
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35344 del 29 settembre 2011, ha stabilito che il dirigente che protegge, in forma diretta o indiretta, l’assenteista si rende colpevole di truffa aggravata, ossia il dipendente, a fronte di falsa attestazione, deve essere richiamato disciplinarmente per sanzionare ogni comportamento ritenuto illecito.
In effetti, per la Corte di Cassazione il dirigente preposto, e gerarchicamente suo diretto superiore, concorre nel reato con condotta commissiva.
La Suprema Corte ha così ribadito che il dirigente responsabile, e a nulla valgono scuse sul mancato controllo condotto da parte dell’ufficio risorse umane, ha il dovere di intervenire per esercitare quello che viene chiamato “controllo sociale”.