Collegato lavoro, approvato dalla Camera

Nella seduta del 29 aprile 2010 la Camera ha approvato il nuovo testo del Collegato Lavoro (C1441-quater-E) e, a questo punto, il testo passerà al Senato per la discussione e l’eventuale, anche se è scontata, approvazione.

Rispetto al testo presentato in aula è stato approvato un emendamento che modifica il terzo periodo del comma 9 dell’articolo 31 (conciliazione ed arbitrato): forse l’aspetto più controverso della legge.

Secondo il testo, in relazione alle materie di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all’articolo 808 del codice di procedura civile che rinviano alle modalità di espletamento dell’arbitrato di cui agli articoli 412 e 412-quater del codice di procedura civile, solo ove ciò sia previsto da accordi inter-confederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Collegato lavoro, il parere delle commissioni

La Commissione Lavoro della Camera sta procedendo velocemente sul disegno di legge C1441-quater-D, meglio conosciuto come Collegato lavoro con relatore Cazzola del partito di maggioranza. Ricordiamo che il Collegato lavoro è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica allo scopo di ottenere una successiva deliberazione che confermi l’orientamento legslativo.

Il lavoro accessorio nell’ambito delle imprese agricole

Il tema è abbastanza interessante e nel contempo controverso tanto che la Confederazione Generale dell’Agricoltura Italiana ha ritenuto di coinvolgere la Direzione Generale per le Attività Ispettive del Ministero del Lavoro al fine di chiarire l’interpretazione dei commi 148 e 149 dell’ultima Legge Finanziaria 2010 (Legge 191/2009) a due casi concreti.

Ricordiamo che la legge 191/2009 ha modificato l’articolo 70 del decreto n. 276/2003.

La confederazione, mediate una precisa istanza, ha posto in evidenza, alla Direzione Generale, l’eventuale applicabilità per i percettori di integrazioni salariali o di sostegno al reddito della norma ex articolo 70 al fine di svolgere prestazioni occasionali di tipo accessorio in favore di imprese agricole. Inoltre, si è anche messo in evidenza se le stesse possano fruire di prestazioni di lavoro accessorio svolte da lavoratori con contratto a tempo parziale (part time).

Novità per i lavoratori a distacco

 Aria di novità per i lavoratori distaccati in uno degli Stati membri dell’Unione Europea.

Dal 1° maggio 2010 entrano, infatti, in vigore le nuove disposizioni in materia di legislazione sociale applicabile ai lavoratori che si spostano all’interno dell’Unione Europea. In questo modo trovano applicazione le disposizioni contenute nel titolo II del Regolamento (CE) n. 883/2004 (artt. da 11 a 16) e nel titolo II del Regolamento di applicazione  n. 987/2009 (artt. da 14 a 21).

La notizia è stata rilasciata dal Ministero del Lavoro.

Tra le modifiche apportate possiamo ricordare sostituzione del formulario E 101 con A1 con una durata di ventiquattro mesi; infatti, l’articolo 12 delle nuove disposizioni ha esteso la durata massima del distacco da dodici a ventiquattro mesi. Il formulario E 102 è invece stato abolito.

La cassa integrazione nel settore editoriale

Le aziende del settore oggi possono utilizzare due importanti novità.

Da una parte, il più importante istituto previdenziale italiano ha deciso di anticipare i pagamenti; infatti, l’ Inps, attraverso il messaggio n. 29223, ora ha stabilito di anticipare direttamente la Cassa integrazione guadagni ordinaria all’impresa che si trova in una situazione di crisi aziendale.

Certamente la crisi non risparmia nemmeno le aziende editoriali che, per loro natura, sono realtà produttive non di grandi dimensioni e che si ritrovano, in modo particolare in questo ultimo periodo, con poca disponibilità di denaro.

Dall’altra, grazie al decreto n. 47385 dell’8 ottobre 2009, il governo ha deciso di fornire ulteriori mezzi alle aziende in crisi del settore.

Trovare lavoro e mantenerlo con la formazione continua

 Quando si trova un posto di lavoro, magari dopo tanto cercare, è altrettanto importante poterlo mantenere non solo facendo il proprio dovere, ma anche mostrando volontà, interesse ed attitudine sia all’aggiornamento professionale in funzione delle mutate esigenze di business dell’impresa, sia all’acquisizione di ulteriori competenze che possono tornare estremamente utili non solo nell’azienda in cui si lavora, ma anche in quelle in cui magari si andrà a lavorare negli anni successivi. Ebbene, sia le imprese, sia i lavoratori in Italia avvertono tale esigenza, al punto che, in accordo con un recente studio a cura dell’Isfol, Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori, nell’anno 2008 il 43% dei lavoratori in Italia ha partecipato ad attività formative con un rialzo superiore a dieci punti percentuali rispetto all’anno 2004. Un ruolo chiave in tal senso lo svolgono i Fondi Paritetici Interprofessionali per la formazione continua visto che, in base alle rilevazioni dell’Isfol, il 42% delle imprese vi aderisce coinvolgendo complessivamente il 59% dei lavoratori.

Il computo dell’orario di lavoro, il caso di un cantiere edile

Può succedere, in special modo per i lavoratori di un cantiere edile, di doversi recare in un punto di raccolta stabilito dal datore di lavoro al fine di usufruire dei mezzi aziendali per raggiungere un determinato cantiere. Il punto di raccolta è solitamente la sede legale o il magazzino dell’azienda.

Non sempre però questo succede; infatti, il lavoratore, precisiamo, può anche utilizzare un mezzo proprio per raggiungere il cantiere.

