La busta paga, criteri per il controllo

La Legge n. 4/53 obbliga al datore di lavoro di corrispondere la retribuzione mediante l’utilizzo di un prospetto paga, la cosiddetta busta paga, su cui devono essere indicati tutti gli estremi relativi del lavoratore, dalla retribuzione alle trattenute.

Tale prospetto deve portare la sigla o il timbro dei datore di lavoro ed essere vidimato dagli organismi competenti. Non esiste un modello unico, ma il formato della busta paga differisce dal settore di appartenenza e dal gruppo merceologico.

Si tratta di un prospetto fondamentale per verificare se è stato corrisposto quanto dovuto in applicazione del contratto di lavoro e delle leggi vigenti in materia di previdenza e  fisco.

La busta paga, infatti, ha validità giuridica e, in caso di vertenze, ha valore di prova davanti all’autorità giudiziaria per certificare la giustezza della retribuzione, del trattamento di fine rapporto, dei versamenti previdenziali.

La tutela del licenziamento delle lavoratrici madri

Il nostro ordinamento protegge la funzione familiare della donna e per questo motivo ha predisposto una serie di tutele dal licenziamento durante la maternità.

In effetti, a questo riguardo le disposizioni legislative sono diverse.

Possiamo, a questo riguardo, ricordare il decreto n. 198 del 2006 o il decreto n. 151 del 2001 che vietano l’inserimento di particolari clausole nel contratto di lavoro quali il nubilato o il licenziamento in prossimità di tali eventi.

Il legislatore prevede delle eccezioni per le giustificazioni tipiche ed espressamente richieste dalle norme con onere della prova a carico del datore di lavoro.

Per questa ragione il datore di lavoro non può licenziare la lavoratrice nell’inizio del  periodo di gestazione e fino al compimento di un anno di età del bambino.

La formazione continua in medicina

Il programma di Educazione Medica Continua (ECM) nel nostro, come in molti altri Paesi europei, è volto alla promozione dell’aggiornamento delle figure sanitarie.

La formazione continua è un sistema che possiamo definire di accreditamento personale della propria professionalità e con i recenti contratti di lavoro è diventato un passo necessario ed obbligatorio per alcune categorie di lavoratori, in modo particolare, per i lavoratori del settore sanitario.

In arrivo il fondo per la previdenza integrativa

Il governo ha deciso di attribuire circa 300 milioni di euro per la previdenza complementare.

Ecco quanto prevede il recente correttivo alla manovra economica approvata a fine luglio: mentre non si trovano fondi per stipendi e prorogato il blocco delle assunzioni degli statali, il governo ha deciso di assegnare un contributo di 300 milioni di euro per finanziare le spese di avvio e adesione collettiva dei fondi integrativi.

Il provvedimento è stato necessario per tentare di sollevare la previdenza complementare pubblica.

No alle tutele dell’articolo 7 dello Statuto per i pubblici dipendenti

La circolare n. 28 del 2 agosto 2010 ha chiarito che la procedura di impugnazione delle sanzioni disciplinari, di cui ai commi 6 e 7 dell’articolo 7, della Legge n. 300/70, non si applica ai dipendenti pubblici.

Ovvero, secondo il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero del Lavoro, rimane del tutto inapplicato per i lavoratori dell’amministrazione pubblica il collegio arbitrale previsto dall’articolo 7 dello statuto.

La Fiat e le nuove relazioni industriali

In arrivo la Fabbrica Italia Pomigliano. Ecco la nuova società iscritta, dal 19 luglio, nel registro delle imprese della Camera di commercio di Torino e ha come presidente Sergio Marchionne con un capitale sociale di 50mila euro. La newco si occuperà di attività di produzione, assemblaggio e vendita autoveicoli e loro parti.

La Fiat, o meglio Marchionne, non intende lasciare ombre e parla di un investimento importante, circa 20 miliardi di euro.

Il lavoro dei minorenni, criteri fondanti

La legge di riferimento che si occupa di disciplinare il lavoro dei minorenni è la n. 977/67 modificata successivamente dal decreto n. 345/99.

Stando a quanto affermato dal legislatore, la tutela prevista dalla legge si applica ai minori dei diciotto anni che hanno un rapporto o un contratto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme legislative.

