
Il decreto Milleproroghe ha apportato diverse modifiche in materia di lavoro e in particolare ha ribadito alcune considerazioni a proposito dell’esonero dal servizio per i dipendenti pubblici e sul lavoro accessorio per i titolari di sostegno del reddito.
In effetti, l’articolo 2, in particolare al comma 54 della legge n. 10/2011, del decreto Milleproroghe è intervenuto sull’articolo 72, comma 1, della legge n. 133/2008 prevedendo anche per gli anni 2012, 2013 e 2014 la possibilità per i dipendenti pubblici di essere esonerati dal servizio nel quinquennio precedente il raggiungimento dell’anzianità massima contributiva, con domanda di esonero da presentarsi entro il 31 marzo di ogni anno.
Dalle disposizioni rimane escluso il personale scolastico.
Il Legislatore ha, poi, introdotto un comma, 1-bis, nel quale si stabilisce che i posti resisi vacanti ai sensi del comma 1, non sono reintegrabili negli anni nei quali può essere presentata la richiesta di esonero.
L’esigenza è una sola, ovvero quella di far conciliare la vita familiare con quella lavorativa: il lavoro a tempo parziale diventa così per le donne una scelta necessaria se intendono svolgere un’attività extra-domestica.
Il maggiore istituto previdenziale del settore privato, con la circolare n. 57 del 28 marzo 2011, ha comunicato alcune precisazioni a proposito del ricalcolo delle prestazioni economiche per i lavoratori del settore tessile sulla quota, a suo tempo corrisposta, della quota definita come una tantum.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni sulle agevolazioni previste per i premi corrisposti dal datore di lavoro per incrementi di produttività previsti per il l’anno 2011.