Al via il progetto Start it up del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro ha dato l’avvio al progetto Start it up finalizzato a nuove imprese di cittadini stranieri; in effetti, nel 2012 partirà una nuova iniziativa fortemente voluta dal Ministero del Lavoro e Unioncamere.

Secondo le informazioni diffuse dal Ministero saranno 400 i cittadini extracomunitari che avranno la possibilità di beneficiare dei servizi di accompagnamento previsti dal progetto “Start it up – Nuove imprese di cittadini stranieri”. Il nuovo programma si rivolge a tutti gli extracomunitari, ossia immigrati non appartenenti all’Unione Europea, che vogliano cimentarsi in un’attività imprenditoriale con l’unica condizione di disporre di un permesso di soggiorno con validità di sei mesi: l’obiettivo ultimo è quello di favorire il percorso di integrazione e di crescita professionale degli immigrati attraverso un percorso di orientamento e di formazione finalizzato ad accrescere le attitudini imprenditoriali e le competenze manageriali di base necessarie per l’avvio e la gestione di un’attività imprenditoriale.

In arrivo il permesso di soggiorno europeo

Il Parlamento Europeo lo scorso 13 dicembre ha approvato la direttiva sul “permesso unico che permetterà, ai lavoratori extracomunitari, di ottenere il permesso di lavoro e quello di residenza attraverso un’unica procedura. Gli Stati membri avranno due anni, dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea, per trasporre le nuove misure nelle legislazioni nazionali.
I cittadini extracomunitari, che lavorano legalmente nella UE, avranno diritti simili a quelli degli europei per quanto riguarda le condizioni di lavoro, la pensione, la sicurezza sociale e l’accesso ai servizi pubblici.

Decreto Monti, novità per il lavoratore straniero

Il decreto Monti, per la precisione all’articolo 40, comma 3, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, comprende un’interessante norma che favorirà la permanenza in Italia del lavoratore straniero eliminando alcune pastoie burocratiche.

In particolare, allo scopo di facilitare l’impiego del lavoratore straniero nelle more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, è stato modificato l’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con l’inserimento del comma 9-bis.

L’accordo di integrazione per il lavoratore straniero

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 il 2011 il Decreto del Presidente della Repubblica  14 settembre 2011 n. 179 che disciplina l’Accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato.

Il Regolamento, in base all’articolo 14, entra in vigore 120 giorni dopo la pubblicazione (10 marzo 2012) e fissa le modalità per la sottoscrizione da parte dello straniero dell’accordo di integrazione, previsto dal Testo unico sull’immigrazione, ed i casi straordinari di giustificata esenzione dalla sottoscrizione.

Lavoratore straniero, il permesso di studio

 In materia di accesso all’istruzione universitaria, e di relativi interventi per il diritto allo studio, è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano.

Le università, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico, promuovendo l’accesso degli stranieri ai corsi universitari di cui all’articolo 1 della legge 19 novembre 1990 n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all’inserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza.

Permesso di soggiorno e la responsabilità del datore di lavoro

La Corte di Cassazione è intervenuta in merito sulla responsabilità del datore di lavoro qualora assuma o utilizza personale extracomunitario non in regola con il permesso di soggiorno. In effetti, la Cassazione, I Sezione Penale, con sentenza n. 32934 del 31 agosto 2011, ha affermato che il datore di lavoro è penalmente responsabile se assume anche in buona fede un lavoratore straniero privo o non in regola con il permesso di soggiorno.

In sostanza, per la suprema corte, il datore di lavoro deve sempre verificare la regolarità del documento e non semplicemente fidarsi sulla parola di ciò che gli viene detto dal lavoratore, in quanto non potrà invocazione a sua discolpa la buona fede in caso di inesattezza o insussistenza delle affermazioni del cittadino extracomunitario.

Lavoratori stranieri, l’ingresso per formazione anno 2011

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2011 il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 luglio 2011 con il quale si determina il contingente annuale di cittadini stranieri autorizzati a soggiornare in Italia per partecipare a corsi di formazione professionale e tirocini formativi.

In particolare, si stabilisce che per l’anno 2011 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio è determinato, ai sensi dell’art. 44-bis, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999, in 5000 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla  certificazione delle competenze acquisite di durata non  superiore  a  24  mesi organizzati da enti di  formazione  accreditati secondo le norme dell’art. 142, comma  1,  lettera  d),  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Lavoratore straniero, il rinnovo del permesso di soggiorno

Risulta opportuno mettere in evidenza le operazioni per procedere al rinnovo del permesso di soggiorno, anche per via delle disposizioni modificate con il tempo.

