Immigrazione clandestina, ultima sentenza della Consulta

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 331 del 12 dicembre 2011, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 26, lettera f), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).

La sentenza si riferisce nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3 del medesimo articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

Come diventare parlamentare

Il nostro sistema di governo è di tipo parlamentare e per inciso è un sistema perfetto per via che ogni legge deve essere approvata da ogni camera: il Parlamento è il luogo dove vengono mediate le istanze sociali ed economiche.

La nostra Legge fondamentale, la Costituzione, stabilisce che la sovranità, articolo 1,  appartiene a tutti i cittadini, che la esercitano nelle forme e nei limiti che la Costituzione stessa indica e, con molta probabilità, una delle più importanti forme di espressione della sovranità popolare è l’elezione del Parlamento.

Il Parlamento italiano è composto dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica che hanno eguali compiti e poteri: ecco perché si parla spesso di bicameralismo perfetto e da più parti si chiede una separazione dei poteri per meglio rispondere alle istanze federali del Paese.

La prescrizione dei ratei arretrati di pensione

 La recente manovra finanziaria ha introdotto diverse novità modificando l’articolo 47 del D.P.R. n. 639/1970; in effetti, il nuovo testo detta diverse disposizioni in fatto di prescrizione introducendo il termine dei cinque anni.

Infatti, ora con l’articolo 47 bis si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorchè non liquidati e dovuti a seguito di una pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici nonché delle prestazioni della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.

Inps, le modifiche introdotte al Testo Unico maternità e paternità

L’Inps, con la circolare n. 139 dello scorso 27 ottobre 2011, ha reso noto le modifiche introdotte al Testo unico maternità e paternità secondo le indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011. In effetti, il citato decreto stabilisce modifiche agli articoli 16 e 45 del Testo Unico per la tutela e sostegno della maternità e della paternità, ossia il decreto legislativo 151/2011.

In particolare, le modifiche introdotte si riferiscono alla disciplina del congedo di maternità in caso di interruzione di gravidanza successiva al 180° giorno nonché in caso di decesso del nato al momento della nascita o nei periodi di congedo post partum (art. 16 Testo unico) in riferimento all’articolo 2 del decreto legislativo n. 119/2011 e dei riposi giornalieri “per allattamento” in caso di adozione e affidamento (art. 45 Testo unico), articolo 8 del decreto legislativo n. 119/2011.

Apprendistato, limiti alla retribuzione

 Il nuovo contratto di apprendistato, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2011 e identificato con il Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167, pone fine ad un percorso normativo che vede nascere una nuova forma di contratto differente rispetto a quello precedente e che ha visto la partecipazione di diversi attori sociali: dalle Regioni alle Commissioni parlamentari fino alle rappresentanze sindacali.

Non solo, anche la Corte Costituzionale ha partecipato, seppur in forma indiretta attraverso due sentenze – la n. 50/2005 e la n. 176/2010 – alla definizione di una nuova forma contrattuale formativa.

Il diritto di opzione tra assegno di invalidità e disoccupazione

L’Inps recepisce la sentenza n. 234 della corte Costituzionale del 19 luglio 2011 a proposito del diritto di opzione tra assegno di invalidità e disoccupazione attraverso la circolare n. 138 dello scorso 26 ottobre 2011.
Ricordiamo che i lavoratori che fruiscono di assegno di invalidità, nel caso in cui si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, hanno il diritto di scegliere tra l’assegno ordinario di invalidità e l’indennità di disoccupazione limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato, ferma restando l’incumulabilità delle due prestazioni.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 7, del decreto legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell’articolo 1 della stessa Legge n. 236 del 1993.

Invalidi, ora si può optare per l’indennità di disoccupazione

 Finalmente la Corte costituzionale ha deciso, sentenza n. 234 dello scorso 22 luglio 2011, l’illegittimità costituzionale degli articoli 6, comma 7 e 1, della legge 236/1993  estendendo anche ai titolari di assegno di invalidità il diritto di opzione tra il trattamento ordinario di disoccupazione e l’assegno di invalidità, in caso di licenziamento.

La normativa in vigore concede tale facoltà solo in caso di concorso tra il diritto al trattamento di mobilità e quello all’assegno o pensione di invalidità è stata ritenuta, dai giudici della corte, lesiva del principio di uguaglianza dei cittadini.

