Contratto a progetto con la parrocchia

Qualora la parrocchia, o un qualsiasi altro ente religioso, abbia la necessità di affidare l’incarico di responsabile delle attività, ad esempio estive, ad un laico retribuito è opportuno utilizzare un Co.Co.Pro. con un adeguato progetto.

Il contratto di lavoro a progetto deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, alcuni precisi elementi: l’indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro e l’indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto.

Lavorare in parrocchia

A volte può succedere che una parrocchia ha la necessità di utilizzare forme di collaborazione retribuita per seguire la comunità e per espletare i servizi che eroga: una scuola o il centro estivo per ragazzi.

Così qualora una parrocchia decida di affidare la direzione delle attività estive ad un  collaboratore (volontario o retribuito), oltre alle capacità tecniche e organizzative, deve valutare le possibili forme di collaborazione e di rapporto di lavoro.

Occorre precisare che esiste un principio costituzionale che impone di retribuire il lavoro con giustizia ed in proporzione al tipo di mansione svolta. I criteri cui parametrare il quantum sono dati principalmente dai contratti collettivi nazionali per mansioni equivalenti.

Collegato lavoro, collaborazioni coordinate e continuative

Il collegato lavoro, all’articolo 50, pone una disciplina di carattere transitorio sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per la misura del risarcimento del danno nei casi in cui sia stata accertata la natura subordinata di un rapporto di questo tipo.

In modo particolare, nel Collegato si intendono introdurre specifici criteri di determinazione della misura del risarcimento del danno, per i casi di accertamento della natura subordinata di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Ricordiamo che il decreto legislativo n. 276 del 2003 (meglio conosciuta come riforma Biagi) ha introdotto, agli articoli 61-69, una specifica disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative (lavoro a progetto), applicabile al solo settore lavorativo privato.

La certificazione dei contratti di lavoro nel Collegato

L’articolo 30 del Collegato lavoro, decreto 1167-B/bis, si occupa delle clausole generali e delle certificazione del contratto di lavoro.

Il concetto è semplice, le parti che sottoscrivono il contratto (datore di lavoro e lavoratore) possono dichiarare che il contenuto dello stesso corrisponde a verità ed è stato pattuito liberamente. Le commissioni di certificazione saranno i luoghi dove sarà possibile certificarli.

Al comma 3 del testo presente in Senato sono presenti disposizioni relative agli elementi presenti nei contratti collettivi e individuali di lavoro a cui il giudice deve far riferimento nei contenziosi relativi ai licenziamenti individuali.

Secondo il testo si dispone che il giudice, nel valutare le motivazioni poste alla base del licenziamento, debba tener conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo, presenti nei contratti collettivi di lavoro ovvero, se stipulati con l’assistenza delle richiamate commissioni di certificazione, nei contratti individuali di lavoro.

Funzione Pubblica, la riforma Brunetta è direttamente esecutiva

Il mese scorso avevamo dato evidenza della decisione del Tribunale di Torino in merito ad un ricorso presentato dalle organizzazioni sindacali contro l’Inps per la presunta violazione dell’articolo 28 della legge 300/1970, lo statuto dei lavoratori.

Infatti, il Tribunale di Torino aveva accolto il ricorso delle organizzazioni sindacali poiché il dirigente della sede regionale del Piemonte dell’istituto previdenziale aveva disposto unilateralmente modifiche sull’organizzazione e sulla gestione della banca ore smentendo alcune regole del vecchio contratto collettivo e giustificando il suo operato facendo riferimento al decreto legislativo n. 150/2009.

I requisiti per il lavoro notturno

Il D.lgs. n. 66 del 2003 ha recepito le disposizioni contenute nella direttiva 93/104/CE così come modificata dalla direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 2000.

Il decreto intende regolamentare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di lavoro connessi alla organizzazione dell’orario di lavoro.

Deve considerarsi lavoratore notturno chi svolge, durante il periodo notturno, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale, o svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro.

Il personale sanitario e il rischio radiologico

Importante sentenza della Corte di Cassazione in merito alle ferie aggiuntive per tecnici di radiologia medica e personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposti in modo permanente al rischio radiologico.

Secondo una precedente interpretazione del Tribunale di Cuneo, a detto personale compete, così come stabilisce il contratto di lavoro, 15 giorni di riposo sottoforma di ferie.

In effetti, il Tribunale di Cuneo dispone che  i quindici giorni di ferie aggiuntive devono computarsi come ferie ordinarie, escludendo dal computo i giorni festivi, di riposo settimanale e feriali non lavorativi ricadenti nello stesso periodo, ritenendo decisivi il testuale riferimento della disposizione  contrattuale alle ferie aggiuntive e la riferibilità del termine ferie ai giorni lavorativi.

Proposta di legge della CGIL sulla rappresentanza sindacale

Rappresentanza, rappresentatività, referendum e validità degli accordi sono gli elementi essenziali della proposta di legge di iniziativa popolare che la CGIL sta promuovendo in ambito lavorativo attraverso una raccolta di firme.

