
Dal 13 febbraio, secondo quanto stabilisce la circolare n. 3 del 2010 del Ministro per la Pubblica Amministrazione Brunetta, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l’uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.
Rientrano nel provvedimento quelle tipologie di lavoro che si svolgono in luogo pubblico e aperto ad un’utenza indistinta e a questo proposito ogni amministrazione deve individuare le funzioni rilevanti, come quelle di sportello o svolte dall’ufficio relazioni con il pubblico.
Con questo provvedimento il nostro Paese si pone all’avanguardia; infatti, in Francia e Germania non esiste un obbligo di rendere visibile il nominativo, mentre in Gran Bretagna ogni ministero assume le proprie decisioni.
L’obbligo di identificazione per i dipendenti dello stato è stato introdotto dal decreto legislativo 150/2009.
L’obiettivo del provvedimento è quello di rendere trasparente l’organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni.
Il Garante della Privacy si è già espresso diverse volte sulla tutela dei dati personali e, nella fattispecie, esorta di non mostrare sul cartellino o sulla parte del cartellino agevolmente visibile da chiunque, poichè non risulta di alcuna utilità, dati personali quali quelli identificativi delle generalità e di quelli anagrafici, a differenza dell’immagine fotografica, della definizione del ruolo professionale svolto ed eventualmente di un nome, numero o sigla identificativi, che già da soli possono permettere un agevole esercizio da parte dell’utente o del cliente dei loro diritti.
In applicazione quindi del principio di pertinenza e di non eccedenza, appare ingiustificabile la compressione della riservatezza personale nei limiti suddetti.
I dipendenti interessati sono tutti quelli soggetti a contrattazione collettiva ad esclusione del personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, così sono esentati i magistrati e avvocati dello Stato, professori universitari, personale delle Forze armate e di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale della carriera diplomatica e prefettizia e altre categorie disciplinate da propri ordinamenti.
Sono previste sanzioni, secondo criteri ordinari di responsabilità disciplinare, per coloro che non osserveranno tale prescrizione.