La questione che si pone è semplice: il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro, ovvero il punto di raccolta, deve essere computato nell’orario di lavoro?

Il lavoratore part time e il diritto all’aspettativa sindacale

Può il lavoratore a tempo parziale usufruire dell’aspettativa sindacale? Il quesito è interessante perché coinvolge la sfera dei diritti del lavoratore part time.

Infatti, secondo la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, in base al “principio di non discriminazione”, sancito dall’art. 4 del decreto n. 61/2000, il diritto di richiedere l’aspettativa sindacale deve ritenersi applicabile anche al lavoratore part-time e può coesistere con un orario di lavoro a tempo parziale verticale, orizzontale o misto, in quanto il lavoratore gode degli stessi diritti e doveri nei riguardi del datore di lavoro di tutti i lavoratori subordinati. Ciò in conformità con i limiti orari previsti dal contratto stipulato.

Ministero del lavoro, definite le guide per la formazione nel 2010

 Il ministero del lavoro, con il contributo delle regioni e delle parti sociali, ha emanato le linee guida per il 2010 per la formazione professionale.

L’accordo ha l’obiettivo di razionalizzare le politiche di formazione con un uso più mirato ed equilibrato delle risorse finanziarie disponibili, circa 2.5 miliardi di euro.

Le risorse finanziarie, in buona sostanza, sono limitate e non permettono di avviare singole politiche regionali. Ora, grazie a questa intesa, diventa  possibile dare risposte efficienti e mirate attraverso un unico strumento al problema serio della disoccupazione e alla ricollocazione degli inoccupati.

Rientrano in questa categoria i disoccupati di lungo corso, i lavoratori in mobilità o in cassa integrazione.

Cassa Integrazione come aiuto a creare impresa

 Il governo ha definito un ulteriore incentivo ai lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali per avviare una nuova attività di impresa o di lavoro autonomo.

A questo proposito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha emanato il Decreto Interministeriale n. 49409 del 18 dicembre 2009 che disciplina la materia.

Per avviare la procedura è necessario fare un’apposita domanda presso gli istituti territoriali di competenza dell’ Inps.

La domanda deve essere inoltrata entro i termini di fruizione del trattamento di sostegno, pena la decadenza della richiesta.

Governo: pari opportunità e parità trattamento uomini e donne

 Dal prossimo 20 febbraio entrerà in vigore il decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 5 per l’attuazione della direttiva 2006/54/CE, relativo al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

Infatti, il Consiglio dei Ministri ha fatto pubblicare il decreto sulla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2010.

Il decreto legislativo afferma che per discriminazione si deve intendere ogni trattamento  meno  favorevole  in  ragione dello stato di gravidanza, di maternità o paternità.

Per questa ragione è vietata qualsiasi discriminazione, sotto qualsiasi forma,  per accedere ad un diritto e dovere fondamentale come il lavoro: dalla forma subordinata a quella autonoma.

Legge Finanziaria 2010, detassazione del salario di produttività

La Finanziaria 2010, Legge 191/2009, ha prorogato per tutto l’anno 2010 la normativa prevista agli art. 4 e 5 della legge 2/2009.

In sostanza il salario di rendimento e produttività nel settore privato per i redditi da lavoro dipendente fino a 35.000 euro riferiti all’anno 2009, con un limite massimo di 6 mila euro, si applica la tassazione al 10%.

Resta inteso che oltre alla soglia massima si applicano le aliquote normalmente previste.

Nel computo devono rientrare redditi solo di lavoro dipendenti escludendo quelli derivanti da qualsiasi forma di lavoro autonomo (ad esempio, collaborazioni coordinate e continuative, associazioni in partecipazione, prestazioni ex art. 2222 codice civile, e così via).

Legge Finanziaria 2010, aiuti al settore edile (e non solo)

La legge Finanziaria 2010, o legge 191/2009, prevede anche delle misure di aiuto al settore edile.

Per prima cosa possiamo ricordare che in base al comma 145 è stato aumentato l’indennità di disoccupazione nel settore edile. Il comma stabilisce che il trattamento speciale di disoccupazione deve essere rivalutato ogni anno in misura pari al 100% dell’indice Istat.

La misura stabilisce che l’indennità si aggancia ad una previsione contenuta nell’art. 1 , comma 27, della legge 247/2007.

Inoltre, il comma 151 prevede incentivi per l’assunzione di alcune categorie di lavoratori, tra cui anche quelli appartenenti al settore edile.

L’INPS e il congedo al padre se la madre è casalinga

 Sembrano non placarsi le interpretazioni dell’art. 40 del Dlgs 151/2001 in riferimento al congedo di maternità e di paternità.

Infatti, l’istituto previdenziale ha emesso una nuova circolare che chiarisce alcuni aspetti sul congedo di paternità in caso di madre casalinga.

In un nostro precedente post avevamo messo in evidenza i contenuti più importanti della circolare INPS n. 112 del 15.10.09 che intendeva recepire la sentenza del Consiglio di Stato (sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, sezione VI) in merito all’applicazione dell’art. 40 del decreto legislativo n. 151/2001.

Nel contempo, le Dir. Gen. Della Tutela delle Condizioni di Lavoro e per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con la circolare C/2009 del 16.11.2009 (prot. 15/V/0019605/14.01.05.02) ha ritenuto che la richiesta dell’Inps, in base alla circolare 112, di produrre documenti attestanti l’effettiva impossibilità della stessa di occuparsi del figlio non appare supportata da alcuna disposizione normativa.