L’Articolo 18 e il Collegato Lavoro

 

Mentre la Camera ha approvato il nuovo Collegato Lavoro da più parti ritornano in vigore le osservazioni sull’eventuale modifica dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori che, secondo alcuni, sarebbe in sostanza aggirato.

La Cisl, seconda organizzazione sindacale in Italia, ha però fatto presente che il tema della riforma del processo del lavoro è una esigenza sentita da tutte le parti al fine di evitare, o almeno limitare il crescente accumulo dei contenziosi in tema di lavoro nelle sedi giudiziarie italiane.

La Cisl ha sempre ribadito, attraverso comunicati e osservazioni ufficiali, che occorre che si mantenga, sull’impianto originario del disegno di legge, immutate alcuni principi indispensabili e inderogabili.

Così, è necessario che la conciliazione e l’arbitrato sono un percorso parallelo a quello giudiziario che rimane pienamente agibile e disponibile e la scelta tra i due canali è volontaria per ogni lavoratore.

Il diritto di serrata

La nostra Costituzione prevede esplicitamente il diritto di sciopero, ma in nessuna parte si fa riferimento al diritto di serrata.

La serrata è uno strumento che permette al datore di lavoro di sospendere temporaneamente l’attività lavorativa con il rifiuto di ricevere e retribuire le prestazioni dei propri dipendenti.

I sindacati dei lavoratori hanno a disposizione il diritto di sciopero al fine di esercitare una pressione diretta sulla controparte per ottenere miglioramenti normativi ed economici, così, secondo le interpretazioni di taluni imprenditori, anche i sindacati dei datori di lavoro devono poter disporre di un analogo diritto.

La tutela del patrimonio aziendale e lo Statuto dei lavoratori

Il datore di lavoro dispone di diversi strumenti per perseguire le sue finalità di profitto, ma, è altrettanto chiaro, che non può prevaricare i diritti personali e inviolabili dei propri dipendenti.

Il sindacato è sicuramente un valido strumento che dispone il lavoratore per tutelare i propri diritti.

La legge prevede la possibilità, da parte del datore di lavoro, di ricorre alle guardie giurate per tutelare il proprio patrimonio aziendale. Nel contempo, il Legislatore ha precluso al datore di lavoro di utilizzare le guardie giurate in ruoli e compiti diversi da quelli che la legge ha espressamente previsto.

Il Presidente della Repubblica respinge il Collegato lavoro

La notizia è stata diffusa con estremo interesse per via delle argomentazioni delicate che la legge solleva.

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ha chiesto alle Camere una nuova deliberazione in ordine alla legge: “Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione degli enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro”.

Infatti, il Presidente della Repubblica in sostanza chiede una nuova deliberazione avendo dichiarato perplessità circa l’estrema eterogeneità della legge e in particolare la complessità e problematicità di alcune disposizioni.

Il lavoratore part time e il diritto all’aspettativa sindacale

Può il lavoratore a tempo parziale usufruire dell’aspettativa sindacale? Il quesito è interessante perché coinvolge la sfera dei diritti del lavoratore part time.

Infatti, secondo la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, in base al “principio di non discriminazione”, sancito dall’art. 4 del decreto n. 61/2000, il diritto di richiedere l’aspettativa sindacale deve ritenersi applicabile anche al lavoratore part-time e può coesistere con un orario di lavoro a tempo parziale verticale, orizzontale o misto, in quanto il lavoratore gode degli stessi diritti e doveri nei riguardi del datore di lavoro di tutti i lavoratori subordinati. Ciò in conformità con i limiti orari previsti dal contratto stipulato.

La responsabilità del lavoratore e il diritto di rivalsa

Il datore di lavoro è responsabile delle attività dei propri dipendenti durante lo svolgimento delle loro mansioni ad eccezione degli eventuali illeciti nelle attività che ricadono nelle attività extra lavorative.

Il lavoratore ha la capacità di incidere sulla sfera giuridica del datore di lavoro per la responsabilità extracontrattuale e contrattuale, in questa caso, in base all’articolo 1228 del codice civile, nell’adempimento di obbligazioni risponde dei fatti dolosi o colposi.

Il datore di lavoro in caso sia costretto a risarcire un terzo a causa di un comportamento illecito di un lavoratore può rivalersi sul dipendente solo se esiste un inadempimento del rapporto di lavoro.

