Scuola materna privata e il lavoro accessorio

Il Ministero del Lavoro, per iniziativa della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, è intervenuta sull’eventuale applicabilità del lavoro accessorio nell’ambito delle scuole materne e private.

In sostanza, la Direzione ha risposto ad un quesito della Federazione Italiana delle Scuole Materne in merito alla possibilità di utilizzazione del lavoro occasionale accessorio all’interno di scuole materne private per la temporanea sostituzione del personale insegnante.

Secondo il parere della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva la risposta è senza dubbio positiva poichè la legislazione attuale consente di ricorrere a questo particolare tipologia di contratto di lavoro.

In effetti, l’attuale dettato legislativo, articolo 70 del decreto n. 276/2003 modificato dalla Finanziaria 2010 (L. n. 191/2009), prevede l’assunzione di lavoratori con contratto di lavoro occasionale accessorio nell’ambito di qualsiasi settore produttivo e, di conseguenza, anche all’interno di scuole materne parificate.

Il lavoro e l’Europa, la discriminazione del part-time ciclico

Torniamo sull’argomento sanzionato dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea che ha richiamato il nostra Paese a rimuovere la discriminazione sulla disciplina previdenziale adottato dal nostro sistema previdenziale.

La Direttiva CE n. 97/81 mira ad estendere il diritto al lavoro part time come strumento che permetta di realizzare un mercato interno in linea con un miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nella Comunità europea. L’obiettivo si realizza attraverso un sistema regolatorio delle forme di lavoro diverse dal lavoro a tempo indeterminato, come il lavoro a tempo determinato, il lavoro a tempo parziale, il lavoro temporaneo e quello di tipo stagionale.

La Direttiva intende sollecitare misure che facilitino l’accesso al tempo parziale per uomini e donne che si preparano alla pensione e che vogliono conciliare vita professionale e familiare e approfittare delle possibilità di istruzione e formazione per migliorare le loro competenze e le loro carriere, nell’interesse reciproco di datori di lavoro e lavoratori e secondo modalità che favoriscano lo sviluppo delle imprese.

In base a queste considerazioni devono essere rimosse ogni norma dei singoli Stati che non sono in linea con la Direttiva in oggetto.

I contratti per lavorare nel turismo: l’apprendistato

Il Ministero del Lavoro, attraverso la circolare n. 34 del 29 settembre del 2010, ha posto in evidenza le diverse forme di rapporto di lavoro esistenti ed ammissibili in questo particolare settore.

In effetti, il settore turistico, per la sua estrema variabilità in relazione anche alle diverse esigenze locali, ha la necessità di ricorrere ad una modalità organizzativa estremamente flessibile: basti pensare alla stagionalità del settore.

In base a questa esigenza esitono differenti forme contrattuali ammesse: si parte dall’apprendistato per arrivare al lavoro intermittente, si segue il lavoro occasionale accessorio senza trascurare il lavoro a tempo determinato.

Il settore turistico ha l’esigenza di conciliare i cicli stagionali con le diverse forma di collaborazione. A questo proposito, il contratto di apprendistato può essere tranquillamente utilizzato poiché si riesce a conciliare la necessità formativa con la flessibilità.

Il ruolo della donna nel lavoro

Il Parlamento europeo lo scorso 7 settembre ha votato una risoluzione in cui chiede agli statti membri più risorse alle politiche sociali in favore delle donne.

In particolare, la mozione chiede l’istituzione di ferie retribuite aggiuntive a quelle di malattia o maternità attualmente previste e speciali agevolazioni lavorative e previdenziali per le dipendenti con a carico uno o più anziani.

In sostanza l’organismo europeo chiede scelte coraggiose ai governi dei singoli Paesi per approntare politiche serie che tengano conto del rapido processo di invecchiamento della popolazione e che portano a carico delle donne a oneri maggiori per la cura dei familiari anziani.

Bolzano, concorso per 1 dirigente medico dello sport

 Presso il Comprensorio Sanitario di Bolzano è stato indetto un pubblico concorso, per  titoli  ed  esami, finalizzato all’assunzione di 1 dirigente medico,con  rapporto  di lavoro a part time al  75%, nel Servizio  di medicina dello sport – disciplina di medicina dello sport,  riservato al gruppo linguistico tedesco. Indipendentemente dalla riserva linguistica stabilita, possono comunque concorrere anche aspiranti appartenenti agli altri gruppi linguistici. I requisiti richiesti dal bando e che dovranno essere in possesso dei candidati al momento della scadenza del bando sono:

– cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea

– idoneità fisica all’impiego da accertarsi presso il Comprensorio sanitario al momento dell’assunzione

laurea in medicina e chirurgia

specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, oppure in materie equipollenti

– iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici

attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per la carriera direttiva (gruppo A )

part-time verticale e trattamento pensionistico

Chiarimenti da parte della Corte Europea di Giustizia sul part-time verticale e sul relativo trattamento pensionistico.

Un’altra stoccata al sistema Italia; infatti, la Corte Europea di Giustizia, con sentenza C-395/08 e C-396/08, ha affermato che la disciplina italiana sul trattamento pensionistico prevista per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico è sfavorita rispetto a quelle concernenti gli altri lavoratori.

La decisione della Corte Europea di Giustizia è il risultato di una causa promossa dal personale di volo di cabina della compagnia aerea Alitalia che lavorano a tempo parziale, secondo la formula denominata tempo parziale di tipo verticale ciclico. Si tratta di una modalità organizzativa in base alla quale il dipendente lavora solamente per alcune settimane o per alcuni mesi all’anno, con orario pieno o ridotto.

