
Entro il 1° giugno sarà possibile procedere all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento ed anche al trasferimento da una provincia all’altra: ecco in sostanza il contenuto del decreto ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011 emesso dal Ministero dell’Istruzione.
In effetti, secondo quanto stabilisce l’articolo 1 comma-1bis della legge 143/2004, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine del 1° giugno 2011.
Ricordiamo che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria.
Con sentenza del 16 marzo 2011 n. 1608, la V Sezione del Consiglio di Stato afferma che una volta esaurito il periodo di comporto per assenza per malattia e, senza che il lavoratore faccia ulteriore esplicita richiesta di conservazione del posto di lavoro, quest’ultimo può essere licenziato. In effetti, è questo l’iter conclusivo del procedimento amministrativo del Consiglio di Stato in merito alla risoluzione unilaterale del contratto di lavoro da parte dell’Amministrazione comunale di Udine nei confronti di un suo dipendente.