
L’Inps ha voluto precisare, attraverso la circolare n. 5 del 13 gennaio 2011, la sua posizione sui redditi percepiti da soggetti derivanti dalla partecipazione ai collegi nazionali o territoriali della categoria di appartenenza o degli enti di previdenza privati o privatizzati delle professioni.
Il maggiore istituto previdenziale ha precisato che queste persone non sono soggetti a contribuzione alla gestione separata, ma devono essere assoggettati a prelievo contributivo presso la gestione previdenziale di competenza, in quanto concorrono alla formazione del reddito derivante dall’attività professionale o artistica.
L’Inps ricorda che, con la circolare n. 201 del 17 ottobre 1996, è stato affermato che i corrispettivi dei liberi professionisti per l’attività prestata negli organi collegiali di governo della professione ovvero negli organi degli Enti di previdenza di categoria, in quanto non derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, costituiscono redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma 2, lett. a) – modificato dall’attuale articolo 50, comma 1, lettera c-bis) – del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 e non redditi professionali.