Permesso di soggiorno e la responsabilità del datore di lavoro

La Corte di Cassazione è intervenuta in merito sulla responsabilità del datore di lavoro qualora assuma o utilizza personale extracomunitario non in regola con il permesso di soggiorno. In effetti, la Cassazione, I Sezione Penale, con sentenza n. 32934 del 31 agosto 2011, ha affermato che il datore di lavoro è penalmente responsabile se assume anche in buona fede un lavoratore straniero privo o non in regola con il permesso di soggiorno.

In sostanza, per la suprema corte, il datore di lavoro deve sempre verificare la regolarità del documento e non semplicemente fidarsi sulla parola di ciò che gli viene detto dal lavoratore, in quanto non potrà invocazione a sua discolpa la buona fede in caso di inesattezza o insussistenza delle affermazioni del cittadino extracomunitario.

Lavoratori stranieri, l’ingresso per formazione anno 2011

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2011 il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 luglio 2011 con il quale si determina il contingente annuale di cittadini stranieri autorizzati a soggiornare in Italia per partecipare a corsi di formazione professionale e tirocini formativi.

In particolare, si stabilisce che per l’anno 2011 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio è determinato, ai sensi dell’art. 44-bis, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999, in 5000 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla  certificazione delle competenze acquisite di durata non  superiore  a  24  mesi organizzati da enti di  formazione  accreditati secondo le norme dell’art. 142, comma  1,  lettera  d),  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Lavoratore straniero, il rinnovo del permesso di soggiorno

Risulta opportuno mettere in evidenza le operazioni per procedere al rinnovo del permesso di soggiorno, anche per via delle disposizioni modificate con il tempo.

Per prima cosa ricordiamo che il permesso di soggiorno ha una durata massima di 2 anni o di un anno se è stato richiesto per un contratto di lavoro a termine. Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro di tipo subordinato, il permesso di soggiorno, una volta scaduto, deve essere rinnovato.

Ricordiamo che le operazioni di rinnovo sono a carico del lavoratore straniero che si deve attivare 60 giorni prima della scadenza presentando alla Questura la richiesta di rinnovo, in realtà, siccome il datore di lavoro è passibile a sanzioni anche penali qualora, in sede di ispezioni aziendali,si rilevi che lo stesso occupa lavoratori stranieri non in regola con il permesso di soggiorno, è necessario che lo stesso datore si preoccupi di provvedere al rinnovo.

Lavoratore straniero, lavorare in forma autonoma

Il cittadino extracomunitario che intende fare ingresso in Italia per svolgere un’attività autonoma deve  sempre passare attraverso il decreto flussi.

Per svolgere lavoro in forma autonoma il lavoratore straniero deve, per prima cosa, dimostrare di possedere tutti i requisiti che la legge impone per svolgere la sua attività, oltre ad ottenere il nulla osta all’ingresso per svolgere l’attività autonoma d’interesse.

Rispetto al passato le cose sono leggermente cambiate; in effetti, per svolgere un lavoro non di tipo subordinato – ossia lavoro autonomo, svolgere un’attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ma anche per costituire una società di capitali o di persone, compresa la possibilità di accedere a cariche societarie – non è più possibile ricorrere a forme di collaborazioni di tipo coordinate e continuative.

Lavoratori stranieri, le condizioni per lavorare

Per lavorare in Italia lo straniero deve munirsi un regolare permesso di soggiorno acquisito per adozione, attesa occupazione, attesa acquisto cittadinanza, asilo politico, famiglia, lavoro autonomo, lavoro subordinato, lavoro stagionale, residenza elettiva, ricerca scientifica, studio, tirocinio e formazione professionale, motivi umanitari, minore età.

Non possono svolgere un’attività di lavoro, anche se possono soggiornare nel nostro Paese, i lavoratori stranieri che detengono un permesso di soggiorno per cure mediche, giustizia, missione, motivi religiosi e turismo.

Ministero del lavoro, nuove regole per le comunicazioni

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto direttoriale n. 1546 del 16 marzo 2011, ha deciso alcune variazioni al sistema delle comunicazioni obbligatorie (COT) a cui i servizi informatici regionali dovranno adeguarsi.

Tra le modifiche apportate può essere opportuno ricordare il sistema “Unificato Lav” (in questo caso si dovrà essere fornita l’indicazione sull’alloggio del lavoratore straniero e l’impegno a pagare il rimpatrio), “Unificato Urg” (distinzione tra le Urg “ordinarie” e le comunicazioni del turismo) e “Unificato Somm”, ossia introduzione della data di inizio e fine della somministrazione.

In effetti, in base al decreto in esame, si comunica che i servizi informatici concernente le comunicazioni obbligatorie rese dai datori di lavoro in caso di instaurazioni, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro apportano gli aggiornamenti con le modalità tecniche e le regole conte nute negli allegati “Revisione 025” e “revizione 026”.

Il lavoratore straniero e la cittadinanza italiana

 La cittadinanza è un passo fondamentale che permette di integrare lo straniero nella società e nell’ordinamento civile e sociale del nostro Paese. Il sistema di acquisizione della cittadinanza è un meccanismi complesso e dipende da ciascuno stato; in effetti, ricordiamo che, per il nostro ordinamento, è cittadino italiano il figlio di padre italiano o di madre italiana, anche se è nato all’estero, in base al criterio del diritto di sangue.

