L’INPS, attraverso la sua circolare n. 34 del 28 febbraio 2013, rende noto i nuovi importi delle prestazioni sociali concesse dai Comuni ed i relativi requisiti economici, rivalutati in base all’incremento dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Rientrano in questo contesto l’assegno per il nucleo familiare e l’assegno mensile di maternità.
Il Governo, attraverso il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 2013, la rivalutazione, per l’anno 2013, della misura degli assegni e dei requisiti economici, ai sensi dell’articolo 65, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ovvero l’assegno per il nucleo familiare numeroso, e dell’articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 relativo all’assegno di maternità.
Il decreto legislativo n. 151/2001 ha modificato l’articolo 10 della legge 53/2000 introducendo un sistema di incentivi di natura contributiva per le aziende con un numero di dipendenti inferiori a 20 unità qualora decidessero l’assunzione, attraverso un contratto a tempo determinato, di lavoratori in congedo ex articolo 4 del decreto legislativo n. 151/2000.
Il tema della salute nei luoghi di lavoro è, di certo, di enorme importanza visto che il Legislatore ha provveduto a disciplinare tutta la materia.
Le lavoratrici co.co.pro. sono equiparate alle subordinate e alle autonome per congedo di maternità, adozioni o affidamento di minore, in base alla sentenza della Corte di Costituzionale sulla gestione separata Inps. Il congedo di maternità dura cinque mesi e non tre anche per le lavoratrici o autonome iscritte alla Gestione Separata Inps.
La Circolare Inps, su parere del Ministero del Lavoro, ha comunicato che l’assegno familiare per iscritti alla Gestione separata spetta anche in caso di congedo parentale, di maternità o paternità.
L’Inps ha fornito alcuni chiarimenti a proposito della possibilità di usufruire dell’
Si è deciso per l’anno corrente di aggiornare l’importo dell’
Gli orientamenti dell’Inps, e in precedenza anche quelli dell’Inpdap, sono stati modificati per consentire anche l’estensione al padre lavoratore i permessi per l’allattamento anche quando la madre non ne ha diritto in quanto non svolga una normale attività retribuita perché, magari, svolga l’attività di casalinga.
Al datore di lavoro è affidato il compito di valutare, in modo periodico, oltre ai rischi a cui sono sottoposti i propri collaboratori anche i rischi derivanti dalle attività svolte in azienda per la gravidanza e l’allattamento.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato un interessante opuscolo dove si mettono in evidenza i diversi riferimenti normativi che tutelano la
Interessanti novità in fatto di
Abbiamo già parlato dell’assegno di maternità dei Comuni e dell’assegno di maternità dello Stato, entrambi rivolti a tutelare la donna in gravidanza e nel periodo post partum.
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