove tecnologie

Secondo l’Inail per prevenire i rischi occorre, per prima cosa, risaltare la conoscenza; in effetti, il settore delle nanotecnologie, la cui diffusione cresce con un ritmo pressoché esponenziale, è un campo dove non si conoscono a fondo i potenziali rischi per la salute dei lavoratori. A questo riguardo il Dipartimento di Medicina del Lavoro dell’Inail, ex Ispesl, ha voluto dare un contributo serio ai fini della prevenzione e della sicurezza sul lavoro realizzando il Libro bianco sulle nuove tecnologie.

Il lavoro del Dipartimento di Medicina del Lavoro è stato presentato ufficialmente alla presenza di rappresentati delle categorie sociali ed è destinato ora all’esame delle parti sociali e istituzioni per l’integrazione con considerazioni e proposte nell’ottica di porre le basi di una futura strategia di intervento che sia in grado di segnalare e anticipare le eventuali pericolosità.

Consiglio di Stato, periodo di comporto e richiesta di conservazione del posto di lavoro

 Con sentenza del 16 marzo 2011 n. 1608, la V Sezione del Consiglio di Stato afferma che una volta esaurito il periodo di comporto per assenza per malattia e, senza che il lavoratore faccia ulteriore esplicita richiesta di conservazione del posto di lavoro, quest’ultimo può essere licenziato. In effetti, è questo l’iter conclusivo del procedimento amministrativo del Consiglio di Stato in merito alla risoluzione unilaterale del contratto di lavoro da parte dell’Amministrazione comunale di Udine nei confronti di un suo dipendente.

Nel dibattimento è emerso che il lavoratore alle dipendenze del comune non ha mai avanzato richiesta di poter fruire di un ulteriore prolungamento del periodo di assenza per malattia, come previsto dal secondo comma dell’art. 21 del Contratto Nazionale di Lavoro, ovvero superato il periodo previsto (18 mesi) al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo in casi particolarmente gravi.

Inps, lavoratori del tessile e il ricalcolo delle prestazioni economiche

 Il maggiore istituto previdenziale del settore privato, con la circolare n. 57 del 28 marzo 2011, ha comunicato alcune precisazioni a proposito del ricalcolo delle prestazioni economiche per i lavoratori del settore tessile sulla quota, a suo tempo corrisposta, della quota definita come una tantum.

In effetti, secondo la circolare Inps, gli arretrati retributivi previsti dall’Accordo 9 luglio 2010 per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro per l’industria tessile, abbigliament e moda (Euro 40,00 lordi per il periodo 1° aprile 2010 al 31 maggio 2010 come dall’allegato della predetta circolare) sono valutati pure ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità, di congedo matrimoniale e di integrazione salariale.

Lavoro, il punto sulla certificazione online

 Un risparmio di quasi 600 milioni di euro, tra Inps e imprese, con 17 milioni di lavoratori dipendenti coinvolti, 4,4 milioni di imprese e 180mila medici: ecco le cifre fornite dal ministro Brunetta e messe in evidenza dall’Inail.

Secondo le informazioni diffuse dall’Inail i vecchi certificati su carta sono ormai al di sotto del 2% e solo negli ultimi 50 giorni sono stati trasmessi all’Inps oltre 3,5 milioni di certificati, con una media settimanale di 450mila unità.

Il ministro Brunetta ha posto l’accento su una riforma che sta dando buoni frutti a costo zero grazie anche alla collaborazione responsabile dei medici.

Cassazione, non si risparmia sulla salute

 La Corte di Cassazione è intervenuta condannando le ragioni economiche nella conduzione della sanità pubblica e convenzionata; in effetti, per la quarta sezione penale, sentenza 8254/11, non è accettabile il ricorso a specifiche logiche di mercato o di economicità gestionale in luogo della logica dell’assistenza perché la struttura sanitaria deve tutelare per prima cosa la salute pubblica.

Non solo, per la Corte il medico non può sottrarsi al suo fondamentale ruolo di custode della salute dei suoi pazienti e non deve rapportare le proprie decisioni solo sulle ragioni di ordine economico-gestionale, ma ha il dovere di verificare le reali condizioni del malato e non accelerare le sue dimissioni non appena si raggiunga la stabilizzazione del quadro clinico del paziente, del quale è, comunque, responsabile.

Certificazione di malattia, piccolo prontuario di riferimento

La materia è abbastanza variegata ma, allo scopo di offrire un contributo chiarificatore, può essere utile racchiudere in questo articolo i diversi riferimenti di tipo legislativo e organizzativo applicabili, senza riferirsi però, al momento, alla contrattazione collettiva.

Per prima cosa le norme che fissano i controlli sulle assenze per malattia sono fissate nel decreto legislativo 165/2001, per la precisione all’articolo 55 septies.

La legge 311/2004, all’articolo 1 comma 149, definisce la trasmissione on-line del certificato di malattia dei lavoratori del settore privato, da parte del medico curante, all’istituto previdenziale del settore privato di competenza, quale l’Inps.

La trasmissione online del certificato di malattia dei lavoratori del settore privato è definito nella legge 296/2006, articolo 1 comma 810, e decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2008.