Milleproroghe, modifiche sull’esonero e sul lavoro accessorio

Il decreto Milleproroghe ha apportato diverse modifiche in materia di lavoro e in particolare ha ribadito alcune considerazioni a proposito dell’esonero dal servizio per i dipendenti pubblici e sul lavoro accessorio per i titolari di sostegno del reddito.

In effetti, l’articolo 2, in particolare al comma 54 della legge n. 10/2011, del decreto Milleproroghe è intervenuto sull’articolo 72, comma 1, della legge n. 133/2008 prevedendo anche per gli anni 2012, 2013 e 2014 la possibilità per i dipendenti pubblici di essere esonerati dal servizio nel quinquennio precedente il raggiungimento dell’anzianità massima contributiva, con domanda di esonero da presentarsi entro il 31 marzo di ogni anno.

Dalle disposizioni rimane escluso il personale scolastico.

Il Legislatore ha, poi, introdotto un comma, 1-bis, nel quale si stabilisce che i posti resisi vacanti ai sensi del comma 1, non sono reintegrabili negli anni nei quali può essere presentata la richiesta di esonero.

Inail, il part time da opportunità a ripiego

 L’esigenza è una sola, ovvero quella di far conciliare la vita familiare con quella lavorativa: il lavoro a tempo parziale diventa così per le donne una scelta necessaria se intendono svolgere un’attività extra-domestica.

Secondo i dati diffusi dall’Inail questo particolare contratto di lavoro è anche l’unica alternativa alla disoccupazione per le donne tra i 18 e i 29 anni.

L’Istat pone in evidenza che la percentuale di donne giovani in part-time è tripla rispetto a quella maschile (31,2% contro 10,4%) e, al giorno d’oggi, il part-time non è solo uno strumento che permette di poter conciliare le scelte di lavoro con le esigenze di vita, ma, sempre secondo i dati, il part-time si sta trasformando da scelta a ripiego necessario.

Inps, lavoratori del tessile e il ricalcolo delle prestazioni economiche

 Il maggiore istituto previdenziale del settore privato, con la circolare n. 57 del 28 marzo 2011, ha comunicato alcune precisazioni a proposito del ricalcolo delle prestazioni economiche per i lavoratori del settore tessile sulla quota, a suo tempo corrisposta, della quota definita come una tantum.

In effetti, secondo la circolare Inps, gli arretrati retributivi previsti dall’Accordo 9 luglio 2010 per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro per l’industria tessile, abbigliament e moda (Euro 40,00 lordi per il periodo 1° aprile 2010 al 31 maggio 2010 come dall’allegato della predetta circolare) sono valutati pure ai fini della determinazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità, di congedo matrimoniale e di integrazione salariale.

Il lavoro accessorio e occasionale, ulteriori precisazioni sui criteri identificativi

 Il legislatore, nelle recenti decisione, ha disposto che anche le collaborazioni con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà e dell’impresa familiare di cui all’art. 230 bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi possono rientrare tra la fattispecie del lavoro occasionale e accessorio.

Ricordiamo che il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità alla qualità del lavoro prestato.

Lavoro usurante, le mansioni notturne e la linea catena

Il disposto contenuto nella legge 247/2007 insieme al decreto 66/2003 precisano che rientrano nella categoria dei lavoratori notturni quei lavoratori che possano far valere, nell’arco temporale di riferimento, una permanenza minima.

A questo proposito, secondo le disposizioni legislative, è lavoratore notturno chi svolge la sua attività lavorativa per un minimo di 80 giorni lavorativi annui, il limite che deve essere riproporzionato per i contratti a tempo parziale. Non solo, il legislatore definisce come periodo notturno un arco temporale di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

La legge 247/2007 chiarisce, da un punto di vista normativo, anche il significato della linea catena, ovvero i lavoratori che, all’interno di un processo produttivo in serie – contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni – svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità.

incentivi alla produttività, non serve l’accordo scritto

 L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori precisazioni sulle agevolazioni previste per i premi corrisposti dal datore di lavoro per incrementi di produttività previsti per il l’anno 2011.

Ricordiamo che gli incrementi di produttività, fino a 6 mila euro, scontano nel 2011 la tassazione agevolata del 10 per cento se sono erogati in base ad accordi collettivi e aziendali, anche non scritti perché vale il principio generale di libertà di azione sindacale previsto dall’articolo 39 della Costituzione.

In questo caso è sufficiente che il datore di lavoro attesti nel Cud che tali somme siano state erogate in attuazione di uno specifico contratto o accordo e che siano legate all’incremento della produttività.

In effetti, per i contratti collettivi di diritto comune, in applicazione del principio generale di libertà di forma, ribadito dalla giurisprudenza di Cassazione, non esiste un onere di tipo formale, ragione per cui possono concorrere a incrementi di produttività, come non di rado avviene, accordi collettivi non cristallizzati in un documento cartolare e riconducibili, a livello di fonti del diritto.

