Inail, le malattie da stress lavoro-correlato

Le malattie che ricadono in questo ambito sono di certo un fenomeno complesso da valutare tanto che, grazie ad una indagine condotta dalla stessa Inail, in dieci anni ha riconosciuto solo il 13% delle oltre quattromila denunce presentate visto che l’onere della prova spetta all’interessato e risultano impossibili da circoscrivere perché possono avere rilevanza di tipo psico-somatica.

Il dato è stato fornito da Luigi Sorrentini, il direttore centrale delle prestazioni, nel corso di una audizione al Senato in una seduta dedicata al mobbing.

Inpdap, il trattamento di fine servizio del personale non di ruolo

Il nostro istituto previdenziale del settore pubblico ha deciso, attraverso la nota operativa n. 34 del 26 ottobre 2011, di offrire alcuni chiarimenti in merito alla decorrenza dell’iscrizione ai fini dell’indennità premio di servizio o dell’indennità di buonuscita (TFS) del personale assunto in posizione non di ruolo.

È bene ricordare che la recente nota emessa dall’Istituto previdenziale pubblico trova applicazione solo ed esclusivamente per il personale in regime TFS e non riguarda il personale cosiddetto contrattualizzato assunto nella pubblica amministrazione a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000. Non solo, risulta anche escluso il personale in servizio nella pubblica amministrazione con contratto a tempo determinato in corso o successivo al 30 maggio 2000 che rientra nel regime di trattamento di fine rapporto. In effetti, per i casi non previsti, così come sopra riportati, occorre fare riferimento alla circolare n. 11 del 12 marzo 2001 ed alle sue modifiche ed integrazioni successive.

L’eccedenza di personale e mobilità collettiva nella pubblica amministrazione

 L’articolo 33 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, conosciuto anche come Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, si occupa di disciplinare l’eventuale eccedenza di personale nella pubblica amministrazione o la procedura di mobilità collettiva.

Infatti, le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali e ad osservare le procedure previste. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223, ed in particolare l’articolo 4, comma 11, e l’articolo 5, commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.

L’articolo 33, o almeno i primi commi, si applica quando l’eccedenza rilevata riguardi almeno dieci  dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazione di eccedenza distinte nell’arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessati si applicano diverse disposizioni.

Governo, la risoluzione del rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.  245 del 20 ottobre 2011, il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 luglio 2011 n. 171, con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell’articolo 55-octies del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

In effetti, il regolamento disciplina la procedura, gli effetti  ed il trattamento giuridico ed economico relativi all’accertamento della permanente  inidoneità psicofisica  dei   dipendenti,   anche  con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni dello Stato. Il regolamento si attua anche alle amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo e dagli enti pubblici non economici fino a quelli di ricerca e delle università.

Funzione Pubblica, il diritto allo studio

 Il Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso la circolare n. 12 del 7 ottobre 2011, ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai permessi ed ai congedi per motivi di studio richiesti da parte del personale delle Pubbliche Amministrazioni. La disciplina, ricorda sempre il Dipartimento, dovrà sempre contemperare un equilibrio tra le esigenze amministrative ed il diritto allo studio.

Ricordiamo che esistono differenti istituti tra cui il congedo per la formazione e le 150 ore di permessi retribuiti all’anno. Nel primo caso i congedi sono previsti dall’articolo 5 della legge n. 53/2000 e sono utilizzabili anche per il conseguimento di titoli universitari  o per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro, che possono essere accordati, secondo le condizioni stabilite nei CCNL e negli accordi collettivi, ai lavoratori con anzianità di servizio di almeno 5 anni.

Arriva il decreto salvaprecari, le domande entro il 2 novembre 2011

È stato pubblicato il decreto n. 92 del 12 ottobre 2011 in attuazione della legge n° 106 del 12 luglio 2011, che ha previsto l’estensione per l’anno scolastico in corso delle disposizioni della legge n° 167 del 24 novembre 2009 in materia di supplenze per le assenze temporanee dei titolari con precedenza rispetto alle graduatorie di circolo e di istituto.

Il destinatario del decreto è il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo nell’anno scolastico 2011/2012 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il personale A.T.A, inserito a pieno titolo nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e
n. 35 del 24 marzo 2004 è destinatario, per l’anno scolastico in corso, delle disposizioni del presente decreto.

La frazionabilità del congedo straordinario

 Il congedo straordinario è previsto all’articolo 4 della legge 8 marzo  2000 n. 53 e può essere richiesto dai  dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, durante il quale il dipendente conserva il posto di lavoro, conseguendo un’indennità economica, per fornire assistenza  ai coniugi, ai genitori, anche adottivi, ai figli anche adottati, ed ai fratelli o sorelle, portatori di handicap  in condizioni di gravità riconosciuta ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/92.

Il congedo si può utilizzare per un periodo massimo di 24 mesi, in modo continuativo o frazionato; in realtà, gli enti previdenziali ammettono il frazionamento fino alla giornata intera, ma  non è ammesso il frazionamento ad ore.

