Le rappresentanze sindacali aziendali presenti nei luoghi di lavoro sono stati espressamente riconosciute dall’articolo 19 della Legge 300/1970, o Statuto dei lavoratori. Infatti, prima le rappresentanze sindacale nei luoghi di lavoro vanno individuati nelle Commissioni Interne di cui all’Accordo interconfederale del 18 aprile 1966.
Ricordiamo che le Rappresentante Sindacali aziendali possono essere costituite in tutte le unità produttive e nelle amministrazioni in cui siano occupati più di 15 dipendenti e l’iniziativa può essere assunta, congiuntamente o disgiuntamente, dalle associazioni sindacali firmatarie degli accordi istitutivi delle RSA, dalle associazioni sindacali firmatarie del ccnl applicato nella unità produttiva od amministrativa o da altre forme associative dei lavoratori, purchè formalmente costituite.
Secondo le regole attuali è necessario presentare le liste di candidati che sono intenzionati ad assumere il ruolo di delegato. In effetti, le liste possono essere presentate dalle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo di lavoro applicato nella unità lavorativa o dalle associazioni sindacali purchè formalmente costituite e che accettino formalmente gli accordi istitutivi delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA).
Il tema degli impianti audiovisivi all’interno delle strutture produttive è di estrema importanza tanto che la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha emanato la nota prot. 37/0007162/MA008.A002 del 16 aprile 2012, con le modifiche alla procedura per il rilascio delle autorizzazioni previste per l’installazione di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza (articolo 4, commi 1 e 2, dello Statuto dei Lavoratori – Legge n. 300 del 1970).
Ricordiamo che l’articolo 4 della legge n. 300/1970, meglio conosciuta come
Il Ministro
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