Non è possibile licenziare un dipendente in presenza di assenza ingiustificata purché questa sia di breve durata e non se ne ravvisi un inadempimento di grave entità.
Infatti, la Corte di Cassazione, attraverso la sentenza n. 3179 dello scorso 11 febbraio 2013 ha ritenuto illegittimo il licenziamento del dipendente accusato di essersi allontanato per un breve periodo, quantificato pari a tre ore ovvero dalle ore 8,49 alle 11,24 , senza dare una giustificazione, dal luogo di lavoro.
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Il Governo Monti auspica una chiusura sindacale unitaria sul tema della produttività visto che, ad oggi, il maggiore sindacato italiano, la
Il Tribunale di Vercelli ha deciso di chiedere alla Corte Costituzionale il suo parere in merito all’articolo 19 delle legge 300/70, ovvero lo
Il sindacalista è un
È proibito sostituire un lavoratore in sciopero anche con un lavoratore in possesso di una qualifica superiore, è questa la posizione della
Nella pubblica amministrazione, in particolare nel comparto scuola, l’Istituto delle 150 ore è una interessante opportunità per elevare il proprio livello di istruzione e concretizzare, così, nuove opportunità di lavoro.
Le Rappresentanze
L’
La Corte di Cassazione, sentenza n. 9965 dello scorso 18 giugno 2012, è intervenuta in merito ad licenziamento di un lavoratore, rappresentante sindacale. Infatti, il lavoratore, a seguito dell’impugnazione del licenziamento riconosciuto illegittimo, non è stato riammesso nel posto di lavoro dal datore di lavoro, pur venendo regolarmente retribuito ed ammesso in azienda per svolgere l’attività di rappresentante sindacale.
Ricordiamo che la norme approvate in senato introducono una disciplina processuale speciale per le controversie in materia di licenziamenti, nelle ipotesi rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 18 della legge n. 300/1970, ossia Statuto dei lavoratori.
La Corte di Cassazione è intervenuta a ribadire la sua posizione in merito all’installazione degli impianti di videosorveglianza; infatti, in base alla sentenza n. 22611 dell’11 giugno 2012, il datore di lavoro che videosorveglia i propri dipendenti, in assenza di un accordo con le rappresentanze sindacali, non commette reato se fa sottoscrivere a tutti i lavoratori un apposito documento autorizzativo, espressione del loro assenso.
La CIDA, ossia Confederazione Italiana dei Dirigenti e delle Alte Professionalità, ha avanzato richiesta di interpello, n. 12/12, per conoscere il parere della Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero in merito alla sussistenza o meno, in capo al datore di lavoro, dell’obbligo di versamento dei contributi previdenziali in favore di un proprio dipendente, per il periodo intercorrente tra il giorno del licenziamento e quello della reintegrazione nel posto di lavoro disposta con ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c.