Melendugno: concorso per 2 istruttori tecnici

 Presso il Comune di Melendugno (LE) è stato indetto un concorso pubblico, per esami per la copertura, a tempo pieno (full time) e indeterminato, di 2 posti di istruttore tecnico cat. c posizione economica c/1 a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato.

Al neoassunto verrà corrisposto il trattamento economico determinato dalle norme contrattuali relative al C.C.N.L. Comparto Enti Locali ed è soggetto alle ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali di legge.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso è fissato al 28 giugno.

Alonte: concorso per specialista in attività tecniche

 Presso il Comune di Alonte è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di 1 Specialista in attivita’ tecniche.

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione al concorso è fissato al 3 giugno.

Il trattamento economico previsto è quello definito dal vigente Contratto Nazionale del Lavoro del comparto “Regioni – Autonomie Locali”, inquadrato nella Categoria D, posizione economica D1.

Il tipo di contratto che verrà somministratato al neoassunto è a tempo indeterminato e ad orario parziale di 24 ore settimanali (part time).  È prevista la tredicesima mensilità e l’eventuale assegno per il nucleo familiare.

Lavoro e famiglia: alle donne piace il part time

 A quali condizioni in Italia le donne sono disposte a lavorare? Ebbene, la risposta al riguardo ce la può fornire l’Isfol in base ad un’indagine da cui è emerso come una donna bisognosa di conciliare il lavoro con la famiglia punti in prevalenza su un’occupazione part time, ovverosia con orario ridotto e comunque flessibile. Le pretese economiche, a fronte di venticinque ore settimanali di lavoro, spaziano dai 500 ai 1.000 euro mensili e comunque tali da superare le spese che ci si trova ad affrontare per affidare a terzi la cura della famiglia. L’indagine dell’Isfol, dal titolo “Perché non lavori?“, mette in evidenza come la donna in Italia sia letteralmente in bilico tra famiglia e lavoro, e come la presenza o meno di servizi pubblici incida sull’attività o sull’inattività delle donne sul territorio.

I requisiti per il lavoro notturno

Il D.lgs. n. 66 del 2003 ha recepito le disposizioni contenute nella direttiva 93/104/CE così come modificata dalla direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 2000.

Il decreto intende regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell’orario di lavoro.

Deve considerarsi lavoratore notturno chi svolge, durante il periodo notturno, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale, o svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro.

Disabili, ripartizione del fondo per il diritto al lavoro

Il Ministero del Lavoro ha stabilito, con proprio decreto, i criteri per la ripartizione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

In effetti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento CE n. 800/2008 della commissione, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2010, il Decreto InterMinisteriale del 4 febbraio 2010 che definisce i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni e le province autonome delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili istituito dall’art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, così come modificato dall’artico 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Congedo parentale e inizio nuova attività di lavoro

Sono stati sollevati diversi dubbi in merito alla riconoscibilità o meno del diritto all’indennità per congedo parentale (come previsto agli articoli 32 e seguenti del D.Lgs.151/2001) in favore di lavoratori dipendenti che, durante la fruizione del congedo stesso, intraprendono una nuova attività lavorativa.

Il congedo parentale risponde ad una esigenze basilare: assicurare al genitore lavoratore un periodo di assenza dal lavoro finalizzato alla cura del bambino.

Stando alle indicazioni del Ministero del Lavoro, il suddetto periodo non può essere utilizzato dal lavoratore per intraprendere una nuova attività lavorativa che, se fosse consentita, finirebbe col sottrarre il lavoratore dalla specifica responsabilità familiare.

L’Inps, in riferimento alle indicazioni ministeriali, ha reso noto le sue osservazioni in proposito.

Il lavoro accessorio nell’ambito delle imprese agricole

Il tema è abbastanza interessante e nel contempo controverso tanto che la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana ha ritenuto di coinvolgere la Direzione Generale per le Attività Ispettive del Ministero del Lavoro al fine di chiarire l’interpretazione dei commi 148 e 149 dell’ultima Legge Finanziaria 2010 (Legge 191/2009) a due casi concreti.

Ricordiamo che la legge 191/2009 ha modificato l’articolo 70 del decreto n. 276/2003.

La confederazione, mediate una precisa istanza, ha posto in evidenza, alla Direzione Generale, l’eventuale applicabilità per i percettori di integrazioni salariali o di sostegno al reddito della norma ex articolo 70 al fine di svolgere prestazioni occasionali di tipo accessorio in favore di imprese agricole. Inoltre, si è anche messo in evidenza se le stesse possano fruire di prestazioni di lavoro accessorio svolte da lavoratori con contratto a tempo parziale (part time).

Il lavoratore part time e il diritto all’aspettativa sindacale

Può il lavoratore a tempo parziale usufruire dell’aspettativa sindacale? Il quesito è interessante perché coinvolge la sfera dei diritti del lavoratore part time.

Infatti, secondo la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, in base al “principio di non discriminazione”, sancito dall’art. 4 del decreto n. 61/2000, il diritto di richiedere l’aspettativa sindacale deve ritenersi applicabile anche al lavoratore part-time e può coesistere con un orario di lavoro a tempo parziale verticale, orizzontale o misto, in quanto il lavoratore gode degli stessi diritti e doveri nei riguardi del datore di lavoro di tutti i lavoratori subordinati. Ciò in conformità con i limiti orari previsti dal contratto stipulato.