La Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del lavoro risponde ad una richiesta presentata da Confindustria in merito all’interpretazione del decreto 23 ottobre 2004 dello stesso ministero che rinvia al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 relativamente alle figure per le quali risulti ammissibile la stipulazione di contratti di lavoro intermittente, in assenza di specifiche previsioni da parte della contrattazione collettiva.
In sostanza, Confindustria chiede se possa farsi rientrare nella figura del “commesso di negozio”, prevista dal citato Regio Decreto, quella di “addetto alle vendite”.
Nella sua risposta il Ministero del lavoro precisa che il “commesso di negozio”, è un lavoratore dipendente adibito a realizzare la finalità del negozio medesimo, ovvero la vendita dei prodotti, il che implica una serie di mansioni che possono variare a seconda del tipo e delle dimensioni del negozio, del reparto in cui opera oltre che dal contratto individuale e collettivo di riferimento.
