La frazionabilità del congedo straordinario

 Il congedo straordinario è previsto all’articolo 4 della legge 8 marzo  2000 n. 53 e può essere richiesto dai  dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, durante il quale il dipendente conserva il posto di lavoro, conseguendo un’indennità economica, per fornire assistenza  ai coniugi, ai genitori, anche adottivi, ai figli anche adottati, ed ai fratelli o sorelle, portatori di handicap  in condizioni di gravità riconosciuta ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/92.

Il congedo si può utilizzare per un periodo massimo di 24 mesi, in modo continuativo o frazionato; in realtà, gli enti previdenziali ammettono il frazionamento fino alla giornata intera, ma  non è ammesso il frazionamento ad ore.

Inpdap, la liquidazione può aspettare

I trattamenti di fine servizio, Tfs, e quello di fine rapporto, Tfr, saranno erogati dall’Inpdap con tempi più lunghi arrivando a toccare i 24 mesi anche se, poi, resta fermo a 105 giorni i tempi per ottenere la liquidazione del trattamento di fine lavoro per inabilità e decesso.

Tempi grigi per il dipendente statale che, oltre a vedere il blocco della contrattazione, si vede prolungare il termine previsto per ottenere la liquidazione dai sei mesi ai 24 se decide di abbandonare il lavoro prima del pensionamento di vecchiaia o dai tre ai sei mesi in caso di pensione di anzianità. In effetti, la recente manovra di agosto ha modificato i termini per percepire il trattamento di fine servizio e quello di fine rapporto.

Inpdap, convenzione con il fondo Fopadiva

L’Inpdap ed il Fondo pensione complementare Fopadiva hanno stipulato un’apposita convenzione per la fornitura, da parte dell’Istituto al Fondo, di alcuni servizi inerenti alla gestione delle posizioni e delle attività relative ai dipendenti pubblici aderenti al  Fondo stesso e riguardati dal Dpcm 20 dicembre 1999 e successive modifiche, in tema di trattamento di fine rapporto e previdenza complementare.

Si ricorda che il Fondo, autorizzato all’esercizio dalla Covip il 9 luglio 2003,  è destinato ai lavoratori dipendenti residenti nella Regione Autonoma Valle d’Aosta. Al Fondo, pertanto, possono aderire i lavoratori del pubblico impiego dipendenti dalle amministrazioni locali nonché il personale scolastico operante nella Regione Valle D’Aosta in materia di previdenza complementare che vedono coinvolto l’Istituto.

Inpdap, contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici

L’Inpdap ha emesso la sua nuova nota operativa, la n. 30 dello scorso 12 agosto 2011, dove ha posto in evidenza alcune importanti novità. In effetti, l’ente previdenziale della pubblica amministrazione ha evidenziato che la legge n. 148/2011 (articolo 2, comma 1) ha reintrodotto, dal 1 agosto 2011 al 31 dicembre 2014, il contributo di perequazione previsto dall’art. 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Ricordiamo che nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011 è stata pubblicata la legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha convertito, con modificazioni, il decreto leggge dello scorso 13 agosto 2011, n. 138. La legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (17 settembre 2011).

Inpdap, in arrivo il fondo Sirio

Buone nuove per la previdenza complementare; in effetti, dal 14 settembre, giorno in cui è stato firmato il suo atto costitutivo tra l’Aran e le Organizzazioni sindacali interessate, è pienamente operativo il fondo Sirio per alcuni comparti del pubblico impiego.

In particolare, secondo le indicazioni contenute, il fondo si rivolge al personale dipendente dei Ministeri, della Presidenza del Consiglio, del parastato, dell’Enac e del Cnel. Non solo, possono anche aderire il personale delle Università e ricerca o delle Agenzia del demanio, Agenzie fiscali, il Coni e le Federazioni sportive, previa stipula di specifico accordo.

Inpdap, nota per i benefici pensionistici sui lavori usuranti

 Dopo la circolare del Ministero del Lavoro n. 22/2011, adesso anche l’INPDAP, con la nota n. 29/2011,  ha fornito istruzioni operative per i benefici di  pensionamento in favore degli addetti ai lavori usuranti di cui al decreto n. 67/2011.

L’Inpdap ricorda che la domanda deve riportare tutte le informazioni che  sono considerate condizioni necessarie ai fini della procedibilità dell’istanza. In particolare l’interessato deve indicare la volontà di avvalersi del beneficio in esame e di specificare i  periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività considerate come particolarmente faticose e pesanti, oltre ad  allegare la documentazione comprovante l’attività usurante svolta.

La proroga per l’esonero dal servizio

È stata prorogata per un altro triennio l’istituto dell’esonero dal servizio; in effetti, è possibile fino all’anno 2014 chiedere, da parte dei dipendenti pubblici, all’amministrazione di riferimento di essere esonerati dalla loro attività lavorativa per il quinquennio precedente la maturazione dei 40 anni di anzianità contributiva.