In arrivo il contratto di prossimità ma i giornalisti non sono d’accordo

L’ultima manovra finanziaria ha dato le tracce per un nuovo tipo di contratto collettivo, ovvero quello di prossimità. In sostanza si tratta di accordi collettivi che possono essere istituti a livello aziendale o territoriale da associazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative a livello territoriali o da rappresentanze dei lavoratori che operano presso l’azienda.

Questi particolari contratti sono finalizzati ad un incremento occupazionale, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione fino all’emersione del lavoro irregolare, dagli incrementi della competitività aziendale e del salario alla gestione di crisi aziendali fino all’avvio di nuove attività: insomma, con questo norma si intende riscrivere le forme di partecipazione e la tutela del lavoro in azienda.

Sindacato, è in vigore l’intesa del 28 giugno 2011

Le organizzazioni sindacali, insieme a Confindustria, hanno firmato, in modo definitivo lo scorso 21 settembre, l’intesa applicativa del recente accordo interconfederale del 28 giugno 2011: la notizia è stata comunicata dal sindacato attraverso un comunicato stampa. In particolare, il segretario generale della CGIL, Susanna Camusso, ha voluto ribadire la posizione del sindacato su questa importante materia

Abbiamo ribadito che la contrattazione è materia dell’autonomia delle parti e non del governo. Si tratta dell’impegno formale all’applicazione dell’accordo del 28 giugno”, dopo il quale la CGIL intende comunque andare avanti per arrivare alla cancellazione dell’articolo 8 della manovra che consente le deroghe dei contratti aziendali e territoriali ai contratti nazionali ed alle leggi in materia di lavoro. Le iniziative giuridico-legali non sono affatto concluse, la settimana prossima convocheremo il direttivo e decideremo come fare la consultazione. La cancellazione dell’articolo 8 è un obiettivo fondamentale. L’ipotesi su cui ci stiamo muovendo è quella del ricorso alla Corte Costituzionale

La pignorabilità delle pensioni dei giornalisti

 La Corte Costituzionale con la sentenza n. 256/2006 ha stabilito che le pensioni, indennità ed assegni erogati dall’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) sono pignorabili nei limiti di un quinto come previsto per le pensioni, assegni ed indennità erogate dall’INPS e per gli assegni di quiescenza erogati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

La decisione arriva dopo una precedente sentenza, 4 dicembre 2002 n.506, dove si era posta in evidenza la pignorabilità delle pensioni, comprese quelle dei pubblici dipendenti, contemperando gli opposti interessi del creditore a soddisfare il proprio credito e del pensionato alla garanzia del ”minimo vitale”.

Privatizziamo l’Inail

 Insomma, privatizziamo o no il nostro istituto pubblico per la tutela e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro? Il presidente dell’Inail non ha dubbi: è un errore privatizzare il nostro istituto di riferimento e lo fa intervenendo sul quotidiano “Italia Oggi” ribadendo la sua netta avversione per ogni ipotesi si questo tipo perché ciò non comporterebbe una riduzione del costo assicurativo e una maggiore tutela ma, al contrario, inserire l’Inail in una logica di libero mercato provocherebbe un aumento dei costi.

Il compenso nella libera professione

Il lavoratore libero professionista deve essere iscritto in un apposito albo per poter esercitare la propria professione. Questa è una considerazione inderogabile tanto che la giurisprudenza considera l’esecuzione di una prestazione d’opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge assolutamente priva di ogni effetto: chi svolge un attività di questo tipo senza essere iscritto all’albo di riferimento non ha diritto a nessun compenso.

In effetti, secondo quanto stabilisce il nostro codice civile una prestazione di questo tipo è assolutamente nullo privando il contratto di qualsiasi effetto e che la richiesta di un compenso rientrerebbe tra la fattispecie di arricchimento senza causa.

No alla pensione di reversibilità all’uxoricida condannato

È stata approvata dal Parlamento una legge che pone fine ad una ingiustizia; in effetti, grazie a questo provvedimento legislativo non ha diritto alla pensione di reversibilità o indiretta, ovvero all’indennità una tantum, i familiari supersiti condannati con sentenza passata in giudicato per i delitti di cui agli articoli 575, 584 e 586 del nostro codice in danno dell’iscritto o del pensionato. Non solo, quelli che si sono macchiati  di questi delitti e sono titolari di una pensione di reversibilità o indiretta, perdono il diritto al relativo trattamento a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge.