
Interessante risposta da parte della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mediante interpello n. 26 del 27 giugno 2011, in merito alla disciplina dei riposi settimanali di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 66/2003 chiesto dall’associazione dei datori di lavoro, ovvero Confindustria.
Il decreto in esame fissa alcuni criteri di base; in effetti, il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all’articolo 7 il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni.
Con sentenza del 16 marzo 2011 n. 1608, la V Sezione del Consiglio di Stato afferma che una volta esaurito il periodo di comporto per assenza per malattia e, senza che il lavoratore faccia ulteriore esplicita richiesta di conservazione del posto di lavoro, quest’ultimo può essere licenziato. In effetti, è questo l’iter conclusivo del procedimento amministrativo del Consiglio di Stato in merito alla risoluzione unilaterale del contratto di lavoro da parte dell’Amministrazione comunale di Udine nei confronti di un suo dipendente.
Non sono pochi nel nostro Paese i lavoratori che, al ritorno dalle ferie, magari dopo un paio di settimane di relax, sono presi letteralmente dalla paura di trovare l’impresa chiusa, o di vedersi recapitata entro il mese di settembre una lettera di