Incrementi di produttività, chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro

L’Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro, allo scopo di offrire tutti i necessari chiarimenti in relazione all’imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, hanno deciso di emanare una circolare congiunta il 14 febbraio 2011.

I due organismi chiariscono che, per quanto concerne il periodo d’imposta 2011, l’articolo 53 del decreto n. 78 del 2010 ha previsto l’applicazione del regime dell’imposta sostitutiva, entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi, in favore dei lavoratori del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore all’importo di 40.000 euro.

Si rileva preliminarmente che, pur mancando nella norma di proroga il richiamo alla facoltà concessa al dipendente di rinunciare espressamente al regime della tassazione sostitutiva, l’opzione deve ritenersi applicabile anche nel periodo d’imposta 2011.

Regione Friuli, ammortizzatori sociali in deroga per il 2011

Raggiunto un accordo sugli ammortizzatori sociali in deroga nella regione Friuli Venezia Giulia per l’anno 2011.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con una nota in data 3 dicembre 2010 ha precisato che la regione Friuli Venezia Giulia può stipulare l’accordo relativo alla concessione degli ammortizzatori in deroga per l’anno 2011, cosa avvenuta poi a fine dicembre 2010.

Grazie all’intesa raggiunta vengono estesi anche per l’anno 2011 i criteri e le modalità di utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga adottati nel 2010.

In particolare, per quanto riguarda la durata dei trattamenti si conferma la durata massima di sei mesi per i trattamenti di mobilità in deroga e di 1038 ore totali per ciascun lavoratore (669 ore in caso di lavoratori a tempo parziale fino a venti ore lavorative settimanali).

Dal Ministero chiarimenti sul lavoro accessorio

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che anche il settore terziario, distribuzione e servizi può ricorrere al lavoro accessorio.

Il Ministero si è espresso in questo modo in seguito a diverse richieste di chiarimento da parte di Confcommercio che intendeva avere un parere in merito alla possibilità di utilizzare, da parte delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, il contratto di lavoro di tipo accessorio di cui gli articoli 70 e seguenti del decreto 276/2003.

In modo particolare, la richiesta di Confcommercio mirava ad ottenere la conferma da parte del Ministero alla possibilità di ricorrere a tale strumento, indipendentemente dalla tipologia di attività che il lavoratore andrebbe a svolgere, qualora quest’ultimo sia in possesso dei requisiti di legge e nelle ipotesi in cui il prestatore di lavoro sia titolare di contratto di lavoro a tempo parziale presso altri datori diversi da quello con il quale ha in corso un rapporto di lavoro a tempo parziale.

Inail, rapporti di lavoro e contratto part time

Ritorniamo sulla circolare Inail n. 51 del 15 dicembre per sottolineare che la normativa si applica ai datori di lavoro esercenti attività edile, alle cooperative di produzione e lavoro esercenti attività edile e per i soci lavoratori delle stesse.

In caso di contratti di lavoro a tempo parziale la circolare in questione osserva che la contribuzione va assolta rispetto all’orario ridotto contrattualmente praticato, senza dar luogo alla contribuzione virtuale.

In particolare, la normativa vigente in tema di rapporti a tempo parziale stabilisce che la retribuzione da valere ai fini dell’assicurazione Inail dei lavoratori a tempo parziale è pari alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno, determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore e che i contratti collettivi nazionali o territoriali possono determinare condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro, nonché prevedere per specifiche figure o livelli professionali modalità particolari di attuazione delle discipline rimesse alla contrattazione collettiva.

Inail, chiarimenti sui rapporti di lavoro nel settore edile

L’Inail ha voluto chiarire, mediante la circolare n. 51 del 15 dicembre 2010, alcune questioni sui rapporti di lavoro nel settore edile e contratti di lavoro part-time.

Infatti, l’istituto per la tutela degli infortuni sul lavoro ha stabilito che i datori di lavoro esercenti attività edile, , anche se  in economia sul territorio italiano, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione (la cosiddetta retribuzione virtuale).

Secondo le precisazioni dell’Inail l’obbligo del ragguaglio della retribuzione imponibile all’orario contrattuale dà luogo al versamento di una contribuzione virtuale ove non si verifichi l’impiego del lavoratore per tutto l’orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione lavorativa non sia dovuta ad eventi ben determinati.

Inps, chiarimenti sulla retribuzione minimale

L’istituto previdenziale, con la circolare n. 150 del 25 novembre del 2010, ha fornito alcuni c chiarimenti in merito alla retribuzione minimale applicata nel calcolo della disoccupazione agricola.

La circolare dell’Inps tenta di chiarire alcuni dubbi riportati nella circolare n. 52 del 6 marzo 2007 riguardo alla retribuzione minimale per l’anno 2007, da applicare anche nel computo dell’indennità di disoccupazione agricola.

L’istituto previdenziale tenta in questo modo di intevenire per cercare di chiarire alcuni aspetti che stanno provocando un aumento del contenzioso, giuridiziario e amministrativo, sulla retribuzione minimale applicata nel calcolo della disoccupazione agricola e per fornire supporto all’istruttoria dei ricorsi e delle cause in corso.