
L’Inps recepisce la sentenza n. 234 della corte Costituzionale del 19 luglio 2011 a proposito del diritto di opzione tra assegno di invalidità e disoccupazione attraverso la circolare n. 138 dello scorso 26 ottobre 2011.
Ricordiamo che i lavoratori che fruiscono di assegno di invalidità, nel caso in cui si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, hanno il diritto di scegliere tra l’assegno ordinario di invalidità e l’indennità di disoccupazione limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato, ferma restando l’incumulabilità delle due prestazioni.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 7, del decreto legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell’articolo 1 della stessa Legge n. 236 del 1993.