Il legislatore ha inteso chiarire gli ambiti di applicazione; in effetti, è identificato il bambino, ossia il minore che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all’obbligo scolastico, l’adolescente, ovvero il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non è più soggetto all’obbligo scolastico.

Incentivi per assunzione di lavoratori in deroga

Il decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009, convertito con modifiche e integrazioni nella legge n. 33 del 9 aprile 2009, prevede un incentivo economico finalizzato a favorire la ricollocazione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell’attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina della legge 223/1991.

Corte di Cassazione e l’obbligo di repechage

La corte di Cassazione con sentenza n. 16579 del 15 luglio 2010 ha stabilito che l’obbligo di repechage è esteso a tutte le strutture aziendali ed è responsabilità dell’azienda provare l’impossibilità del ricollocamento del lavoratore.

Nel caso di specie il lavoratore era assunto e prestava la sua attività professionale in una delle filiali estere di una società italiana.

La corte di Cassazione, in sede dibattimentale, ha rilevato che le due parti erano italiane, datore di lavoro e lavoratore, con residenza e nazionalità italiane. Il lavoratore prestava il suo operato nell’interesse del datore di lavoro presso una sua filiale estera: la società di capitali ha sede in Italia è ed soggetta al diritto italiano.

Inail, tutelare l’infortunio a 360°

La tutela Inail deve essere totale e non deve solo salvaguardare le attività compiute durante l’esecuzioni di mansioni tipiche del contratto di lavoro, ma anche patologie che possono sopraggiungere successivamente, magari a distanza di qualche giorno.

Questa è il senso di una sentenza della Corte di Cassazione, per essere precisi la sentenza n. 27831 del 30 dicembre 2009, relativa a un caso avente per oggetto il decesso di un lavoratore verificato dopo entro le 24 ore dalla fine del proprio turno lavorativo.

Sostituzione ammessa anche senza indicare il sostituto

Importante sentenza della Corte di giustizia europea che nega una riduzione delle tutele da parte del decreto n. 368 del 2001.

Le assunzioni a termine sono particolari contratti lavoro che un datore può instaurare per risolvere un problema contingente, ovvero l’assunzione di lavoratori dipendenti assenti per malattia.

La legge n. 230/1962 che obbligava al datore di lavoro di indicare il nome del lavoratore assente, oltre ai motivi, nella stipula del contratto è stato sostituito dal decreto n. 368/2001 che contiene norme più elastiche consentendo, a questo riguardo, la possibilità di non dover indicare in maniera diretta l’eventuale lavoratore sostituito.

Uso degli incentivi per associarsi in cooperativa

Il decreto 78/09, convertito e modificato dalla legge  102/09, offre diversi incentivi ai lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno del reddito che intendano avviare un’attività di lavoro autonomo o in cooperativa.

In effetti, grazie alle modifiche introdotte dal decreto, l’incentivo può essere corrisposto, in un’unica soluzione e previe dimissioni dall’impresa da cui è dipendente, al lavoratore che faccia richiesta di intraprendere un’attività autonoma, anche di micro-impresa, o finalizzata ad una associazione in cooperativa.

Non solo, ne possono usufruire i lavoratori già percettori di cassa integrazione ordinaria o straordinaria che intendano mettersi in proprio presentando la lettera di dimissioni. Questi lavoratori possono percepire le mensilità deliberate ma non ancora percepite e in presenza di un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi di cui sei effettivamente lavorati potranno godere del trattamento di mobilità per un numero massimo di dodici mesi.

Il lavoratore e il trasferimento del luogo di lavoro

La prestazione lavorativa è svolta tipicamente all’interno di locali aziendali, ma può anche succedere che questa può svolgersi al di fuori per il tipo di mansione che il prestatore deve svolgere.

Il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa può essere stabilito dalle parti del contratto individuale di lavoro secondo i criteri espressamente previsti dal codice civile, articolo 1182, con un patto di inamovibilità che impone il consenso bilaterale per ogni futuro spostamento.

Occorrr precisare che un patto di questo tipo è abbastanza raro e di difficile applicazione. In sua assenza è il datore di lavoro, per mezzo del suo potere direttivo espressamente previsto dalla legge, che decide la determinazione e la modifica del luogo della prestazione.