Il lavoratore e l’attività di volantinaggio

L’articolo 1 dello Statuto dei lavoratori, legge 300/1970, garantisce a tutti i lavoratori il diritto di manifestare liberamente, anche nei luoghi di lavoro, il proprio pensiero senza distinzioni di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa.

L’attività di volantinaggio organizzata e realizzata anche da un singolo lavoratore all’interno dell’azienda e fuori dal normale orario di lavoro è perfettamente legittima perché rientra tra le tutele introdotte dall’articolo 1 della legge 300/1970.

Infatti, l’articolo 1 vuole ribadire il diritto fondamentale che la Costituzione garantisce ad ogni persona perché sia concretamente rispettata nei luoghi di lavoro e, trattandosi della riaffermazione di un principio fondamentale, si è ritenuto di non accompagnare alla norma il richiamo del rispetto della libertà altrui.

Licenziare il dipendente per troppa malattia

La malattia è un istituto normativo utilizzato per mantenere il rapporto di lavoro, anche se non esiste, in sostanza, una prestazione lavorativa; in effetti, si ottiene una sospensione del rapporto per oggettiva sopravvenuta impossibilità al fine di poter assicurare il prosieguo della prestazione lavorativa.

In questo caso, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un certo periodo di tempo (definito periodo di comporto), la cui durata deve essere stabilita dal contratto collettivo nazionale applicabile.

Non solo, il datore di lavoro, oltre a conservare il posto di lavoro, deve garantire l’intero trattamento economico.

Corte di Cassazione: l’azienda non può controllare l’accesso a Internet

Importante sentenza della Corte di Cassazione che proibisce al datore di lavoro di controllare con sistemi elettronici gli accessi ad Internet e alla posta del dipendente.

La sentenza ovviamente non va letta come un divieto assoluto di presenza di programmi di controllo o monitoraggio, ma è necessario che questi sistemi devono essere autorizzati e regolamentati richiamandosi al rispetto degli obblighi della privacy e garantendo la necessaria correttezza dei sistemi di rilevamento.

A questo proposito l’azienda deve dotarsi di idonei strumenti in grado di garantire il corretto funzionamento, quali l’uso di regolamenti, l’emissione di notizie informative, la nomina di un responsabile che ne garantisca la corretta gestione e l’uso dei log file.

Collegato lavoro: scontro sull’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori

Oggi si sciopera anche per affermare il ruolo preminente dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Infatti, con l’art. 31 del collegato lavoro il Legislatore elimina l’obbligatorietà, D.L. n. 80/1998, del tentativo di conciliazione reintroducendo la normativa in vigore fino al 1998.

Non solo, le parole dell’assessore al Lavoro, Pari Opportunità e politiche giovanili della regione Lazio, Alessandra Tibaldi, non lasciano dubbi sulla posizione dell’opposizione:

Siamo in presenza di un attacco senza precedenti al mondo del lavoro ed ai principi di civiltà giuridica del nostro ordinamento giuslavoristico.

Di fronte a questo inaudito attacco al sistema di tutele e diritti delle lavoratrici e dei lavoratori mi unisco al coro di tutto coloro che stanno aderendo all’appello contro questa controriforma, che aggira subdolamente l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori.

Gino Giugni, padre dello statuto dei lavoratori, è morto

 Gino Giugni, giurista e riformatore appartenente al vecchio Psi (Partito Socialista Italiano), è morto domenica notte a Roma al termine di una grave malattia alla veneranda età di 82 anni. Viene ricordato come il fondatore dello Statuto dei lavoratori, dal momento in cui nel 1969 venne messo a capo della Commissione nazionale che ebbe l’incarico di scrivere il testo (il quale rappresenta una delle norme principali del diritto del lavoro italiano).

Gino Giugni è stato professore di diritto del lavoro all’università di Roma, e presidente del Psi. Ha insegnato a Parigi e Los Angeles, ed è diventato presidente dell’Accademia europea di diritto del lavoro.  negli anni 80 Giugni ha presieduto le commissioni ministeriali per la riforma delle liquidazioni e sul costo del lavoro. Nel 1983 a Roma è stato vittima di un attentato delle Brigate Rosse, a cui è sopravvissuto.   Nel corso della sua carriera, ha assunto cariche sempre più importanti, diventando presidente della commissione Lavoro di Palazzo Madama ed ottenendo dal 1993 al 1994 la carica di ministro del Lavoro e della sicurezza sociale del governo Ciampi. Infine ha ricoperto la carica di presidente della Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.