È poter usufruire di questa possibilità è necessario però che il dipendente pubblico ricevi il parere di assenso della pubblica amministrazione da cui dipende perché, oltre ad essere su base volontaria, è anche sottoposta alla discrezionalità dell’amministrazione.

Inizialmente l’istituto era stato introdotto per il triennio 2009-2011 ed è stato successivamente prorogato fino al 2014.

Inpdap, agosto è il tempo dei conguagli

L’Inpdap ricorda che le somme a credito o a debito, risultanti dal prospetto del modello 730, saranno rimborsate o recuperate sulla pensione del mese di agosto.

Non solo, allo scopo di non incidere  molto sul rateo pensionistico, l’Inpdap assicura la rateizzazione automatica con clausola di salvaguardia. In effetti, per i pensionati che non hanno già scelto la rateizzazione in sede di Modello 730, l’Istituto anche per il 2011 ha disposto la rateizzazione automatica – con conseguente applicazione della clausola di salvaguardia – per garantire almeno una parte di pensione a coloro che, nell’applicazione del conguaglio da 730/2011, risultano avere una situazione debitoria significativa.

Inpdap, accordo per i buoni vacanze

Il Ministro del Turismo e l’Inpdap hanno stipulato un accordo di collaborazione per i Buoni vacanze appositamente realizzato per i dipendenti della pubblica amministrazione.

L’intesa consentirà agli iscritti Inpdap, ai pensionati, alle famiglie con bassi redditi e ai portatori di disabilità di ogni livello, di effettuare soggiorni in località turistiche grazie sistema dei buoni vacanze, che il Ministero del Turismo ha finanziato dalla loro attivazione nel 2010 con 10 milioni di euro e che prevede l’erogazione di un contributo statale fino al 45% del costo del viaggio ed è finanziato con la quota dell’8 per mille destinato allo Stato.

Manovra 2011, l’Inpdap e la reversibilità

L’Inpdap, attraverso la nota operativa n. 27 del 21 luglio 2011, ha presentato le sue considerazioni sugli influssi sul pubblico impiego in merito alla legge n. 111 del 2011. In effetti, il maggiore istituto previdenziale del settore pubblico ha illustrato le innovazioni introdotte in materia previdenziale dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria ed avente effetto sulle prestazioni erogate dall’Istituto, suddividendo quelle di immediata applicazione da quelle che avranno effetto a partire dal 2012 in poi.

Fisco, le detrazioni fiscali in busta paga

È stato recentemente abolito l’obbligo che il lavoratore deve presentare ad ogni inizio anno al proprio datore di lavoro per ottenere le detrazioni fiscali in busta paga in riferimento ai redditi da lavoro dipendente e per i familiari a carico.

Grazie a questo provvedimento si elimina un’inutile richiesta; in effetti, per gli effetti del recente provvedimento se il dipendente non comunica nulla allora si presume che niente è cambiato rispetto alla situazione riferita all’anno precedente: in questo caso, il lavoratore dipendente continua ad avere diritto alle detrazioni fiscali alle stesse condizioni.

Manovra 2011, in arrivo la nuova stretta sul lavoro pubblico

La nuova manovra economica messa a punto dal governo ha chiesto nuovi sacrifici al pubblico impiego senza nessuna contropartita. In effetti, dopo i due precedenti interventi sul lavoro pubblico, 2008 e 2010, si è di nuovo deciso di apportare nuovi contributi: dal taglio delle retribuzioni del 2008 fino alla nuova disciplina delle assenze passando di nuovo al blocco dei contratti, della contrattazione integrativa e delle retribuzioni.

Il trasferimento del TFS/TFR dei dipendenti pubblici

 La soppressione degli enti di diritto pubblico, con la contestuale attribuzione di funzioni e risorse ad altre pubbliche amministrazioni (previsto dall’articolo 7 del Decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010 n. 122), implica che al personale degli enti soppressi trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 29 dicembre 1988 n. 554 e nel relativo regolamento di attuazione di cui al Dpr 22 marzo 1993, n. 104.

Queste disposizioni disciplinano il trattamento di fine servizio e fine rapporto dei dipendenti pubblici interessati da processi di mobilità.

Ricongiunzione e totalizzazione a confronto

 La ricongiunzione e la totalizzazione permettono all’assicurato che risulta in possesso di più periodi assicurativi di unificarli allo scopo di ottenere una pensione unica. In sostanza questi due istituti permettono di ottenere la stessa cosa ma con una differenza non di poco conto.

In effetti, la ricongiunzione è utilizzata per fare confluire in modo oneroso i periodi assicurativi da una gestione all’altra che sarà quella che erogherà la pensione, mentre la totalizzazione invece consente, a titolo gratuito, di unificare i diversi periodi e l’erogazione di una pensione che rappresenta la somma dei trattamenti di competenza di ogni ente previdenziale di riferimento.