Misura e calcolo dell’indennità di maternità per lavoratrici a progetto, ma non solo

 Abbiamo già precisato che il diritto all’indennità di maternità spetta anche alle lavoratrici a progetto. L’indennità di maternità viene calcolata in misura pari all’80% di 1/365 del reddito medio annuo che deriva da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, nel periodo di riferimento. L’indennità viene inoltre calcolata per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, comprese le festività.

Se la lavoratrice ha un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, oppure è una lavoratrice a progetto o è compresa in categorie assimilate, il calcolo di riferimento è il reddito medio annuo, effettivamente percepito, dei 12 mesi che precedono i due mesi la data presunta del parto, quando cioè inizia l’astensione obbligatoria. Precisiamo che il reddito medio risulta dai versamenti contributivi del lavoratore interessato, sulla base della dichiarazione del committente.

Il diritto all’indennità di maternità

 Abbiamo già segnalato che, in base al D.M. 12.07.2007, hanno diritto al congedo per maternità, oltre alle lavoratrici dipendenti, anche le lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’Inps.

In particolare, quindi, il diritto all’indennità di maternità spetta alle lavoratrici a progetto e alle collaboratrici coordinate e continuative; alle lavoratrici associate in partecipazione; alle libere professioniste iscritte alla gestione separata; alle lavoratrici che svolgono prestazioni occasionali per meno di 30 giorni nell’anno solare e con un compenso inferiore a 5000 euro con lo stesso datore di lavoro; alle lavoratrici comprese nelle categorie “tipiche” di amministratore, sindaco, revisore di società, di associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica; alle lavoratrici che svolgano “lavoro autonomo occasionale“; ai venditori “porta a porta”.

Possono usufruire del beneficio la madre naturale; la madre che adotta oppure ha in affidamento un minore, a ricorrere dal giorno in cui il minore entra nell’anagrafica della famiglia; il padre nel caso che la madre muore oppure è affetta da grave patologia o abbandona il figlio oppure se il padre ha il bambino in affidamento esclusivo.

Tutela della maternità per lavoratrici a progetto

 Le donne che lavorano con contratto a progetto, che siano libere professioniste senza cassa o lavoratrici parasubordinate, hanno diritto al congedo e all’indennità di maternità da parte dell’Inps. Naturalmente, per accedere a tali diritti, sono indispensabili precisi requisiti e seguire le modalità richieste. In primis: i requisiti contributivi.

Per quanto riguarda le modalità per presentare la domanda, vediamo in dettaglio quali siano le leggi che le regolano.

La legge tutela la lavoratrice per tutto l’arco temporale compreso fra il periodo della gravidanza e la nascita del bambino e dal primo anno del bambino per otto anni consecutivi. La donna in attesa ha diritto anche al congedo di maternità per cinque mesi, da distribuire nel periodo che precede il parto e in quello che segue il parto, secondo le esigenze. Durante il congedo di maternità la donna ha anche diritto ad una indennità di maternità da parte dell’Inps, in base al D. M. 12 luglio 2007.

Indennità maternità lavoratrici autonome 2012

 L’Inps ha aggiornato gli importi delle indennità delle lavoratrici autonome per il 2012. I nuovi importi riguardano le coltivatrici dirette, le colone mezzadre e le imprenditrici agricole professionali, che nell’ipotesi di maternità o congedo parentale percepiranno l’indennità di 39,58 euro a giornata. Per le artigiane e le commercianti, invece, l’indennità è stata portata a quota 45,70 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2012 per la qualifica di impiegata del commercio.

L’indennità di malattia è calcolata applicando la percentuale del 4%, del 6% o dell’8% a seconda delle mensilità di contributi accreditati nei 12 mesi precedenti l’evento. Per le malattie che sono iniziate nel 2012, l’indennità è calcolata su 263,42 euro (euro 96.149 diviso per 365) e corrisponde, per ogni giornata, a 10,54 euro (4%) se nei 12 mesi precedenti risultano accreditate da 5 a 8 mesi; 21,07 euro (8%) se nei 12 mesi precedenti risultano accreditate da 9 a 12 mesi.

Domande di maternità dei co.co.pro.

 Importanti novità per quanto concerne le prestazioni assistenziali e previdenziali dei c.d. co.co.pro., e dei professionisti senza cassa. Le prestazioni passano infatti dalla ordinaria modalità cartacea a quella telematica, con gestione a distanza dell’intero processo di presentazione delle richieste, e di successiva amministrazione.

Ma andiamo con ordine, ricordando che dal 1 aprile 2012 tutte le domande di congedo di maternità e di paternità, e quelle parentali per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata, dovranno essere presentate in via telematica, come disposto dalla circolare Inps n. 53 del 6 aprile 2012, nella quale viene anche previsto un periodo transitorio all’interno del quale sarà possibile scegliere se presentare le domande attraverso la piattaforma online, oppure attraverso la tradizionale presentazione cartacea.

Imprese: quelle rosa vanno meglio

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L’aspetto fisico? Condiziona la carriera delle donne

Secondo i risultati del rapporto Bachelor dedicato quest’anno alle giovani laureate italiane e condotto su 1.000 laureate nel 2007, non è sufficiente essere capaci ed avere le giuste credenziali: queste caratteristiche nel mondo del lavoro devono essere accompagnate anche dalla bellezza (almeno secondo le intervistate).

Il 90% delle laureate pensano che avere un bel corpo possa aiutare a fare carriera; sono molte le donne convinte che la parità uomo e donna non esista o che sia un qualcosa di raro.

Se guardiamo alla retribuzione la tanto desiderata (e giusta!) parità dei sessi sembra ancora molto lontana; il 60% delle laureate a 4 anni dal conseguimento del titolo guadagna meno di 1.250 euro netti al mese mentre solo il 5% riesce a percepire 2.000 euro netti al mese.

I contributi per la maternità

Il nostro sistema previdenziale permette di ottenere i contributi anche nel periodo di maternità al di fuori del rapporto di lavoro. In effetti, per ottenere l’accredito di contribuzione, ai fini pensionistici, è necessario che il soggetto richiedente possa vantare all’atto della domanda almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa nel Fondo di appartenenza.

L’Inps ricorda che, secondo la legge 151/2001, si possono distinguere due casi contemplati dall’articolo 25 e 35.

Nel primo caso, l’articolo 25 della legge 151/2001, si fa riferimento al periodo di astensione obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro e prevede l’accredito di 5 mesi di contribuzione figurativa senza alcun onere per l’interessato. L’Istituto precisa che per i figli nati prima del 17 gennaio 1972 l’accredito dei contributi è pari a 3 mesi e 8 giorni.

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