Cassazione, commette reato il dirigente che protegge l’assenteista

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35344 del 29 settembre 2011, ha stabilito che il dirigente che protegge, in forma diretta o indiretta, l’assenteista si rende colpevole di truffa aggravata, ossia il dipendente, a fronte di falsa attestazione, deve essere richiamato disciplinarmente per sanzionare ogni comportamento ritenuto illecito.

In effetti, per la Corte di Cassazione il dirigente preposto, e gerarchicamente suo diretto superiore, concorre nel reato con condotta commissiva.

La Suprema Corte ha così ribadito che il dirigente responsabile, e a nulla valgono scuse sul mancato controllo condotto da parte dell’ufficio risorse umane, ha il dovere di intervenire per esercitare quello che viene chiamato “controllo sociale”.

L’8 ottobre la CGIL ferma la scuola

La CGIL ha così deciso di scendere di nuovo in piazza coinvolgendo direttamente i lavoratori del mondo della scuola e quella della pubblica amministrazione manifestando il proprio dissenso verso una politica che non tiene conto dei lavoratori ma, anzi, tende a contrapporre i lavoratori del settore pubblico e quello del segmento privato.

La CGIL ricorda che il futuro del Paese risiede nei servizi pubblici di qualità: dalla scuola, all’università, alla ricerca, alla sanità, alla sicurezza, ai trasporti. Per i promotori dell’iniziativa il governo continua ad accanirsi contro il lavoro pubblico, contro le pubbliche amministrazioni, contro il sistema della conoscenza e i servizi pubblici.

Il Consiglio di Stato e la revocabilità delle dimissioni

Il Consiglio di Stato interviene in una materia molto delicata in fatto di revocabilità delle dimissioni e lo fa con la sentenza n. 5384 del 27 settembre 2011. In sostanza, per la suprema autorità amministrativa le dimissioni volontarie del dipendente si perfezionano con l’accettazione delle stesse da parte dell’amministrazione e non possono essere revocate quando tale provvedimento sia stato assunto, anche se il dipendente non ne abbia ancora avuto formale comunicazione, attesa la natura non ricettizia dell’accettazione medesima.

Il Consiglio di Stato precisa, riferendosi alla Corte Costituzionale n. 417/1996 e n.92/1997, che il provvedimento di accettazione  ha carattere costitutivo, con conseguente effetto estintivo del rapporto di pubblico impiego al momento della sua adozione.

Inpdap, convenzione con il fondo Fopadiva

L’Inpdap ed il Fondo pensione complementare Fopadiva hanno stipulato un’apposita convenzione per la fornitura, da parte dell’Istituto al Fondo, di alcuni servizi inerenti alla gestione delle posizioni e delle attività relative ai dipendenti pubblici aderenti al  Fondo stesso e riguardati dal Dpcm 20 dicembre 1999 e successive modifiche, in tema di trattamento di fine rapporto e previdenza complementare.

Si ricorda che il Fondo, autorizzato all’esercizio dalla Covip il 9 luglio 2003,  è destinato ai lavoratori dipendenti residenti nella Regione Autonoma Valle d’Aosta. Al Fondo, pertanto, possono aderire i lavoratori del pubblico impiego dipendenti dalle amministrazioni locali nonché il personale scolastico operante nella Regione Valle D’Aosta in materia di previdenza complementare che vedono coinvolto l’Istituto.

Inpdap, contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici

L’Inpdap ha emesso la sua nuova nota operativa, la n. 30 dello scorso 12 agosto 2011, dove ha posto in evidenza alcune importanti novità. In effetti, l’ente previdenziale della pubblica amministrazione ha evidenziato che la legge n. 148/2011 (articolo 2, comma 1) ha reintrodotto, dal 1 agosto 2011 al 31 dicembre 2014, il contributo di perequazione previsto dall’art. 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Ricordiamo che nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011 è stata pubblicata la legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha convertito, con modificazioni, il decreto leggge dello scorso 13 agosto 2011, n. 138. La legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (17 settembre 2011).

La pignorabilità delle pensioni dei giornalisti

 La Corte Costituzionale con la sentenza n. 256/2006 ha stabilito che le pensioni, indennità ed assegni erogati dall’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) sono pignorabili nei limiti di un quinto come previsto per le pensioni, assegni ed indennità erogate dall’INPS e per gli assegni di quiescenza erogati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

La decisione arriva dopo una precedente sentenza, 4 dicembre 2002 n.506, dove si era posta in evidenza la pignorabilità delle pensioni, comprese quelle dei pubblici dipendenti, contemperando gli opposti interessi del creditore a soddisfare il proprio credito e del pensionato alla garanzia del ”minimo vitale”.

In arrivo i Punti Inps, la nuova organizzazione dell’Istituto

 Il nostro maggiore istituto previdenziale ha reso noto, attraverso la circolare 119 del 14 settembre 2011, alcune informazioni sulla sua struttura organizzativa allo scopo di servire meglio la propria utenza. La circolare pone in evidenza i nuovi moduli organizzativi caratterizzati da particolare snellezza e flessibilità, ossia i Punti Inps e i nuovi Punti Cliente.

La circolare ricorda che l’assetto dell’Inps si base su diverse articolazioni: Direzione provinciale, Agenzia complessa, Agenzia territoriale e Punti INPS.