Lavoratore straniero, il rinnovo del permesso di soggiorno

Risulta opportuno mettere in evidenza le operazioni per procedere al rinnovo del permesso di soggiorno, anche per via delle disposizioni modificate con il tempo.

Per prima cosa ricordiamo che il permesso di soggiorno ha una durata massima di 2 anni o di un anno se è stato richiesto per un contratto di lavoro a termine. Durante lo svolgimento del rapporto di lavoro di tipo subordinato, il permesso di soggiorno, una volta scaduto, deve essere rinnovato.

Ricordiamo che le operazioni di rinnovo sono a carico del lavoratore straniero che si deve attivare 60 giorni prima della scadenza presentando alla Questura la richiesta di rinnovo, in realtà, siccome il datore di lavoro è passibile a sanzioni anche penali qualora, in sede di ispezioni aziendali,si rilevi che lo stesso occupa lavoratori stranieri non in regola con il permesso di soggiorno, è necessario che lo stesso datore si preoccupi di provvedere al rinnovo.

Manovra 2011, interventi sull’indennità integrativa speciale

All’articolo 18 della legge n. 111/2011 sono contenuti alcune modifiche in materia di prestazioni previdenziali. In particolare ai commi 6, 7, 8 e 9 si intende intervenire sull’ Indennità integrativa speciale, ossia le disposizioni contenute nei commi messi in evidenza riguardano, tra gli altri, i trattamenti pensionistici a carico del Fondo Speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e quelli ex IPOST.

In particolare, l’articolo 18, comma 6, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, ha stabilito che l’articolo 10, quarto comma, del D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, è implicitamente abrogato dall’art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730.

Lavoratore straniero, lavorare in forma autonoma

Il cittadino extracomunitario che intende fare ingresso in Italia per svolgere un’attività autonoma deve  sempre passare attraverso il decreto flussi.

Per svolgere lavoro in forma autonoma il lavoratore straniero deve, per prima cosa, dimostrare di possedere tutti i requisiti che la legge impone per svolgere la sua attività, oltre ad ottenere il nulla osta all’ingresso per svolgere l’attività autonoma d’interesse.

Rispetto al passato le cose sono leggermente cambiate; in effetti, per svolgere un lavoro non di tipo subordinato – ossia lavoro autonomo, svolgere un’attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ma anche per costituire una società di capitali o di persone, compresa la possibilità di accedere a cariche societarie – non è più possibile ricorrere a forme di collaborazioni di tipo coordinate e continuative.

Le procedure di conciliazione con l’Università

 La Direzione generale per l’Attività Ispettiva, con interpello n. 34/2011 dello scorso 9 agosto 2011, si è pronunciata in merito alla conciliazione presso le Commissioni di certificazione costituite presso le Università come prevede l’articolo 31, comma 13, della legge n. 183/2010. In effetti, l’Università degli Studi – Roma Tre chiede un parere per la corretta interpretazione della disposizione di cui all’articolo 31, comma 13, Legge n. 183/2010, con particolare riferimento alla modalità di svolgimento delle conciliazioni presso le Commissioni di certificazione costituite presso le Università.

Manovra 2011, nuove disposizioni sui trattamenti pensionistici

La manovra di luglio 2011, legge 111/2011, ha introdotto diverse nuove disposizioni che prevedono modifiche ai trattamenti pensionistici del personale degli enti pubblici creditizi, comma 10 articolo 18. Infatti, il comma 10 dell’articolo 18 ha autenticamente interpretato l’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 357/1990, il quale prevede che

la gestione speciale assume a proprio carico, per ciascun titolare di trattamento pensionistico in essere all’entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218, una quota del trattamento stesso determinata secondo le misure percentuali indicate nella tabella allegata al presente decreto

nel senso che la quota del trattamento si deve determinare con esclusivo riferimento all’importo del trattamento pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza con esclusione della quota eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale.

Manovra 2011, le modifiche ai trattamenti di sostegno al reddito

Con la manovra di luglio, in particolare all’articolo 18 della legge n. 111/2011, il Legislatore ha abrogato, a partire dal 6 luglio, il comma 10-bis dell’articolo 19 del decreto n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009, con la quale ai lavoratori non destinatari del trattamento di mobilità previsto dall’articolo 7 della legge n. 223/1991 poteva essere erogato, in caso di licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro, un trattamento di ammontare equivalente all’indennità di mobilità.

Ministero del lavoro, il nuovo sistema di comunicazione online

Il Ministero ricorda che, in base al documento “Standard tecnici per lo scambio della Scheda Anagrafico-Professionale”, è in vogore il nuovo sistema di comunicazione tra enti e il Ministero.

