In base alla legge Finanziaria 2008, le agevolazioni competono nella misura prevista dal comma 3 dell’art. 13 del TUIR a favore dei pensionati che hanno meno di 75 anni. Di seguito, in dettaglio.
Se il reddito complessivo del coniuge che incassa l’assegno periodico non supera i 7.500 euro, gli spetta una detrazione fiscale pari a 1.725 euro. Se invece il reddito complessivo del coniuge che incassa l’assegno periodico di mantenimento, escluso l’assegno di mantenimento per i figli, è compreso fra i 7.500 e i 15.000 euro, la detrazione è di 1.255 euro, oltre ad una ulteriore cifra da zero ad un massimo di 470 euro.
Si ricorda che l’agevolazione fiscale per gli assegni di mantenimento non è cumulabile con la detrazione per lavoro dipendente. Infatti, la legge prevede questa detrazione fiscale per dare un sostegno economico ai coniugi separati o divorziati che incassano l’assegno periodico, ma basandosi sul presupposto che il coniuge che incassa l’assegno non percepisca redditi di lavoro dipendente.