La CGIL intende estendere il diritto di rappresentanza in tutte le realtà lavorative. In effetti, gli organismi rappresentativi, così come stabilito dagli accordi del 1993, possono essere formati solo nelle unità produttive del settore privato con più di 15 addetti.

La proposta di legge intende ampliare questa possibilità. Secondo il testo della CGIL, in ogni impresa i lavoratori hanno diritto di costituire una rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) attraverso una elezione libera e con metodo proporzionale. Per unità produttiva si intende ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo di un datore di lavoro.

Collegato lavoro, approvato dalla Camera

Nella seduta del 29 aprile 2010 la Camera ha approvato il nuovo testo del Collegato Lavoro (C1441-quater-E) e, a questo punto, il testo passerà al Senato per la discussione e l’eventuale, anche se è scontata, approvazione.

Rispetto al testo presentato in aula è stato approvato un emendamento che modifica il terzo periodo del comma 9 dell’articolo 31 (conciliazione ed arbitrato): forse l’aspetto più controverso della legge.

Secondo il testo, in relazione alle materie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all’articolo 808 del codice di procedura civile che rinviano alle modalità di espletamento dell’arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile, solo ove ciò sia previsto da accordi inter-confederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Congedi parentali, in arrivo nuova direttiva europea

Il 18 marzo scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il testo della nuova Direttiva europea sui congedi parentali (Direttiva n. 2010/18/EU dell’8/3/2010).

La nuova direttiva intende migliorare la legislazione comunitaria vigente in tema di protezione della maternità e congedo parentale.

Non solo, la Commissione suggerisce di valutare la possibilità di introdurre nuove forme di congedo per ragioni familiari, quali il congedo di paternità, il congedo in caso di adozione e il congedo per cure prestate ai familiari.

La Direttiva stabilisce che il congedo parentale è concesso per un periodo minimo di quattro mesi e, per promuovere la parità di opportunità e di trattamento tra uomini e donne, andrebbe previsto, in linea di principio, in forma non trasferibile.

Il contratto di lavoro intermittente

Il contratto di  lavoro intermittente, noto anche come lavoro a chiamata, è un particolare contratto di lavoro che pone il lavoratore a disposizione delle esigenze tecnico organizzative del datore di lavoro che decide liberamente se, e quando, utilizzarlo attraverso una chiamata, nei limiti espressi all’articolo 34 del decreto n. 276/2003.

In sostanza, il lavoratore svolge determinate prestazioni in modo discontinuo e, rispetto ad un contratto di lavoro di tipo subordinato, non esiste la predeterminazione della quantità della prestazione lavorativa.

I giudici fermano la riforma Brunetta

Uno dei pilastri della riforma Brunetta non ha l’avallo della magistratura. Infatti, parte da Torino la battaglia sulle modifiche unilaterali dei contratti di lavoro apportate dalla Pubblica Amministrazione.

In sostanza, la Pubblica Amministrazione non può decidere da sola in merito all’organizzazione del lavoro o sulle materie che regolano i rapporti tra il lavoratore e il datore di lavoro senza il consenso dei sindacati.

Questa è sicuramente una decisione importante che pone un freno alla riforma Brunetta o almeno ad una sua errata interpretazione.

Il licenziamento del lavoratore tossicodipendente

Questo è un tema particolare perché coinvolge la sfera privata di ogni persona.

Il lavoratore tossicodipendente a tempo indeterminato, il cui stato di tossicodipendenza sia accertato dall’ASL,  ha diritto alla sospensione non retribuita della prestazione lavorativa (aspettativa) al fine di partecipare a programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle Asl o di altre strutture terapeutico riabilitative e socioassistenziali così come stabilisce il DPR 1990/309.

La giurisprudenza ha da sempre affermato che la semplice dipendenza da sostanze stupefacenti non è di per sé una condizione sufficiente a legittimare il recesso dal contratto di lavoro ovvero il suo licenziamento.

Infatti, in base alla sentenza della Corte di Cassazione del 26 maggio 2001 n. 7192 e TAR del Lazio con sentenza n. 1573 del 2 marzo 2005, occorre accertare di volta in volta la condotta del dipendente e verificare se questa infrange definitivamente il rapporto fiduciario che si è instaurato con il proprio datore di lavoro.

Modifiche alla legge 104 per portatori di handicap

Il collegato al lavoro ha modificato la disciplina sui permessi per l’assistenza ai portatori di handicap; infatti, l’articolo 33 della legge 104/1992 è stato modificato dall’articolo 24 del DDL 1167-B.

Il Legislatore ha apportato alcune modifiche per l’assistenza  ai portatori di handicap in situazione di gravità e le variazioni introdotte riguardano tutti i dipendenti a prescindere dal contratto di lavoro stipulato.

Il permesso di 3 giorni mensili retribuiti e coperti da contributi per assistere un familiare, non ricoverato a tempo pieno, spetta solo ai parenti ed affini entro il 2° grado o fino al 3° grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap abbia compiuto i 65 anni o sia affetto da  patologie invalidanti o sia deceduto.