Il Nodo di coordinamento, attraverso il quale viaggia la Scheda Anagrafico-Professionale, è realizzato in conformità ai principi del modello architetturale a tre livelli basato su tecnologia web, i cui principali elementi funzionali sono, dal punto di vista logico, ovvero un componente di interfaccia utente, costituito da un web browser, un componente che gestisce la comunicazione e la logica applicativa, costituito da uno (o più) web server e da uno (o più) application server e un componente che gestisce l’accesso ai dati e la loro memorizzazione, costituito da un RDBMS.

L’omofobia nei luoghi di lavoro

La Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e si muove in linea con il principio che l’occupazione e le condizioni di lavoro sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti i cittadini e contribuiscono notevolmente alla piena partecipazione degli stessi alla vita economica, culturale e sociale e alla realizzazione personale.

La direttiva interviene e chiarisce che per principio della parità di trattamento si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.

Inpdap, nota per i benefici pensionistici sui lavori usuranti

 Dopo la circolare del Ministero del Lavoro n. 22/2011, adesso anche l’INPDAP, con la nota n. 29/2011,  ha fornito istruzioni operative per i benefici di  pensionamento in favore degli addetti ai lavori usuranti di cui al decreto n. 67/2011.

L’Inpdap ricorda che la domanda deve riportare tutte le informazioni che  sono considerate condizioni necessarie ai fini della procedibilità dell’istanza. In particolare l’interessato deve indicare la volontà di avvalersi del beneficio in esame e di specificare i  periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività considerate come particolarmente faticose e pesanti, oltre ad  allegare la documentazione comprovante l’attività usurante svolta.

Inps, sospensione invalidità

L’Inps, attraverso il messaggio n. 15812 dello scorso 3 agosto 2011, dispone la sospensione d’ufficio per un gruppo di prestazioni INVCIV interessate da verifiche straordinarie (INVER) con decorrenza 1° settembre 2011.

Il messaggio dell’istituto previdenziale ricorda che la sospensione riguarda le posizioni dei soggetti assenti a visita senza giustificato motivo, rilevate alla data del 15 giugno 2011, i cui esiti Postel sono identificati come “consegnata raccomandata”, “compiuta giacenza”, “respinta al mittente” e “PEC”.
Prima di procedere alla sospensione, le liste degli assenti sono state preventivamente inviate alle direzioni regionali per l’aggiornamento della procedura INVER con la registrazione di eventuali operazioni effettuate manualmente.

Manovra 2011, mobilità docenti inidonei all’insegnamento

La recente manovra 2011, non la bis, ha chiarito che il personale docente dichiarato, dalla  commissione medica operante presso le aziende sanitarie locali, permanentemente inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, su istanza di parte, da presentarsi all’Ufficio scolastico regionale entro 30 giorni dalla data di dichiarazione di inidoneità, assume, con determina del Direttore generale dell’Ufficio  scolastico regionale competente, la qualifica di assistente amministrativo o tecnico.

Il testo legislativo ricorda che, in prima applicazione, per il personale  attualmente collocato fuori ruolo ed utilizzato in altre mansioni,  i 30 giorni decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione del decreto n. 111/2011.

Scuola, i nuovi tirocini formativi attivi

Con la nota Prot. n. AOODPPR/Reg:Uff./n. 2008 del 10 agosto 2011 il Ministero dell’istruzione ha dato il via ufficiale dal prossimo anno accademico dei nuovi corsi di laurea magistrale e del nuovo sistema di formazione abilitante attraverso i corsi annuali di Tirocinio Formativo Attivi.

È stato così definito, in base alla nota del Ministero, per ogni regione il fabbisogno di insegnanti nei prossimi anni per i diversi livelli scolastici. Con le recenti immissioni a ruolo i posti disponibili saranno solo quelli che deriveranno dai pensionamenti che sono stati calcolati sulla base dei parametri e delle regole attuali e tenendo conto della presenza degli insegnanti soprannumerari. I contingenti così ottenuti per ogni livello scolastico sono stati ampliati del 40% in modo da poter rispondere non solo al fabbisogno delle scuole statali ma anche delle scuole paritarie.

L’esonero dal servizio e la finestra mobile

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, attraverso la circolare n. 48733 del 3 novembre 2010, ha chiarito al Ministero  dell’Interno alcuni aspetti della disciplina  dell’esonero, previsto dall’articolo 72 commi 1 e 6 del decteto legge n. 112/2008 convertito  in  legge n. 133/2008, vale a dire sulla sua durata massima pari a cinque anni ed il nuovo regime della “finestra mobile” prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 78/2010, in base al quale la decorrenza del diritto al trattamento pensionistico è posticipata per alcune categorie di dipendenti.