Chi nasce ed è residente all’estero e possiede la cittadinanza straniera del paese di origine, deve chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana per diritto di sangue, presentando una richiesta documentata, secondo il luogo di residenza, presso il Comune o il consolato italiano all’estero.

L’ingresso dei lavoratori stranieri per l’anno 2011

Mentre si sta discutendo sull’opportunità di esercitare il diritto di sciopero ai calciatori di serie A, anche per via della loro particolarità e dell’ingaggio che, di sicuro, non può essere paragonabile ad un lavoratore tradizionale, approfittiamo a porre in evidenza che per la prossima stagione agonistica è consentito l’ingresso nel nostro Paese di 1.395 atleti stranieri provenienti da Paesi non comunitari, da ripartire tra le varie federazioni sportive nazionali, per esercitare attività sportiva professionistica o retribuita. La società sportiva destinataria delle prestazioni dell’atleta devono richiedere la dichiarazione nominativa di assenso da parte del Coni, in sostituzione del nulla osta.

Turismo, dalla CGIL la campagna sui diritti

La FILCAMS, federazione di categoria appartenente alla CGIL, ha deciso di lanciare la sua campagna sui diritti e contro il lavoro nero nel settore del turismo; in effetti, in questo settore è molto diffuso il lavoro irregolare e non si ha la percezione dei propri diritti in ambito lavorativo: ecco perché si è deciso di promuovere in diverse località turistiche e balneari diverse iniziative finalizzate ad offrire maggiori informazioni.

Una Campagna per affrontare e contrastare il lavoro sommerso, in un settore come quello del Turismo, in cui è molto diffuso a causa della forte stagionalità che lo caratterizza. Sono quasi un milione i lavoratori impiegati in questo settore, e in alcune stagioni la cifra sale ad un milione e mezzo, di questi, il 35% lavora in nero e il 15% è costituito da lavoratori immigrati.

Governo, accordo per l’integrazione dello straniero

È stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2011, su proposta dei Ministri Maurizio Sacconi e Roberto Maroni, il regolamento che disciplina i criteri e le modalità per la sottoscrizione dell’Accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato.

L’Accordo, previsto dal Testo Unico sull’immigrazione, è stato introdotto dalla Legge 94 del 2009 e deve essere sottoscritto da tutti i cittadini stranieri che richiedono per la prima volta il permesso di soggiorno in Italia superiore ad un anno, esclusi coloro che presentano patologie o handicap che limitano gravemente l’autosufficienza o tali da determinare gravi difficoltà all’apprendimento linguistico e culturale.

Dalla CGIL una richiesta: fermate il caporalato

 Dalla CGIL una proposta di legge per dare un freno al caporalato. In effetti, per la maggiore organizzazione sindacale italiana, il caporalato deve diventare un reato penale e l’appello espresso dalla CGIL – insieme alla FLAI e alla FILLEA CGIL con la campagna ‘STOP caporalato’ – è stato raccolto dal Partito Democratico presentando una proposta di legge che mira a fissare una pena tra cinque e otto anni di reclusione.

Lavoratori extracomunitari, riapertura dei termini

 Il Ministero dell’Interno, attraverso la sua circolare prot. 3958 del 24 maggio 2011, intende riaprire i termini per gli esclusi dalla sanatoria del 2009.

In effetti, in considerazione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 7 e 8 dell’Adunanza Plenaria del 2 e 10 maggio 2011, si rimuove, per autotutela, l’ostatività ai ricorsi avverso i provvedimenti di inammissibilità delle domande di emersione dal lavoro irregolare in ragione della condanna riportata ai sensi dell’articolo 14, comma 5-ter, del decreto n. 286/1998, per essersi, lo straniero, trattenuto illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal Questore.

Lavoratori extracomunitari, il permesso di soggiorno “umanitario”

 È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del presidente del Consiglio dei ministri in cui vengono definite le disposizioni riguardanti il permesso di soggiorno temporaneo rilasciato ai cittadini stranieri provenienti dal Nord Africa nel periodo temporale dal 1° gennaio alla mezzanotte del 5 aprile 2011.

Il permesso di soggiorno di tipo umanitario ha una durata di sei mesi, è rilasciato gratuitamente e la consegna avviene presso le questure con procedura d’urgenza. Questo particolare permesso consente tre mesi di libera circolazione nei Paesi dell’area Schengen.

Unione Europea, il parlamento approva la direttiva su permesso unico di soggiorno e lavoro

Si conclude finalmente l’iter per la nuova direttiva europea che fissa il nuovo permesso a livello europeo allo scopo di consentire ai lavoratori extracomunitari che si trovano nel nostro continente di avere riconosciuti un medesimo sistema di tutela e di controlli in modo armonico, ma che si pone anche l’obiettivo di  semplificare le procedure per i lavoratori migranti.

La direttiva è stata proposta dal Consiglio dall’ottobre 2007 e non incide sulle norme di ammissione, sulla durata dei permessi e sulle loro condizioni di rilascio, di revoca o di rinnovo. Con la Direttiva è ora possibile mettere a punto una procedura unica che permetterà al lavoratore in possesso del permesso di spostarsi e di lavorare in qualsiasi Paese dell’Unione Europea.