L’inabilità dopo l’assunzione

La questione è abbastanza rilevante tanto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in particolare la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva,  ha deciso di intervenire attraverso un suo autorevole parere.

Infatti, con interpello n. 17 del 24 maggio del 2010 il Ministero ha dato una sua risposta in merito alla problematica concernente la computabilità nella quota di riserva, ex art. 4 della legge n. 68/1999, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla stessa legge, del soggetto assunto come normodotato divenuto inabile durante lo svolgimento del rapporto di lavoro.

Il nuovo trattamento di “buonuscita” per i pubblici dipendenti

Altre novità in arrivo per il pubblico impiego. La manovra finanziaria del 2010, Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, ha introdotto, grazie all’articolo 12, un nuovo calcolo per il trattamento dell’indennità di buonuscita o di fine servizio, a seconda di come lo si voglia chiamare. Infatti, la manovra stabilisce che, partire dal 1° gennaio 2011, il trattamento di fine servizio verrà calcolato secondo le regole stabilite dall’articolo 2120 codice civile.

In sostanza, il trattamento, secondo quanto stabilisce il codice civile, si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari, e comunque non superiore, all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5.

Lavorare in parrocchia

A volte può succedere che una parrocchia ha la necessità di utilizzare forme di collaborazione retribuita per seguire la comunità e per espletare i servizi che eroga: una scuola o il centro estivo per ragazzi.

Così qualora una parrocchia decida di affidare la direzione delle attività estive ad un  collaboratore (volontario o retribuito), oltre alle capacità tecniche e organizzative, deve valutare le possibili forme di collaborazione e di rapporto di lavoro.

Occorre precisare che esiste un principio costituzionale che impone di retribuire il lavoro con giustizia ed in proporzione al tipo di mansione svolta. I criteri cui parametrare il quantum sono dati principalmente dai contratti collettivi nazionali per mansioni equivalenti.

Ferie non godute e contribuzione lavorativa

La corte di Cassazione con sentenza n. 11262 del 10 maggio 2010 ha stabilito che il carattere risarcitorio delle somme corrisposte per ferie non godute non è di ostacolo all’assoggettamento a contribuzione trattandosi, in ogni caso, di un compenso corrisposto in dipendenza di un rapporto di lavoro ed in relazione ad una prestazione effettuata ed è riconducibile all’ambito dell’articolo 12 della legge n. 153/1969.

In effetti, l’articolo 12 stabilisce che per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.

I requisiti per il lavoro notturno

Il D.lgs. n. 66 del 2003 ha recepito le disposizioni contenute nella direttiva 93/104/CE così come modificata dalla direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 2000.

Il decreto intende regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell’orario di lavoro.

Deve considerarsi lavoratore notturno chi svolge, durante il periodo notturno, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale, o svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro.

Disabili, ripartizione del fondo per il diritto al lavoro

Il Ministero del Lavoro ha stabilito, con proprio decreto, i criteri per la ripartizione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.

In effetti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento CE n. 800/2008 della commissione, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 2010, il Decreto InterMinisteriale del 4 febbraio 2010 che definisce i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni e le province autonome delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili istituito dall’art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, così come modificato dall’artico 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Le ingiurie verso il datore di lavoro non giustificano il licenziamento

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9422 del 21 aprile 2010, ha ribadito che in presenza di ingiurie verso il proprio datore di lavoro, il lavoratore non può essere licenziato senza che si proceda secondo i dettami dell’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori.

Non può essere invocata, da parte del datore di lavoro, la giusta causa, anche in presenza in minacce e ingiurie o di gravi insubordinazione tanto da ledere l’elemento della fiducia che vige in ogni rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro anche in presenza di questi elementi non può procedere, in maniera unilaterale, al licenziamento senza il necessario preventivo rispetto della procedura disciplinare appositamente prevista (articolo 7).

Lavoratore disabile e il contratto a tempo determinato

La legge n. 68/1999 disciplina il rapporto di lavoro dei disabili assunti secondo l’istituto dell’obbligatorietà.

La predetta legge richiama le parti ad una corretta procedura del collocamento mirato.

Per collocamento mirato dei disabili si intende quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso opportune analisi, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione.

La responsabilità del lavoratore e il diritto di rivalsa

Il datore di lavoro è responsabile delle attività dei propri dipendenti durante lo svolgimento delle loro mansioni ad eccezione degli eventuali illeciti nelle attività che ricadono nelle attività extra lavorative.

