Contratto a termine dal 2013: obbligo contributo addizionale Aspi

 I datori di lavoro che hanno stipulato con i propri dipendenti contratti di lavoro a termine devono versare all’Inps, dal 2013, un contributo addizionale dell’1,40% per finanziare l’Aspi, la nuova indennità di disoccupazione, utilizzando il Modello F24. Questo aumento del costo del lavoro si può evitare solo se si trasforma il rapporto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato.

Modifiche al contratto dei servizi di pulizia

 È stato deciso un ridimensionamento del servizio cosiddetto “stop and go” nei contratti a termine. Infatti, lo scorso dicembre è stato sottoscritto un nuovo accordo, per la precisione il 12 dicembre 2012, tra le parti sociali, ovvero Fise, Unionservizi-Confapi, Legacoopservizi, Federlavoro e servizi-Confcooperative, Agci-Servizi con Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltrasporti-Uil.

La cassazione interviene sulla mancata valutazione dei rischi nei contratti a termine

 La Corte di cassazione, attraverso la sentenza n. 5241 del 2 aprile 2012, ha affermato che l’art. 3 del Decreto legislativo n. 368/2001 ha introdotto una quadruplice serie di divieti all’apposizione del termine ai contratti di lavoro subordinato, così rafforzando il peculiare disvalore che connota le assunzioni a termine effettuate in violazione degli specifici divieti stabiliti a protezione degli interessi intensamente qualificati sul piano costituzionale, e limitando l’autonomia delle parti nella stipulazione del contratto a termine.

Nuova sentenza sui termini di impugnazione dei contratti a termine

 Il Tribunale di Milano in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro è intervenuto, attraverso la sua sentenza n. 3914 dello scorso 4 agosto 2011, sui termini di impugnazione  dei contratti a termine.

In sostanza, il giudice del Tribunale ha stabilito che il comma 54 dell’articolo 2 della legge 10/2011 ha sospeso sino al 30 dicembre 2011 l’entrata in vigore dei nuovi termini di impugnazione previsti dall’articolo 32 della legge n. 183/2010, incluso quello riguardante i contratti “atipici” già scaduti alla data dell’entrata in vigore della stessa legge, ovvero alla data del 24 novembre 2010.

Nel caso in questione la contestazione riguardava una serie di contratti a termine scaduti prima del 24 novembre 2010, mentre l’impugnazione del contatto avveniva non entro la data stabilita del 23 gennaio 2011.

Contratto a termine nello spettacolo

La materia dei contratti a termine, in modo particolare nel settore dello spettacolo, è un aspetto rilevante perché tanto che Confcommercio, attraverso una idonea istanza di interpello, ha chiesto al Ministero del lavoro sulla corretta interpretazione dell’art. 1, comma 1, D.Lgs. n. 368/2001.

Nello specifico, si chiede se sia consentito assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato per la realizzazione di un singolo spettacolo o di una serie di spettacoli, nell’ambito di una o più stagioni teatrali e/o liriche, ovvero se a tal fine sia necessaria una specifica previsione da parte della contrattazione collettiva di categoria.

Occorre ricordare che la materia è stata modificata dalla legge n. 247/2007 attuativa del Protocollo Welfare del 23 luglio 2007 nonché, più di recente, dalla legge n. 133/2008).

Germania, bisogna dare un limite agli interinali

In Germania il sindacato unitario Dgb ha deciso di scendere in lotta per protestare con il continuo ricorso al lavoro interinale che ha ormai assunto un fenomeno allarmante; in effetti, secondo i dati in possesso dal sindacato Dgb, nelle città di Amburgo, Berlino e Francoforte il fenomeno trova una diffusione allarmante, ma soprattutto ad Amburgo si stima una cifra di poco meno di 31mila contratti.

Per la potente organizzazione metalmeccanica sindacale tedesca, l’Ig Metall, il fenomeno è ormai fuori controllo con applicazioni dubbie; in effetti, per Eckard Scholz le imprese ricorrono al lavoro interinale non solo per compensare la manodopera in momenti di elevata domanda, ma, soprattutto, le aziende utilizzano questa particolare contratto di lavoro anche per impiegare lavoratori con basse retribuzioni e privi di prospettiva.

Inps, chiarimenti per lavoratrici assenti per maternità

L’Inps, con messaggio n. 1382 del 20 gennaio del 2011, ha voluto fornire diversi chiarimenti a proposito dello sgravio contributivo finalizzato alla sostituzione di lavoratrici assenti per maternità.

Ricordiamo che lo sgravio è concesso alle imprese che occupano fino a 19 unità nel caso in cui sostituiscano, con contratto a termine, la lavoratrice assente.

In effetti, la norma a cui ci si riferisce è contenuta nell’articolo 4, comma 3, del decreto 151/2001 dove, in particolare, si prevede che le assunzioni in sostituzione possono avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

Per i rapporti di lavoro instaurati in aziende con meno di venti dipendenti, il successivo comma 3 del medesimo articolo dispone uno sgravio contributivo nella misura del 50% della contribuzione dovuta per la persona assunta.