Per prima cosa ricordiamo che il permesso di soggiorno ha una durata massima di 2 anni o di un anno se è stato richiesto per un contratto di lavoro a termine. Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro di tipo subordinato, il permesso di soggiorno, una volta scaduto, deve essere rinnovato.

Ricordiamo che le operazioni di rinnovo sono a carico del lavoratore straniero che si deve attivare 60 giorni prima della scadenza presentando alla Questura la richiesta di rinnovo, in realtà, siccome il datore di lavoro è passibile a sanzioni anche penali qualora, in sede di ispezioni aziendali,si rilevi che lo stesso occupa lavoratori stranieri non in regola con il permesso di soggiorno, è necessario che lo stesso datore si preoccupi di provvedere al rinnovo.

Lavoratore straniero, lavorare in forma autonoma

Il cittadino extracomunitario che intende fare ingresso in Italia per svolgere un’attività autonoma deve  sempre passare attraverso il decreto flussi.

Per svolgere lavoro in forma autonoma il lavoratore straniero deve, per prima cosa, dimostrare di possedere tutti i requisiti che la legge impone per svolgere la sua attività, oltre ad ottenere il nulla osta all’ingresso per svolgere l’attività autonoma d’interesse.

Rispetto al passato le cose sono leggermente cambiate; in effetti, per svolgere un lavoro non di tipo subordinato – ossia lavoro autonomo, svolgere un’attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ma anche per costituire una società di capitali o di persone, compresa la possibilità di accedere a cariche societarie – non è più possibile ricorrere a forme di collaborazioni di tipo coordinate e continuative.

Lavoratori stranieri, le condizioni per lavorare

Per lavorare in Italia lo straniero deve munirsi un regolare permesso di soggiorno acquisito per adozione, attesa occupazione, attesa acquisto cittadinanza, asilo politico, famiglia, lavoro autonomo, lavoro subordinato, lavoro stagionale, residenza elettiva, ricerca scientifica, studio, tirocinio e formazione professionale, motivi umanitari, minore età.

Non possono svolgere un’attività di lavoro, anche se possono soggiornare nel nostro Paese, i lavoratori stranieri che detengono un permesso di soggiorno per cure mediche, giustizia, missione, motivi religiosi e turismo.

Il lavoratore straniero e la cittadinanza italiana

 La cittadinanza è un passo fondamentale che permette di integrare lo straniero nella società e nell’ordinamento civile e sociale del nostro Paese. Il sistema di acquisizione della cittadinanza è un meccanismi complesso e dipende da ciascuno stato; in effetti, ricordiamo che, per il nostro ordinamento, è cittadino italiano il figlio di padre italiano o di madre italiana, anche se è nato all’estero, in base al criterio del diritto di sangue.

Chi nasce ed è residente all’estero e possiede la cittadinanza straniera del paese di origine, deve chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana per diritto di sangue, presentando una richiesta documentata, secondo il luogo di residenza, presso il Comune o il consolato italiano all’estero.

L’ingresso dei lavoratori stranieri per l’anno 2011

Mentre si sta discutendo sull’opportunità di esercitare il diritto di sciopero ai calciatori di serie A, anche per via della loro particolarità e dell’ingaggio che, di sicuro, non può essere paragonabile ad un lavoratore tradizionale, approfittiamo a porre in evidenza che per la prossima stagione agonistica è consentito l’ingresso nel nostro Paese di 1.395 atleti stranieri provenienti da Paesi non comunitari, da ripartire tra le varie federazioni sportive nazionali, per esercitare attività sportiva professionistica o retribuita. La società sportiva destinataria delle prestazioni dell’atleta devono richiedere la dichiarazione nominativa di assenso da parte del Coni, in sostituzione del nulla osta.

Governo, accordo per l’integrazione dello straniero

È stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2011, su proposta dei Ministri Maurizio Sacconi e Roberto Maroni, il regolamento che disciplina i criteri e le modalità per la sottoscrizione dell’Accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato.

L’Accordo, previsto dal Testo Unico sull’immigrazione, è stato introdotto dalla Legge 94 del 2009 e deve essere sottoscritto da tutti i cittadini stranieri che richiedono per la prima volta il permesso di soggiorno in Italia superiore ad un anno, esclusi coloro che presentano patologie o handicap che limitano gravemente l’autosufficienza o tali da determinare gravi difficoltà all’apprendimento linguistico e culturale.

Trovare lavoro nel settore vitivinicolo

E’ di questi giorni la notizia per cui l‘Italia, scavalcando la Francia, è diventata leader mondiale nella produzione di vino. Trattasi di un’ottima notizia per il nostro made in Italy