Il lavoratore ha la capacità di incidere sulla sfera giuridica del datore di lavoro per la responsabilità extracontrattuale e contrattuale, in questa caso, in base all’articolo 1228 del codice civile, nell’adempimento di obbligazioni risponde dei fatti dolosi o colposi.

Il datore di lavoro in caso sia costretto a risarcire un terzo a causa di un comportamento illecito di un lavoratore può rivalersi sul dipendente solo se esiste un inadempimento del rapporto di lavoro.

Regionali 2010, il permesso elettorale per il lavoratore

 Secondo le disposizioni legislative, le consultazioni elettorali avranno luogo domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010 e coinvolgeranno oltre 41 milioni di italiani e di questi, si stimano in circa mezzo milione di persone, un’esigua minoranza vigilerà, con vari ruoli, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

La legge stabilisce che il lavoratore ogni volta che partecipa, mediante un incarico puntualmente definito, come scrutatore, presidente del seggio, segretario, rappresentante di lista o di gruppo, ma anche come rappresentante dei partiti o gruppi ha diritto di assentarsi per permesso elettorale.

La legge che disciplina la materia è il TU n. 361/1957: in conformità a queste disposizioni, il lavoratore ha diritto di assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

Il lavoratore e l’attività di volantinaggio

L’articolo 1 dello Statuto dei lavoratori, legge 300/1970, garantisce a tutti i lavoratori il diritto di manifestare liberamente, anche nei luoghi di lavoro, il proprio pensiero senza distinzioni di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa.

L’attività di volantinaggio organizzata e realizzata anche da un singolo lavoratore all’interno dell’azienda e fuori dal normale orario di lavoro è perfettamente legittima perché rientra tra le tutele introdotte dall’articolo 1 della legge 300/1970.

Infatti, l’articolo 1 vuole ribadire il diritto fondamentale che la Costituzione garantisce ad ogni persona perché sia concretamente rispettata nei luoghi di lavoro e, trattandosi della riaffermazione di un principio fondamentale, si è ritenuto di non accompagnare alla norma il richiamo del rispetto della libertà altrui.

Inps: in scadenza l’indennità di disoccupazione

Il 31 marzo scade il termine per presentare all’ Inps la domanda per ottenere l’indennità di disoccupazione con i requisiti ridotti.

L’indennità erogata dall’istituto previdenziale intende dare un aiuto a tutti i lavoratori dipendenti che non hanno raggiunto il requisito minimo richiesto (non meno di 52 settimane negli ultimi due anni) per ottenere la disoccupazione ordinaria e copre i periodi di disoccupazione dell’anno precedente.

In modo particolare, è una provvidenza economica rivolta per chi ha svolto lavori brevi e discontinui, ad esempio le supplenze del personale precario della scuola privata.

Licenziare il dipendente per troppa malattia

La malattia è un istituto normativo utilizzato per mantenere il rapporto di lavoro, anche se non esiste, in sostanza, una prestazione lavorativa; in effetti, si ottiene una sospensione del rapporto per oggettiva sopravvenuta impossibilità al fine di poter assicurare il prosieguo della prestazione lavorativa.

In questo caso, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un certo periodo di tempo (definito periodo di comporto), la cui durata deve essere stabilita dal contratto collettivo nazionale applicabile.

Non solo, il datore di lavoro, oltre a conservare il posto di lavoro, deve garantire l’intero trattamento economico.

Chiarimenti Inps sull’indennità per i collaboratori a progetto

La finanziaria 2010 ha ampliato i requisiti e la misura per la tutela del reddito a favore dei collaboratori coordinati e continuativi, art.2 Legge 191 del 23 dicembre 2009 (Legge Finanziaria 2010).

L’Inps, con la circolare n. 36 del 9 marzo, fa chiarezza su questo nuovo istituto e pone espressamente in evidenza che destinatari sono i collaboratori a progetto iscritti, in via esclusiva, alla gestione separata (quindi con aliquota 25,72% nel 2009 e 26,72 nel 2010) e descrive, inoltre, le condizioni per avere diritto all’indennità.

L’istituto previdenziale ha ribadito i requisiti che la Legge Finanziaria 2010 ha espressamente previsto (art.2, comma 130, legge n. 191/09 che ha riformulato l’art.19,comma 2, del D.L. n.185/08) e ha indicato la procedura che il lavoratore deve seguire.